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29 Settembre 2020

Mancata comunicazione della PEC: la sospensione dall’Albo è una sanzione amministrativa

Il Ministero della Giustizia chiarisce che la sanzione comminata all’iscritto ad un Albo o Collegio è di natura amministrativa e non disciplinare

Nor. Mac.

La sospensione dell’iscrizione all’Albo per l’iscritto che non comunica il proprio domicilio digitale (l’indirizzo PEC) è una sanzione amministrativa e non disciplinare.
A chiarirlo è il Ministero della Giustizia rispondendo ad una specifica richiesta del Consiglio Nazionale Forense. Per il Ministero, il dubbio sollevato, “si presta, per la verità, a interessare l'intero settore delle professioni ordinistiche”. 

Come oramai noto, con la pubblicazione del Decreto Semplificazione gli iscritti ad un Albo, odontoiatri ed igienisti dentali compresi, che non comunicano il proprio Ordine il indirizzo di Posta Elettronica Certificata “è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Si veda il nostro approfondimento

Nella risposta il Ministero della Giustizia evidenza come il “carattere sanzionatorio del provvedimento di sospensione potrebbe fare propendere per la natura disciplinare dello stesso, con la conseguenza che dovrebbe essere trattato dall'apposito consiglio di disciplina e essere assoggettato alle relative modalità procedurali”.

In realtà, viene spiegato nella nota sono due gli elementi che “fanno propendere per la natura amministrativa della sanzione della sospensione”. Il primo è che non si tratta di una violazione deontologica, il secondo deriva dal fatto che “il legislatore ha congegnato il procedimento disciplinare come autonomo e separato dalle funzioni amministrative demandate all'organo consiliare, sicché l'attribuzione della sanzione della sospensione alla competenza diretta dell'Ordine o del collegio è un elemento esegetico particolarmente significativo per sconfessarne la natura disciplinare. Sotto questo profilo, può osservarsi che si tratta di una sanzione univocamente predeterminata, mentre i provvedimenti disciplinari sono normalmente graduabili in funzione della gravità dell'illecito commesso”. 

Del resto-conclude la nota- non si tratta certamente del primo provvedimento sanzionatorio, non rivestente natura disciplinare, adottato direttamente da un organo consiliare. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al provvedimento di sospensione che adotta il Consiglio circoscrizionale forense nei confronti degli iscritti che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale”.  

Sull’argomento leggi anche: 

15 Settembre 2020: PEC, cosa serve, come ottenerla, come comunicarla all’Ordine 



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