Il TAR delle Marche interviene sul tema della concorrenza, oggetto societario e presunta carenza di responsabili di branca medica specialistica
Anche una persona giuridica, quindi non un professionista abilitato, può ottenere l’autorizzazione sanitaria anche se sprovvisto di titolo per la gestione di strutture che operano in regime ambulatoriale/poliambulatoriale, a patto che abbia un direttore sanitario.
A ribadirlo è il TAR delle Marce prendendo in esame il ricorso di A.I.O.C.-F.I.S.S.N. (Associazione Italiana Odontostomatologia Contrattualizzata-Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale) nei confronti del Comune di Fermo e della Regione Marche per via di una autorizziamone sanitaria rilasciata ad uno studio odontoiatrico di DentalPro, aperto all’interno di un centro commerciale della zona.
Molte le doglianze contenute nel ricorso, principalmente legate alla legge regionale sulle autorizzazioni sanitarie ed in particolare sulla presunta incompatibilità tra struttura sanitaria ed il piano regolatore del Comune di Fermo.
Tra le altre, anche quella legata alla concorrenza che vedrebbe disparità di trattamento fra gli ambulatori odontoiatrici insediati in zone decisamente meno frequentate quotidianamente rispetto al centro commerciale.
Altra questione, motivo del ricorso, quella del titolo dell’autorizzazione e del codice ATECO della Società DentalPro. Autorizzazione rilasciata per “ambulatori/poliambulatori specialistici (individuati con il Codice ATECO 86.22.09.)” e non per lo svolgimento dell'attività di studio odontoiatrico, ossia attività identificate con il Codice ATECO 86.23. Peraltro i ricorrenti sostengono che DentalPro non sarebbe abilitata a richiedere l’autorizzazione sanitaria.
Infine la questione della carenza nell’ambito di DentalPro, di responsabili di branca medica specialistica.
Nel respingere il ricorso i Giudici dettagliano i motivi, molti tecnici procedurali anche legati alla legittimità di A.I.O.C.-F.I.S.S.N di rappresentare gli studi odontoiatrici eventualmente danneggiati da DentlPro.
Per quanto riguarda la presunta concorrenza fatta agli studi tradizionali, per via dell’ubicazione all’interno di un centro commerciale di forte passaggio, i Giudici rilevano che i riferimenti siano “alquanto risibili” in quanto, per i Giudici, è il paziente che sceglie da chi farsi curare.E’ come se, si legge nella sentenza, “l’accesso ad una struttura sanitaria attrezzata per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche potesse essere disinvoltamente operato da chiunque si rechi nel centro commerciale per fare la spesa settimanale. È noto invece che nella prassi italiana esiste ancora una certa qual fidelizzazione verso il medico di famiglia e verso alcuni specialisti (fra cui, per l’appunto, i dentisti), di talché le strutture sanitarie di tipo “commerciale” non hanno ancora incontrato il favore incondizionato dell’utenza, pur potendo proporre, almeno in partenza, prezzi molto competitivi”.Peraltro, i Giudici, ricordano anche che il piano regolatore non preclude ad un odontoiatra di aprire il proprio studio all’interno di un Cento commerciale.
Poi la questione della “legittimità di DentalPro di poter richiedere una autorizzazione all’esercizio di una attività sanitaria”, in quanto nel certificato camerale di DentalPro (Dp Dent la denominazione della società che ha richiesto l’autorizzazione) è indicata come oggetto sociale “cliniche odontoiatriche”, oggetto che per i ricorrenti non è presente tra quelli individuati dalla normativa regionale in materiale di “autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie private”. I Giudici confermano che quell’oggetto sociale non è contenuto nella normativa regionale in materia di autorizzazioni sanitarie, “ma è altrettanto vero che, dal punto di vista sostanziale, per “clinica odontoiatrica” si intende una struttura, più o meno articolata, deputata all’erogazione di prestazioni afferenti le branche dell’odontoiatria e dell’odontostomatologia”.“DP Dent –sottolineano i Giudici- in base a quanto emerge dal certificato camerale, è abilitata sia ad aprire strutture sanitarie classificabili come studi professionali classici, sia ambulatori odontoiatri, sia, infine, strutture più complesse (che nel certificato vengono definite genericamente “cliniche odontoiatriche”). Naturalmente, in base alla normativa regionale vigente nel luogo di insediamento di ciascuna struttura e alla disciplina urbanistica comunale applicabile di volta in volta a seconda della tipologia della struttura, DP Dent deve munirsi del rispettivo titolo sanitario abilitativo”.
Per quanto riguarda la carenza nell’ambito di Dental Pro, di “responsabili di branca medicaspecialistica”, i Giudici richiamano la norma sulla Concorrenza del 2017, articolo 1 comma 153.
La norma, precisano i Giudici, “si attaglia perfettamente al caso di specie, visto che DP Dent, essendo una persona giuridica, non possiede ovviamente in proprio l’abilitazione all’esercizio della professione medica odontoiatrica, per cui, ai fini del concreto funzionamento degli ambulatori e degli studi professionali che ad essa fanno capo, è necessaria la designazione per ciascuna di tali strutture di un direttore sanitario iscritto all’albo professionale, il quale, fra gli altri compiti, ha anche quello di garantire che le singole prestazioni siano erogate da professionisti in possesso delle relative specializzazioni”. DP Dent, viene chiarito, all’atto della richiesta di autorizzazione ha indicato il nome dell’iscritto all’Albo degli odontoiatri che ha accettato l’incarico di direttore sanitario.
Al link, gli abbonati ad Odontoiatria33 possono scaricare la sentenza dal sito dirittosanitario.net, inserendo le proprie credenziali nella sezione Medikey.
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