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29 Novembre 2021

Operativo il Decreto Green pass e obbligo vaccinale per i sanitari. Dubbi sui controlli agli ASO

Pubblicato in GU, ecco le date delle scadenze. Controllo e sospensioni a carico degli Ordini, ma non è chiaro chi controlla e sospende gli ASO non vaccinati

Nor. Mac.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Decreto green pass) è diventato operativo da sabato 27 novembre 2021. 

Come già anticipato, tra le norme contenute, il Decreto riscrive l’articolo 4 della legge del primo aprile 2021 sull’obbligo di vaccinazione, per il personale sanitario e quello di interesse sanitario.
Obbligo vaccinale, terza dose inclusa, oggi indicato come necessario al “fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.  

Gli esercenti le professioni sanitarie (odontoiatri ed igienisti dentali per il settore dentale) e gli operatori di interesse sanitario (gli ASO), si legge nel testo del Decreto, “per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (ovvero non prima 5 mesi dalla seconda dose, si veda nostro approfondimento)”. 

Vaccinazione che costituisce “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. 

“Solo in caso di accertato pericolo per la salute -viene indicato al comma 2- in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. 

Questi soggetti (comma 7 e 8), se dipendenti, vengono destinati (senza decurtazione dello stipendio) ad altre mansioni per evitare il contagio, se invece svolgono l’attività libero professionale devono “adottare le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021”. 


Controlli  

A differenza dal precedente decreto, i controlli passano ora dalle ASL all’Ordine.
"Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”. 

Qualora dalla verifica non risulti l'effettuazione della vaccinazione, “anche con riferimento  alla  dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario”, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione che ne comprova l’esenzione per motivi di salute (come da comma 2), oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, da  eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione  dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale”. Effettuate le verifiche ed accertato che l’iscritto non è vaccinato e non ha le documentazioni previste per giustificare la mancata vaccinazione, sospende l’iscritto dall’esercizio della professione annotandola come sanzione di natura “dichiartiva e non disciplinare”.

Ordine territoriale che dovrà comunicare alla Federazione i nominativi degli iscritti sospesi, ed anche agli eventuali datori di lavoro se l’iscritto ha un rapporto di lavoro dipendente. 

La sospensione rimarrà efficacie “fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale  primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere  dal 15 dicembre 2021”. 

Non è chiaro chi controlla e sospende, i professionisti e lavoratori che non hanno un Ordine, come ad esempio gli ASO, o se questo potere rimane in capo a Regioni ed ASL.

L’obbligo vaccinale è requisito ai fini della prima iscrizione all’Ordine fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.     

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