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24 Luglio 2014

Il Tar Lazio mina l'obbligo dell'autorizzazione sanitaria. Ma rimangono i dubbi e la discrezionalità di chi effettua i controlli

 

Con la sentenza numero 7784 pubblicata lunedì 21 luglio, il Tar del Lazio è intervenuto sulla questione delle autorizzazioni sanitarie nel Lazio in quanto chiamato in causa da un Centro odontoiatrico a cui la Regione Lazio aveva imposto la chiusura in quanto privo di autorizzazione sanitaria.
In realtà il Centro odontoiatrico era subentrato ad un alto Centro già autorizzato (con l'acquisto del ramo d'azienda) ed aveva chiesto alla Regione la voltura dell'autorizzazione. Non avendo ricevuto risposta dalla Regione, il Centro odontoiatrico aveva continuato ad esercitare.

Ma la portata della sentenza non riguarda direttamente la vicenda.

Il Tar nel dare ragione al Centro odontoiatrico va oltre ed indica che l'autorizzazione non avrebbe dovuto neppure essere chiesta in quanto deve ritenersi obbligatoria solo per le strutture che svolgono prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

"L'attività di odontoiatra svolta, in regime privatistico, presso il Centro odontoiatrico -si precisa nella sentenza- non aveva bisogno di alcuna autorizzazione atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente" e che la Regione Lazio non avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione in quanto al Centro odontoiatrico non è stato contestato l'utilizzo di "macchinari e procedure che comportino rischi per i clienti".

Secondo i giudici del Tar,l'interpretazione data dalla Regione Lazio all'art. 8 dLgs 502/'92 che sottoporrebbe ad autorizzazione qualsiasi struttura odontoiatrica (studio e ambulatori) "non trova infatti conferma nelle disposizioni di legge statale e regionale, le quali prevedono l'autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2013, n. 10207)". Di conseguenza, continua la sentenza, "l'art. 193, T.u.ll.ss. del 27 luglio 1934, n. 1265, secondo cui "nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità", deve essere letta congiuntamente con la disposizione speciale dettata dall'art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992 per gli studi odontoiatrici che non prestano attività diagnostica rischiosa".
Quindi, scrivono i giudici, "per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente è necessaria l'autorizzazione".

Ma quali sono le prestazioni di chirurgia che comportano la necessità di richiedere l'autorizzazione?

I giudici, pur non dando delle indicazioni definitive, chiariscono che "non sembra attività pericolosa quella relativa alla endodonzia e alla implantologia, rientrando tra le prestazioni correntemente effettuate dal dentista, diverso discorso va fatto per la chirurgia, che può essere svolta a diversi livelli ed essere dunque o no pericolosa a seconda degli interventi eseguiti".

Sempre sul punto, i giudici richiamano la precedente sentenza TAR Lazio 7358/2011 che ha invece valutato la necessità dell'autorizzazione in ragione della presenza di apparecchiatura radiologica. 
Da ultimo la sentenza afferma che è la pubblica amministrazione sanitaria a dover "provare"  la  pericolosità delle prestazioni effettuate nella struttura e quindi la "necessità" dell'autorizzazione.

Sull'argomento leggi anche:

24 Luglio 2014: Autorizzazioni sanitarie. Dopo la sentenza del Tar Lazio sono obbligatorie? Il parere del legale

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