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30 Novembre 2022

Niente consulente ADR per lo studio odontoiatrico

Il parere della CAO Nazionale sulla non necessità, per lo studio odontoiatrico, di dotarsi di un consulente per la sicurezza dei trasporti dei rifiuti


Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010, gli odontoiatri debbano ritenersi esclusi dall'obbligo di nomina di un consulente ADR poiché le attività di "imballaggio, carico, riempimento o scarico" necessitano di un consulente ADR solo nella misura in cui siano connesse all'attività di trasporto merci pericolose o costituiscano un segmento funzionale di tale attività di trasporto. Pertanto, riferendosi la Direttiva 2020/1833/UE alle imprese che effettuano spedizione e trasporto di merci pericolose su strada, la nomina del consulente ADR può ritenersi un adempimento rivolto agli speditori e non al produttore del rifiuto pericoloso (odontoiatra), che ha invece il compito di classificare e conferire tali rifiuti alla ditta di smaltimento a ciò autorizzata”.  

A chiarirlo è la CAO Nazionale con una nota inviata ad ANDI a seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata dall’Associazione per dare una risposta agli odontoiatri che segnalano come, in questi giorni, alcune aziende di servizi propongono agli studi odontoiatrici, come obbligatoria a partire dal primo gennaio 2023, la designazione del Consulente ADR per il trasporto di merci pericolose su strada secondo la Direttiva Europea 2020/1833. 

Nella nota di risposta la CAO ricorda, anche, che la nomina non è dovuta in quanto “chi effettua il trasporto di merci è l'esercente dell'impresa che si obbliga a provvedere per conto del committente alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione o alle eventuali operazioni accessorie”.

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