Per il Garante lo studio deve essere attrezzato a pervenire il contagio, quelle informazioni non sono richiedibili in sede di prima visita ma eventualmente in fase di cura per decidere la migliore terapia
La vicenda del gennaio 2019 del paziente che dopo aver dichiarato la propria sieropositività, richiesta nel questionario di anamnesi, si era visto rifiutato le cure da un dentista romano aveva ricevuto molta attenzione mediatica. Persino l’allora Ministro Giulia Grillo aveva commentato, negativamente nei confronti del dentista. A questo link il nostro approfondimento sulla vicenda.
Ora arriva anche la sanzione del Garante della Privacy che ha emesso una ordinanza d’ingiunzione nei confronti del dentista intimando di pagare una multa di 20 mila euro. Il Garante interviene a seguito della denuncia formulata nei confronti dell’odontoiatra da parte del paziente per avergli chiesto di compilare un questionario anamnestico in cui si chiedeva, anche, se “ha avuto (o si sospetta) di avere malattie infettive, quali tubercolosi, epatite A, B, C e HIV (AIDS)”.
Nella denuncia il paziente informa di aver indicato della sua positività all’infezione da HIV, e del fatto che il medico avrebbe avvertito lo stesso di non poter prestare l’attività professionale richiesta, in quanto “la sua diagnosi di sieropositività all’HIV non gli permetteva di scongiurare un possibile contagio del personale e degli altri pazienti”. Dall’ordinanza del Garante apprendiamo che il paziente si era rivolto allo studio del dentista romano dopo aver acquistato un buono per una seduta di igiene tramite Groupon.
Sempre stando agli atti pubblicati dal Garante, il dentista –attraverso il suo legale- informa di aver richiesto lo stato di salute solo in fase di cura (siccome il paziente aveva acquistato la seduta di igiene, l’appuntamento fissato era già per effettuare la cura), aggiungendo che lo stato di immunodeficienza è un fattore predisponente le patologie che interessano i tessuti di supporto del dente (gengivite e parodontite).
Il Garante, però, contesta questo rilevando che il medico non ha nemmeno iniziato la cura. Garante che precisa: “In ogni caso, ove, in generale, la richiesta di acquisire le informazioni avvenga al momento dell’avvio della relazione medica in vista della corretta programmazione del piano di cura più adeguato al singolo caso, lo specialista può legittimamente raccogliere anche il dato relativo all´eventuale presenza di un’infezione da HIV, se la predetta informazione anamnestica sia ritenuta dal medico curante necessaria in funzione del tipo di intervento sanitario o di piano terapeutico da eseguire sul paziente, ferma restando la volontà del paziente di decidere, in modo consapevole (e quindi informato) e responsabile, di non comunicare al medico alcuni eventi sanitari che lo riguardano”.
Authority che precisa come “non spetta al Garante analizzare la pertinenza e la necessità delle informazioni raccolte per perseguire la specifica finalità di cura, in quanto si tratta di una valutazione di tipo tecnico scientifico e non giuridico, di competenza unicamente dello specialista sanitario, il quale è chiamato a considerare tutti gli aspetti relativi allo stato della salute che possono rilevare ai fini della cura di un paziente”.
Chiarito questo ed ammettendo che la raccolta dei dati da parte del clinico “sia avvenuta con finalità di cure”, il Garante rileva “che la predetta attività di cura non è stata, in concreto, realizzata, considerato che lo specialista ha comunicato al paziente di non poterlo sottoporre alle prestazioni richieste. Pertanto, anche ove in linea con l’assunto secondo il quale la citata raccolta sarebbe avvenuta nell’ambito dell’attività di cura, e tralasciando gli eventuali profili di deontologia medica, sui quali l’Autorità non è competente, la circostanza che la prestazione medica non sia stata, nei fatti, attuata per volontà del medico, fa venir meno il presupposto giuridico fondante il trattamento dei dati relativi alla salute, in particolare, consistente nell’acquisizione dell’informazione relativa alla presenza dell’infezione da HIV”.
Valutato quanto emerso in fase di istruttoria e sentito le motivazioni dell’medico, per il Garante emerge che la raccolta della predetta informazione “non ha avuto il fine concreto di valutare la migliore terapia per il paziente, offrendogli la prestazione richiesta, eventualmente anche con un rafforzamento delle protezioni dal rischio del contagio (la cui adozione, si ricorda, è, in ogni caso, con riferimento a quelle di carattere generale, obbligatoria per tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private; a queste si aggiungono le precauzioni specifiche per gli operatori odontoiatrici, ‘considerato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV’-cfr. premesse e artt. 1 e 4 del citato d.m. 28 settembre 1990), quanto, piuttosto, quello di allontanare il paziente rifiutando le cure dallo stesso richieste”.
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