Con l'abolizione da parte del decreto Bersani della possibilità di stabilire delle tariffe minime per le professioni regolamentate diventa sempre molto difficile stabilire se il dentista iscritto all'Albo che pratica tariffe particolarmente "scontate" violando l'art. 54 del Codice di deontologia medica che recita:
Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.
Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.
In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.
Il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale, non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
Ma come si fa a stabilire se la tariffa e congrua in assenza di un tariffario minimo?
Se lo è chiesto un iscritto sanzionato dal proprio Ordine che gli aveva contestato alcune offerte pubblicizzate giudicandole non congrue con i costi sostenuti dal professionista.
Professionista che ricorreva calla Commissione Centrale Esercenti delle Professioni Sanitarie.
CCEPS che con la decisione numero 4 del gennaio 2013 (resa pubblica solo nei giorni scorsi) ha giudicato infondato il ricorso.
Secondo la Commissione "l'intervento del c.d. decreto Bersani ha eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l'esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione".
Ed in assenza di parametri come un tariffario minimo, la CCEPS rimanda all'Ordine la funzione di vigilanza indicando la necessità di individuare "criteri ragionevoli per ritenere sussistenti le infrazioni deontologiche, quali quello dell'effettuazione della prestazione ad un prezzo di gran lunga inferiore ai costi standard".
A questo scopo, la CCEPS ritiene utile che la FMOMCeO si faccia carico di elaborare uno studio "indicativo" per determinare i costi delle varie prestazioni.
"Naturalmente -motiva la decisione della CCEPS- non si può automaticamente ricollegare un illecito disciplinare ad ogni pratica di riduzione di prezzi, perché diversamente verrebbe reintrodotto in modo artificioso l'obbligo di rispettare tariffe minime, eliminato dalla legge. Di conseguenza, il provvedimento disciplinare deve basarsi sulla prova che i costi reali delle prestazioni erogate siano superiori al prezzo richiesto dal sanitario, e che la qualità della prestazione ne risenta effettivamente".
"Quindi -conclude la sintesi della CCEPS sulla motivazione della decisione- integra l'illecito di procacciamento di clientela la pubblicità formulata senza tenere in alcuna considerazione la qualità delle prestazioni offerte, ma solo una quantificazione dei c.d. costi vivi, tale per cui, obiettivamente, tali prestazioni non possano essere ritenute sostenibili ai prezzi proposti".
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