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10 Marzo 2021

Denuncia possesso apparecchiature radiologiche, saranno più facili i controlli incrociati tra chi vende e chi compra

I depositi dentali dovranno trasmettere attraverso una piattaforma informatica al STRIMS i dati delle apparecchiature venute. Sarà più facile effettuare i controlli 


Lo scorso mese di Febbraio 2021, così come previsto dal D.Lgs.101/2020 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza in materia di radioprotezione, e così come stabilito dal Titolo VI, è entrato in funzione l'obbligo del Registro per le operazioni commerciali a carico dei Depositi Dentali, dediti all'importazione o alla distribuzione di apparecchiature radiologiche (art.42) con il preciso fine di garantirne la tracciabilità.I detentori di apparecchiature radiologiche soggette a notifica sono ora tenuti a registrarsi sul sito istituzionale  dell'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione), ove poi trasmettere con STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) nei 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o antecedenti la cessione di queste apparecchiature, tutte le informazioni relative alle operazioni effettuate, indicando tutti i dati sulla tipologia dell’apparecchiatura e sulle quantità delle sorgenti trattate. 

“Questa seconda parte, ovvero quella relativa al registro digitale per le operazioni di carico e scarico, a tutt’oggi, non è stato ancora reso disponibile dall’ISIN, questo non significa che il deposito non debba apprestarsi alla raccolta dei dati per poterli poi immettere non appena il registro sarà reso accessibile”, spiega ad Odontoiatria33 Maurizio Quaranta (nella foto) Advisor ADDE.

“Per chi avesse già avuto in essere un siffatto registro presso la propria sede aziendale, niente di nuovo sotto il sole”, continua Quaranta. “Ora, a differenza di quanto era prima previsto, per il Deposito Dentale non è più sufficiente tenere aggiornato il registro in casa propria visto che, in quanto intermediatore commerciale, il deposito dentale è tenuto a registrarsi sul sito dell'ISIN dove è poi addirittura obbligato a compilare il registro citato con tutti i dati richiesti”. 

E' evidente –aggiunge- che qui stiamo parlando esclusivamente di produttori, importatori e di depositi dentali, ma la questione riguarda di riflesso anche lo studio odontoiatrico perchè è chiaro che sarà inevitabile e più facile un incrocio dei dati tra l'ISIN e gli Organi competenti”. 

Già, perché lo studio odontoiatrico deve comunicare almeno entro 10 giorni prima dell’istallazione di una apparecchiatura radiologica ad una serie di Enti (con la vecchia normativa la comunicazione doveva avvenire entro 30 giorni prima), anche se il nuovo radiografico sostituisce quello vecchio. Comunicazione, con relativa pratica, che può essere evasa grazie al supporto dell'esperto di radioprotezione, ovvero l'ex esperto qualificato, visto che il regime giuridico ha stabilito particolari responsabilità e prescrizioni di conformità.  

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