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12 Settembre 2022

E’ abusivo il medico che fa il dentista senza essere iscritto all’Albo degli odontoiatri

Lo ribadisce una sentenza della Corte di Cassazione che ribalta la decisione del Tribunale di Torino che aveva assolto il medico. Per la Suprema Corte l’iscrizione è condizione imprescindibile


Si chiude una vicenda giudiziaria che aveva fatto discutere, anche la stampa locale, e che ha interessato un laureato in medicina specializzato in odontoiatria che svolgeva l’attività odontoiatrica iscritto al solo Albo die medici. Denunciato per aver esercitato la professione di odontoiatria fino al 15 giungo 2017 (quando poi si iscrisse anche all’Albo), era stato assolto dal Tribunale di Torino “escludendo la sussistenza del reato in considerazione della inoffensività della condotta, non avendo questa creato alcun effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza dell'ordine professionale”. Inoltre, per il Tribunale, essendo l’Ordine preposto alla tenuta dei due albi (medici ed odontoiatri), ha ritenuto che alla luce di tale peculiare condizione dell'imputato, questo non si è sottratto alla vigilanza dell'Ente né al rispetto del medesimo codice deontologico 

Contro la sentenza propongono ricorso in Cassazione, ricorsi separati, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e la parte civile Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) di Torino.  Cassazione che con la sentenza 29662/2022 accoglie il ricorso annullando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Torino, rinviando a nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. 

I Giudici hanno ribadito che l’iscrizione nell’albo professionale rappresenta, infatti, unitamente al conseguimento della laurea e della relativa abilitazione, una condizione imprescindibile per l’esercizio della professione. E questo a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 della legge n. 409 del 1985, quello che prevedeva la possibilità per gli iscritti all'albo dei medici “l’annotazione” e non l'iscrizione a quello degli odontoiatri.

E proprio per via dell’abrogazione dell’Art. 5, la Suprema Corte non può fare altro che affermare che la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte di un soggetto che, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria, abbia omesso di iscriversi nell'albo degli odontoiatri, rimanendo iscritto nel solo albo dei medici, integra il reato di cui all’art. 348 c. p..  

Entrando poi nello specifico della vicenda, i Giudici ritengono irrilevante, al fine di escluderel'offensività della condotta, che il medesimo Ordine si occupi della tenuta dei separati albi professionali, potendosi, comunque, ravvisare una lesione dell'interesse della collettività dinanzi all'esercizio dell'attività di odontoiatra da parte di un soggetto non iscritto allo specifico albo e, dunque, in assenza del controllo in merito alla sussistenza e permanenza delle relative competenze tecniche, necessariamente diverse da quelle concernenti l'esercizio dell'attività medica, che solo tale iscrizione poteva garantire. 




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