Lo afferma la Cassazione che ribadisce, “nonostante l’odontotecnico sia una professione sanitaria”, può esclusivamente realizzare le protesi
Con la sentenza numero 17164/2024 – depositata il 24/04/2024, la sezione quinta penale della Cassazione si è pronunciata sulla questione giuridica della sussistenza del reato previsto e punito dall’art. 348 C.P. a carico di un odontotecnico condannato per esercizio abusivo della professione sanitaria.
La vicenda è quella classica che spesso le cronache ci propongono: un odontotecnico con la “complicità” di un odontoiatra, in questo caso o zio, viene denunciato, per aver curato pazienti senza averne i tioli. Al termine dei vari procedimenti giudiziari, i due vengono condannati per esercizio abusivo della professione e concorso in esercizio abusivo.
I due presentano ricorso in Cassazione sostenendo, tra le varie motivazioni, che l’odontotecnico stava svolgendo “compiti di un odontotecnico” e non quelli dell’odontoiatra. Avrebbe “appoggiato” gli interventi dello zio odontoiatra come se fosse una “assistente alla poltrona”.
In realtà, leggendo la sentenza, l’odontotecnico avrebbe “operato nella bocca dei pazienti (prendendo impronte, lavorando sulle protesi e, anche, sottoscrivendo prescrizioni mediche)”. Sarebbe essere anche stato condannato per aver tolto i sigilli dallo studio.
Giudicando inammissibile il ricorso, i Giudici motivano perché quanto avanzato dall’odontotecnico con il ricorso, sono “manifestamente infondati.
1) Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all'odontoiatra).
2) Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, l'odontotecnico il quale provveda ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra giacchè si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo.
3) Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all'interno del cavo orale del paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista. 4) Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell'art. 348 cod. pen., l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi).
“Del resto –continuano i Giudici- l'ambito dell'attività consentita all'odontotecnico è ancora quella fissata dall'art. 11 del Regio Decreto 31 Maggio 1928 n.1334 (così anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, del 19/12/2023 pubblicata il 30/01/2024 in cui si è, alfine, riconosciuto che la professione di odontotecnico rientra nelle "professioni sanitarie", come prima si era invece negato) secondo cui: «Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata».
Giudici che entrano nel merito, anche, della posizione dell’odontoiatra condannato per il concorso di reato ricordando che, “in tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione”.
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