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13 Marzo 2014

La cassazione ribadisce: per sanzionare l'iscritto la CEPPS (e l'Ordine) deve motivare i motivi per cui la pubblicità non è corretta


Dopo la sentenza del gennaio scorso la Cassazione ritorna ad occuparsi di pubblicità in ambito odontoiatrico e ribadisce che l'iscritto non può essere sanzionato se non viene motivato il perché l'informazione pubblicitaria non è conforme con quanto definito dal Codice di deontologia medica.
Questa volta la Cassazione (sentenza 5612/14) entra nel merito di una vicenda che sta diventando il "simbolo" della possibilità o meno di fare pubblicità in ambito odontoiatrico.

Nel 2009 il direttore sanitario di un centro Vitaldent di Genova (iscritto però all'Ordine di La Spezia)  viene condannato dal proprio Ordine con la sospensione di 6 mesi dall'esercizio professionale. Motivo della decisione l'utilizzo di un messaggio pubblicitario che riportava l'informazione "prima visita gratuita, diagnosi, radiografia e preventivi gratuiti"  ed il termine "estetica".

La decisione viene impugnata davanti alla CCEPS.

Nel 2010 la CCEPS riduce la pena a 5 mesi argomentando la non accettazione della richiesta di annullamento della decisione in quanto, la liberalizzazione sulla pubblicità data della legge 248/2006 (Decreto Bersani), non è applicabile alle società.

La decisione viene impugnata in Cassazione.

Nel 2012 la Cassazione indica, per la prima volta, che la legge 248/2006 si applica a tutti gli operatori in sanità, società incluse, invitando nuovamente la CCEPS a formulare una nuova decisione tenendo conto di quanto indicato.
Nel 2013 la CCEPS, sottolineando di decidere applicando il Decreto Bersani, confermava i 5 mesi di sospensione motivando la decisione con il fatto che l'Ordine di La Spazia aveva verificato che la pubblicità effettuata non era "conforme ai dettati deontologici".

Decisione che viene nuovamente impugnata.

Con questa ultima sentenza (11 marzo 2014) la Cassazione accoglie il ricorso dell'iscritto e torna ad invitare la CCEPS a riprendere in esame il ricorso dettagliando dove la pubblicità non rispetta il dettato deontologico.

"In sostanza -ci spiega l'avv. Silvia Stefanelli esperto di diritto sanitario in Bologna (nella foto)- la CCEPS è inviata a "spiegare" perché ritiene che una pubblicità debba considerarsi ingannevole, indicando anche (come qualsiasi giudice di secondo grado) in quali parti aderisce alle motivazioni di primo grado ed in quali parti invece  si discosta, nonché chiarendo quali sono le norme deontologiche e/o legislative che si ritengono violate. Cioè deve valutare in via autonoma e  "motivare" le sue decisioni".

Come nostro commento a questo lungo "calvario" per giungere ad una decisione definitiva mi rimandiamo all'ultimo Visto da Fuori del nostro direttore.

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