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28 Maggio 2021

Dipendenti degli Studi professionali, al via il fondo di solidarietà

Potrà essere utilizzato dagli studi con più di 3 dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell’attività. Soddisfazione del presidente di Confprofessioni


Con la pubblicazione della circolare Inps 77/2021, vengono fornite le istruzioni operative per il funzionamento del nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che fornirà tutele in costanza di rapporto di lavoro a sostegno del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, a favore dei dipendenti degli studi professionali.

Il Fondo, che con la nomina ministeriale del comitato amministratore, è pienamente operativo dal 20 maggio scorso. 

Nasce una nuova rete di protezione sociale per garantire il lavoro negli studi professionali. Con la nuova circolare dell’Inps diventa operativo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che garantirà l’assegno ordinario di integrazione salariale in casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”, commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella

Dopo un iter di oltre quattro anni, viene riconosciuto il nostro impegno e la nostra responsabilità sui grandi temi di impatto sociale”, aggiunge Stella. “Con il Fondo di solidarietà, che si allarga ai lavoratori non coperti dal Fondo di integrazione salariale, si apre una nuova fase che ci conduce verso l’universalità delle tutele dei professionisti e dei lavoratori autonomi, a prescindere dal comparto di appartenenza, in linea con gli orientamenti che stanno emergendo al tavolo del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con le Parti sociali”. 


Come funziona 

Il Fondo sostituisce il Fis Inps per le aziende oltre i 5 dipendenti, assicurando inoltre la copertura anche alle aziende con almeno 3 dipendenti. l Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 

Il Fondo raccoglierà i contributi a carico per due terzi dai datori di lavoro e un terzo dai dipendenti interessati (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti) nella percentuale di:o   un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le attività che hanno in media più di tre addetti e fino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;o   un contributo ordinario dello 0,65% per quelle con più di 15 addetti. 

Ai datori di lavoro che ricorreranno all'assegno ordinario (con causali CIGO e  CIGS) viene richiesto un contributo addizionale pari al 4%  delle retribuzioni perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

La circolare precisa che l'assegno ordinario del Fondo è previsto per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile (con la previsione di altre 26 settimane per le attività oltre i 15 dipendenti) e 24 mesi in un quinquennio.  



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