Il provvedimento introduce modifiche all’attività di vigilanza e sospensione dell’autorizzazione sanitaria per le strutture obbligate a dotarsi di un direttore sanitario
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta ieri 20 luglio, il Decreto del Decreto del 3 marzo 2023, n. 91, recante: "Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124", diventa operativo.
Il provvedimento introduce modifiche all’attività di vigilanza e sospensione dell’autorizzazione sanitaria per le strutture obbligate a dotarsi di un direttore sanitario.
Le Regioni devono individuare un “ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti, nonché per la relativa attività di vigilanza, tenendo conto della disciplina vigente in materia di autorizzazione per l'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle relative discipline regionali”. Ufficio che potrà verificare (comma 3) in qualsiasi momento, ma anche su richiesta dell’amministrazione sanitaria territoriale, quella regionale competente in materia di salute e del Ministero della Salute.
Le strutture autorizzate all'esercizio di attività odontoiatrica inviano con cadenza almeno quinquennale, all'ufficio competente per le attività di vigilanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa sul direttore sanitario. Ovviamente se nel frattempo non sono sopraggiunti cambiamenti (cambio del direttore sanitario) che devono essere segnalati immediatamente anche all’Ordine dall’iscritto.
In caso di accertate violazioni della normativa, viene indicato, “l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale, diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla predetta diffida”. La struttura autorizzata destinataria di diffida può presentare memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni ma dovrà nominare, “nell'immediatezza della ricezione della diffida, un responsabile provvisorio facente funzioni di direttore sanitario della struttura interessata, individuato tra i soggetti dotati dei necessari titoli abilitanti per l'attività di direzione sanitaria”. Nel caso non venga nominato il “responsabile provvisorio” sarà la stessa amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria a nominare un responsabile provvisorio facente funzioni di direttore sanitario “individuato tra i soggetti dotati dei necessari titoli abilitanti per l'attività di direzione sanitaria”. Se questo non è possibile sarà sospesa l’autorizzazione sanitaria.
Autorizzazione sanitaria che sarà sospesa anche nel caso, trascorsi i novanta giorni, la struttura non abbia ottemperato alle mancanze contestate.
La sospensione e la conseguente chiusura “durerà fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause che hanno determinato il relativo provvedimento”.
La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio saranno autorizzate dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, “a seguito di accertamento della rimozione delle cause di sospensione dell'autorizzazione e di temporanea chiusura della struttura, nonché, previo parere favorevole dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento”.
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