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04 Maggio 2022

Profilo ASO, pubblicato in G.U.: ecco cosa cambia

Le nuove regole per vedersi esonerati dal conseguimento dell’attestato di qualifica o per vedrsi ridotte il numero di ore di formazione


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 9 marzo 2022, avvenuta nella serata di ieri 3 maggio 2022, diventa pienamente operativo il “Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario”. 

Come ampiamente anticipato da Odontoiatria33 in questi mesi, il nuovo DPCM modifica quello del 2018 andando accogliere le richieste di Sindacati ed Associazioni di settore. Principalmente le modifiche si sono concentrate sul riconoscimento dei titoli pregressi di chi svolgeva il lavoro di Assistente alla poltrona ma era stata qualificata con un altro inquadramento contrattuale oltre ad allungare da 5 a 10 anni il periodo in cui poter fare valere i 36 mesi di attività lavorativa pregressa. 

Il nuovo testo consente di ridurre le ore di formazione o di esonerare dal conseguimento dell’attestato di qualifica una più ampia platea di lavoratori. Viene inoltre chiarita la questione dell’accesso ai corsi che è consentito a chi ha assolto la scuola dell’obbligo, quindi per le generazioni in cui la scuola dell’obbligo era la terza media, questi potranno accedere con quanto acquisito. 


Esenzione conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione

Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma.  

Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.
Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.  


Esenzione parziale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione  

Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’assistente di studio odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, ma che non rientrano tra coloro che vengono esonerati secondo quando precedentemente indicato, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche (da individuare da parte delle Regioni) al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

Al percorso formativo si accede con l’esibizione del contratto di lavoro individuale registrato prima el 9 febbraio 2018.   


Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.

Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico. 


Sull'argomento leggi anche:

19 Aprile 2022: ASO, cosa cambia dal 21 aprile?

25 Marzo 2022: Profilo ASO: una guida alle scadenze in vista del 21 aprile



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