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30 Giugno 2023

Giudizio disciplinare: l’odontoiatra non può appellarsi alle tutele previste dal CEDU

I principi del giusto processo previsti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo non sono applicabili dalla CCEPS nel giudizio di un iscritto condannato penalmente per prestanomismo


A stabilirlo è la Cassazione civile (sentenza 9114/23) pronunciandosi sul ricorso presentata da un iscritto all’Albo degli odontoiatri sulla sanzione confermata dalla CCEPS e comminata dal proprio Ordine di appartenenza. Secondo quanto ricostruito dalla sentenza, la vicenda nasce dal ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti dell’odontoiatra, avente ad oggetto la prova di danni derivanti da responsabilità professionale medica in relazione a un intervento di implantologia eseguito da un terzo specialista implantologo.
Il Consulente tecnico nominato dal giudice segnalava con un esposto all'Ordine dei medici e odontoiatri dove era inscritto l’odontoiatra che lo stesso aveva consentito all'odontotecnico e all'assistente di poltrona "di operare nella bocca del paziente, così come sulla bocca di altri pazienti, il tutto in sua presenza e con la sua approvazione".

In particolare, l’odontoiatra avrebbe permesso all'odontotecnico "di preparare monconi in bocca, di prendere impronte e provare manufatti protesici" e aveva permesso all'assistente "di effettuare la pulizia dei denti, montare ponti, cementare provvisori e sbiancare denti senza la necessaria idoneità". 

L'Ordine, ricevuto l'esposto, convocava l’odontoiatra, che veniva sentito, e la Commissione medica avviava un procedimento disciplinare a suo carico. Nella seduta del 15 febbraio 2016 la Commissione medica riteneva fondati gli addebiti relativi alla violazione degli artt. 67 codice deontologico e della L. n. 175 del 1992, art. 8 per avere agevolato l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte dell’odontotecnico e dell’assistente e infliggeva all’iscritto la sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione per un anno. 

L’odontoiatra ricorre in CCEPS che nel 2019 conferma la sanzione. Allora ricorre in Cassazione portando tutta una serie di motivazioni.

Tra queste viene contestata la violazione dei principi del diritto di difesa e del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. 

Cassazione che respingendo anche questo motivo del ricorso ricorda come “Il ricorrente contesta che l'istruttoria si sia svolta violando le garanzie procedimentali previste dall'art. 6, comma 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in base al quale ogni accusato ha diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, norma che ha esteso il proprio ambito di applicazione oltre l'originario perimetro, trovando applicabilità a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo, quale quella irrogata al ricorrente”. 

La tesi del ricorrente -sottolineano i Giudici- è quindi che al giudizio disciplinare in esame vadano tout court applicate le garanzie proprie del processo penale, e in particolare quelle dettate per tale processo dall'art. 6 della Convenzionale Europea dei diritti dell'uomo”.  Tesi che per i giudici non è condivisibile.

"Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, -viene spiegato- la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti a un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi - secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - natura sostanzialmente penale" (così Cass. n. 2927/2017; si veda anche la pronuncia delle sezioni unite n. 9558/2018, per cui "le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa"; cfr. anche Cass. 7270/2000, che sottolinea la "diversità di natura tra il procedimento penale e quello disciplinare" degli esercenti le professioni sanitarie)”. 

A questo link la sentenza su DirittoSanitario.net, accessibile a tutti gli abbonati ad Odontoiatria33.  

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