Una nota inviata alle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, motiva le modifiche effettuate alle norme sulla pubblicità sanitaria
Consentire un migliore contemperamento del principio del libero mercato con l'interesse generale alla salute, vietando quelle informazioni che, avendo carattere attrattivo e suggestivo, possano indurre al ricorso di prestazioni inappropriate e ingiustificate. E’ questo, per il Ministero della Salute, oltre a quello di ottemperare alle indicazioni comunitarie, il motivo che ha portato a modificare il comma 525 dell’articolo della legge 145/2018 attraverso la legge 103/2023 pubblicata in GU il 10 agosto scorso.
La nota del Ministro della Salute a firma del direttore generale dott.ssa Mariella Mainolfi, è stata inviata a tutte le Federazioni e gli Ordini nazionali delle professioni sanitarie, FNOMCeO compresa.
La nota ricorda che la legge 103/2023 ha modificato il comma 525 della legge 145/2023 stabilendo che «Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari».
Come avevamo fatto notare in questo nostro approfondimento sostanzialmente viene sostituito il termine “promozionale” sostituito con “attrattivo”.
«La suddetta nuova formulazione è finalizzata a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 - pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando cosi una eventuale procedura di infrazione a carico dell'Italia», si legge nella nota.
«La Commissione -continua- ha ritenuto che il comma 525, così come precedentemente formulato, nella misura in cui prevedeva il divieto per le comunicazioni informative in ambito sanitario di contenere "qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo", introduceva di fatto un divieto assoluto e generalizzato di pubblicità. Pertanto, secondo la Commissione europea, la precedente disposizione - in violazione del principio di proporzionalità, riconosciuto in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia - limitava fortemente la possibilità, per i professionisti sanitari stabiliti in Italia o in un altro Stato membro, di promuovere i propri servizi sanitari al fine di far conoscere la propria attività professionale e si poneva in contrasto con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi».
«La modifica apportata –conclude la Direttrice Mainolfi- determina, invece, un ragionevole bilanciamento tra i principi del libero mercato ed il diritto di libera prestazione di servizi in ambito sanitario, da un lato, ed il diritto fondamentale alla salute nella sua dimensione individuale e collettiva, dall'altro lato. In tal modo, il nuovo comma 525 si pone in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, in quanto l'obiettivo della riforma è stato quello di consentire un migliore contemperamento del principio del libero mercato con l'interesse generale alla salute, mirando per l'appunto a vietare quelle informazioni che, avendo carattere attrattivo e suggestivo, possano indurre al ricorso di prestazioni inappropriate e ingiustificate. Risultano in tal modo pienamente rispettate le norme comunitarie in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi».
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