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27 Maggio 2022

Pubblicità: Consiglio di Stato conferma obbligo di indicare il direttore sanitario

Le motivazioni della contestazione devono però essere dettagliate e l’indicazione del nominativo deve essere riportato solo sui messaggi pubblicitari


L’obbligo di indicare il nome del direttore sanitario sulle comunicazioni pubblicitarie della struttura sanitaria accreditata, finisce davanti al Consiglio di Stato a cui si sono rivolti i legali di un poliambulatorio veneto dopo che il TAR aveva respinto il ricorso contro la sospensione per sei mesi dell’autorizzazione sanitaria. Secondo quanto riporta la sentenza, l’ordinanza di sospensione del Comune era stata adottata dopo la segnalazione del NAS di Padova, con la quale, a seguito dell'ispezione igienico-sanitaria e amministrativa posta in essere presso la struttura, veniva rilevato che: 

  • La Carta dei servizi non risultava aggiornata, in quanto riportante nominativi di professionisti non più operanti nella struttura. 
  • All'interno della sala d'attesa era presente una brochure dei servizi offerti, con relativo tariffario, priva dell'indicazione del nominativo del Direttore Sanitario.
  • La mancanza dell'indicazione del nominativo del Direttore Sanitario era rilevabile anche sull'insegna posta all'esterno dei locali.  

Il ricorso si fonda su alcune questioni procedurali che il ricorrente ritiene siano state violate o non considerate. 

Nell’entrare nel merito della questione, i Giudici confermano l’obbligatorietà di indicazione “del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria" e se l’informazione pubblicitaria non li contenga è legittimo applicare la sospensione dell’autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria a per un periodo da sei mesi ad un anno. 

Ciò premesso, si legge sempre nella sentenza, viene chiarito “che l'applicazione delle norme citate, anche nei relativi risvolti sanzionatori, presuppone che sia concretamente configurabile un mezzo pubblicitario (che le medesime disposizioni indicano esemplificativamente nelle ‘targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale’, nelle ‘inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali’), ovvero uno strumento informativo (dell'attività sanitaria svolta dalla struttura) avente come potenziali destinatari la collettività indifferenziata, di cui le norme de quibus si propongono di definire i contenuti minimi obbligatori, al fine di garantire la completezza dell'informazione pubblicitaria con particolare riguardo agli elementi distintivi principali dell'apparato organizzativo della struttura sanitaria, tra i quali assume rilievo preminente la figura del responsabile della direzione sanitaria”. 

Il motivo principale della contestazione del NAS, era stata una brochure pubblicitaria rinvenuta all’interno della sala d’attesa dello studio. I Giudici hanno ritenuto che quella brochure non era destinata alla “collettività indifferenziata” ma ai frequentatori dello studio, già quindi clienti. Anche per questo motivo, oltre ad altri aspetti procedurali i Giudici hanno ritenuto di accogliere il ricorso. 

A questo link la sentenza su Dirittosanitario.net, gli abbonati ad Odontoiatria33 possono accedervi utilizzando le stesse credenziali dell’abbonamento. 

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