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17 Ottobre 2022

Radiodiagnostica complementare, il punto della CAO nazionale

Iandolo: l'odontoiatra può detenere gli apparecchi radiografici indispensabili all'esercizio delle prestazioni radiodiagnostiche complementari ed utilizzarle a fini diagnostici e terapeutici


“Le attività radiodiagnostiche complementari alla professione odontoiatrica rappresentano un ausilio diretto e funzionale alle prestazioni specialistiche proprie della disciplina odontoiatrica, comprendente gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione del paziente”. A scriverlo è il presidente nazionale CAO Raffele Iandolo in una circolare indirizzata ai Presidenti provinciali CAO per fare chiarezza sulla questione della detenzione di apparecchiature radiologiche presso lo studio odontoiatrico e sull’utilizzo in regime di radiodiagnostica complementare.

Tema tornato di attualità dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna di un odontoiatra proprio per un uso giudicato non conforme alla 101/2020. Un tema, quello della detenzione ed utilizzo di apparecchiature radiologiche, che ammette Iandolo è rilevante e di “non trascurabile complessità, in termini di applicabilità agli studi odontoiatrici”. 

Il quadro normativo di riferimento, viene ricordato è il D.Lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/20, il quale recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivante dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti. Nella direttiva, che riguarda tutti gli ambiti della radioprotezione e non solo l’odontoiatria, l’abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica viene ricompreso nella definizione di medico specialista per l’attività complementare (art. 7, comma 1, n. 8) in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare.

Inoltre, l’odontoiatra ha titolo per indirizzare persone presso un medico specialista per indagini medico radiologiche, e altresì per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali (art. 7, comma 1, n. 98). “Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico –viene ricordato citando l’art. 159, comma 13, del D.Lgs 101/20- possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attività complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica”.  

Detto questo, il presidente Iandolo ribadisce che l’odontoiatra non può effettuare attività radiologica complementare per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici. 

Odontoiatra, viene ricordato, può essere ritenuto “esercente oltre che responsabile dell’impiego delle apparecchiature in questione secondo la definizione data dall’art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020”. 

Chiarito che è consentita la detenzione delle apparecchiature radiologiche all’interno dello studio odontoiatrico per un utilizzo in regime di radiologia complementare, quindi perlo scopo diagnostico (art. 1 L. 409/85) previsto per la specifica attività clinica dell’odontoiatra operante nel suo studio, la circolare CAO entra nel merito della questione “complementarietà”. 

“Le attività diagnostiche complementari- sottolinea il presidente Iandolo - possono definirsi attività di ausilio diretto all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della prestazione specialistica, intesa come il complesso dell’iter diagnostico-terapeutico: contestuali, ossia direttamente connesse al contesto dell’intero  piano di cura; integrate, ossia volte a migliorare la prestazione;  indilazionabili, in riferimento alla esposizione radiologica, si intende non solo come elemento temporale ma in quanto strettamente collegate alla contestualità del piano di trattamento ed alla integrazione dell’indagine diagnostica”. 

“Inoltre – aggiunge il presidente della CAO nazionale in una nota pubblicata sul sito FNOMCeO - le norme sulla radioprotezione prevedono tre principi generali: giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose, i quali si fondano sulle raccomandazioni della Commissione internazionale di radioprotezione (ICRP). Si tratta di principi fondamentali ed ineludibili in materia di radioprotezione che, partendo dalla conoscenza dei pericoli connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti, permettono di utilizzare tali agenti solo se il beneficio derivante sia dimostrabile e le esposizioni limitate al minimo tecnicamente possibile ottimizzando impianti e tecniche”. 

“In conclusione – continua la nota - alla luce delle su esposte osservazioni in riferimento alla fattispecie in esame, posto che bene primario per la professione odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino e che ai sensi della L. 409/85 la diagnosi concernente gli ambiti ivi disciplinati è di esclusiva competenza dell’odontoiatra, secondo questa Commissione Albo Odontoiatri  nazionale, l'odontoiatra può legittimamente detenere tutti gli apparecchi radiografici indispensabili all'esercizio delle prestazioni radiodiagnostiche complementari alla propria professione”.  

“In considerazione del fatto che per complementarietà si intende maggiore tutela della salute del paziente, poiché qualsiasi tipo di indagine radiografica eseguita direttamente all’interno dello studio odontoiatrico consente di ottenere quella accuratezza diagnostica ricercata in relazione allo specifico dubbio di patologia pregressa o in atto – conclude Iandolo - si ritiene che le attività radiodiagnostiche complementari  alla professione odontoiatrica rappresentino attività di ausilio diretto e funzionale alle  prestazioni specialistiche proprie della disciplina odontoiatrica, comprendente gli interventi valutativi, diagnostici,  terapeutici e le altre procedure finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca e dei relativi tessuti. L'odontoiatra può quindi svolgere tale pratica quando necessariamente giustificata, secondo i principi di ottimizzazione e limitazione della dose, oltre che contestuale, integrata e indilazionabile rispetto alle necessità di diagnosi e/o comunque di valido ed immediato ausilio per orientare le scelte di terapie tipiche e caratteristiche delle attività di cura, riabilitazione e prevenzione che formano oggetto della professione dell'odontoiatra”.   




 
 

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