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07 Novembre 2022

ECM e copertura assicurativa, si parte dal 2026

Lo indica la norma contenuta nel Decreto legge per l’attuazione del PNRR che modifica quanto previsto dal Decreto attuativo della Legge Gelli/Bianco


Quello che prevede la mancata copertura assicurativa in caso di contenzioso per i medici e gli odontoiatri che non hanno ottenuto almeno il 70% dei crediti ECM previsti nel triennio formativo è un obbligo che parte da lontano, dal Decreto attuativo Gelli /Bianco. Testo che aveva ottenuto il parere favorevole, richiesto dal Ministero della Salute, da parte della Commissione Nazionale ECM.    

Con il Decreto legge per l’attuazione del PNRR è stato riproposto lo stesso vincolo indicando, però, il limite temporale da quando la norma si deve applicare: dal triennio formativo 2023-2025 (si veda il nostro approfondimento).   

Questo il testo contenuto nel Decreto “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina". 

Quindi da quando si rischia di non vedersi riconosciuta la copertura assicurativa se non si ha raccolto almeno il 70% dei crediti ECM

Da una interpretazione letterale del provvedimento, salvo ulteriori modifiche legislative, la data in cui il provvedimento diventerà operativo sarà gennaio 2026, visto l’obbligo di conseguire il 70% dei crediti previsti nel triennio 2023-2025 ed il professionista può raccogliere i crediti necessari fino al 31 dicembre 2025”, dice ad Odontoiatria33  Alessandro Nisio (nella foto), componente della Commissione Nazionale ECM e Segretario Nazionale Albo Odontoiatri, e aggiunge che “il limite del 70% è riferito al proprio fabbisogno del triennio, al netto delle esenzioni, dossier formativi, bonus per il triennio precedente, ecc…”. 

Presidente Nisio che sul tema assicurazioni aggiunge un dubbio che, dice, dovrà essere chiarito. “Tra le questioni che la norma non chiarisce, c’è quella della responsabilità pregressa visto che le polizze di RC professionale operano in claims made, cioè al momento della richiesta di risarcimento danni si è coperti dall’assicurazione che si ha attiva; in secondo luogo le prescrizioni per le azioni civili di responsabilità professionale si prescrivono in 5 anni (extra-contrattuale) o in 10 anni (per la responsabilità contrattuale)”. “Quando il professionista riceve una richiesta di risarcimento danni –si chiede Nisio- la valutazione della presenza dei crediti ECM previsti dovrà fare riferimento al momento della apertura del sinistro nella polizza assicurativa (dal 2026 in poi) o al momento in cui si è commesso il fatto da cui origina il danno (magari molti anni prima)?” 

Qualche anno fa un odontoiatra perse una causa di contenzioso anche perché non aveva raccolto il numero di crediti necessari, ma al tempo non era ancora stata emanata la norma che indicava il numero minimo di crediti da raccogliere e da quando entrava in vigore (si veda la notizia su Odontoiatria33). 



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