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07 Novembre 2023

Filler alle labbra fatte dall’odontoiatra non era abusivismo neppure prima del Decreto bollette

Per il Tribunale di Roma non è reato per l’odontoiatra realizzare interventi medicina estetica alle labbra. Il commento della CAO di Roma che ha sostenuto l’iscritto nel ricorso


Con sentenza n. 12545/23 del 27 settembre 2023, il Tribunale di Roma ha assolto un odontoiatra iscritto all’Ordine di Roma dal reato contestato di esercizio abusivo della professione per attività di medicina estetica. L’odontoiatra, nel 2021, era stato citato in giudizio per esercizio abusivo per aver effettuato filler alle labbra e nel contorno naso labiale di tre pazienti. 

L’odontoiatra aveva impugnato la citazione in giudizio, avvalendosi dell’Avvocato Federico Scognamilglio, penalista, consulente proprio dell’Ordine dei Medici di Roma. 

Nella sentenza, il Tribunale di Roma ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’odontoiatra per il reato ascritto. 

Il Tribunale di Roma –commenta il presidente CAO Roma Brunello Pollifrone (nella foto)- ha espressamente riconosciuto la competenza dell’odontoiatra di esercitare la medicina estetica, nei propri territori anatomici di competenza, non contemplando quanto precedentemente previsto dal Consiglio Superiore di Sanità con i noti pareri del 17/09/2014 e del 21/08/2019”. 

Tale sentenza –continua il presidente Pollifrone- ha una grandissima importanza, anche e soprattutto alla luce delle recenti novità normative introdotte dall’art. 15-ter, comma 4, lett. a), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 che, nella modifica all’Art. 2 della Legge n. 409/85, hanno reso possibile per gli odontoiatri l’esercizio delle attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”. 

Il presidente Pollifrone ricorda, altresì, che l’Ordine di Roma già dal 2021 è stato istituito il “registro esperti in terapie odontoiatriche con finalità estetiche del viso nelle pertinenti aree di competenza”.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 56 del 26.05.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29.05.2023, i requisitivi per l’iscrizione al suddetto registro sono stati così integrati: 

1) conseguimento Master Universitario di 2° livello in Medicina/Terapie Estetiche del Viso oppure aver frequentato Corsi teorico-pratici in Medicina Estetica con piano formativo coerente organizzati da Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute; 

2) essere attualmente Docente in materie relative alla Medicina Estetica in Master di II livello dopo aver frequentato Corsi teorico-pratici in Medicina Estetica con piano formativo coerente organizzati da Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute.  


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