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27 Aprile 2022

Prime indicazioni FNOMCeO per l’iscrizione dei medici e dentisti ucraini all’Ordine

Spetta al datore di lavoro presentare i documenti necessari per la sua temporanea iscrizione. L’Ordine dovrà tenere un elenco degli iscritti e delle strutture sanitarie che li hanno assunti


Dopo la norma introdotta dal Decreto del 21 marzo scorso sul riconoscimento temporaneo dei titoli di laurea dei sanitari ucraini e dalle raccomandazioni date dal Parlamento Europeo la FNOMCeO ha inviato ai presidenti OMCeO e CAO una nota in cui fornisce le prime precisazioni su come comportarsi per l’iscrizione, sottolineando che il provvedimento potrebbe essere modificato durate l’iter parlamentare di approvazione. 

Ricordando il quadro normativo la Federazione evidenza che “è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (DPCM del 28 marzo 2022) che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche”.  

In particolare –sottolinea la nota- non essendo prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale, al fine di poter comunque verificare da parte delle strutture sanitarie interessate l'effettiva qualifica professionale in possesso del professionista, si prevede che gli interessati debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati (art. 34 DL 21marzo 2022, n. 21)”. “Si tratta –spiega FNOMCeO- di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico. Inoltre, la disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che le stesse successivamente forniscano ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della succitata normativa, ciò anche al fine di consentirne una rilevazione”. 

Adempimenti di carattere procedurale, chiarisce FNOMCeO, che sono a carico del datore di lavoro dunque, “senza alcun onere per gli Ordini, i quali dovranno detenere solo l’elenco (all.n.1) dei suddetti lavoratori e dei datori di lavoro, dei quali dovranno essere comunicati agli Ordini i relativi dati di contatto”. 

 
 

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