Via libera delle Regioni all’intesa in materia di sospensione delle strutture che esercitano attivitàodontoiatrica per violazione della normativa sui direttori sanitari
La Stato Regioni ha dato il parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di sospensione delle strutture che esercitano attività odontoiatrica ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017 n.124. Provvedimento che la Legge sulla Concorrenza approvata nel 2017 e che norma la direzione sanitaria nelle strutture odontoiatriche con autorizzazione sanitaria, indicava l’emanazione die questo provvedimento entro 90 giorni.
Stando al documento trasmetto dalla CAO Nazionale ai presidenti di Commissione provinciale, queste le principali novità introdotte e riguardano l’attività di vigilanza e sospensione dell’autorizzazione sanitaria per le strutture obbligate a dotarsi di un direttore sanitario.
1) Le Regioni devono individuare un “ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti, nonché per la relativa attività di vigilanza, tenendo conto della disciplina vigente in materia di autorizzazione per l'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle relative discipline regionali”. Ufficio che potrà verificare (comma 3) in qualsiasi momento, ma anche su richiesta dell’amministrazione sanitaria territoriale, quella regionale competente in materia di salute e del Ministero della Salute.
2) Le strutture autorizzate all'esercizio di attività odontoiatrica inviano con cadenza almeno quinquennale, all'ufficio competente per le attività di vigilanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa sul direttore sanitario. Ovviamente se nel frattempo non sono sopraggiunti cambiamenti (cambio del direttore sanitario) che devono essere segnalati immediatamente anche all’Ordine dall’iscritto.
In caso di inadempienza
In caso di accertate violazioni della normativa, viene indicato, “l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale, diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla predetta diffida”. La struttura autorizzata destinataria di diffida può presentare memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni ma dovrà nominare, “nell'immediatezza della ricezione della diffida, un responsabile provvisorio facente funzioni di direttore sanitario della struttura interessata, individuato tra i soggetti dotati dei necessari titoli abilitanti per l'attività di direzione sanitaria”. Nel caso non venga nominato il “responsabile provvisorio” sarà la stessa amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria a nominare un responsabile provvisorio facente funzioni di direttore sanitario “individuato tra i soggetti dotati dei necessari titoli abilitanti per l'attività di direzione sanitaria”. Se questo non è possibile sarà sospesa l’autorizzazione sanitaria.
Autorizzazione sanitaria che sarà sospesa anche nel caso, trascorsi i novanta giorni, la struttura non abbia ottemperato alle mancanze contestate. La sospensione e la conseguente chiusura “durerà fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause che hanno determinato il relativo provvedimento”.
La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio saranno autorizzate dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, “a seguito di accertamento della rimozione delle cause di sospensione dell'autorizzazione e di temporanea chiusura della struttura, nonché, previo parere favorevole dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento”.
A questo link un nostro approfondimento sulle norme della Legge sulla concorrenza legate a questo provvedimento. Da ricordare che il previsto obbligo per il direttore sanitario di essere iscritto all’Albo territorialmente competente dove esercita la struttura è stato abrogato, si veda il nostro approfondimento a questo link.
Commentando il provvedimento della Stato Regioni, AIO conferma le perplessità verso quanto approvato nel 2017 che, secondo il segretario Danilo Savini, poteva essere l’occasione per “dare slancio alla Società tra professionisti, iscritta all’Albo al pari degli stessi Soci e dipendenti odontoiatri ed in grado, unica, di conciliare tutela della salute e benefici dell’attività svolta in forma strutturata”.
“Al comma 153, anziché consentire l’esercizio dell’attività a società le cui strutture siano dotate di direttore sanitario iscritto Albo, sarebbe stato utile circoscrivere tale esercizio alle sole STP definite dalla legge 183 del 2011”, continua Savini.
“Il risultato della scelta fatta nel 2017 è che l’obbligo di autorizzazione oggi si indirizza ad un ginepraio di situazioni tra cui alcune dove si fa commercio di un bene – la salute –che invece non è commerciabile: situazioni che, anche volendo, è difficile riportare tutte alla legalità. Alcune regioni “illuminate” nell’affiancare le STP alle altre società, iniziano a distinguerle: in Emilia Romagna ad esempio ai fini dei sostegni ai progetti innovativi si differenzia tra “liberi professionisti ordinistici” e “non ordinistici”, sia che operino come persone fisiche sia che lo facciano in forma societaria”.
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