Il rapporto tra autonomia professionale degli igienisti dentali, presenza dell'odontoiatra e titolarità degli studi è al centro di una lettera inviata alla redazione di Odontoiatria33 da M. Irene Riccitelli Guarrella, già presidente della Federazione Europea degli Igienisti Dentali (EFDH) e componente della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).
L'intervento prende spunto dalla nota trasmessa il 1° ottobre dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale al ministro della Salute e sollecita un chiarimento normativo che distingua l'integrazione tra le professioni dai requisiti di compresenza e titolarità dello studio.
Pubblichiamo di seguito la lettera integrale.
“Gentile Direttore,
la nota inviata il 1° ottobre dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale al Ministro della Salute riporta al centro del dibattito una questione importante: quale significato concreto debba essere oggi riconosciuto all’autonomia professionale dell’igienista dentale. Secondo la posizione espressa dalla CAO, pur essendo ammesso l’esercizio libero-professionale, l’igienista dentale non potrebbe operare in uno studio autonomo ed esclusivo senza la compresenza dell’odontoiatra. È una posizione che merita una riflessione nel rispetto delle competenze di entrambe le professioni e con un obiettivo condiviso: la tutela della salute del paziente.
Non si tratta di mettere in discussione il ruolo dell’odontoiatra, né di rivendicare competenze diagnostiche o terapeutiche estranee al profilo dell’igienista dentale. Si tratta di comprendere fino a che punto la necessaria integrazione professionale debba tradursi in un vincolo permanente all’autonomia organizzativa.
Il significato del DM 137/1999
Il DM 137/1999 stabilisce che l’igienista dentale eserciti la propria attività, in regime di dipendenza o libero-professionale, «su indicazione» degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. Nel decreto, tuttavia, non compare un espresso obbligo di compresenza fisica, né un esplicito divieto di titolarità di uno studio professionale autonomo.
La giurisprudenza amministrativa ha attribuito alla locuzione «su indicazione» un significato più ampio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1703/2020, ha individuato una necessaria integrazione funzionale e una contestualità spaziale tra odontoiatra e igienista dentale. Tale orientamento è stato ribadito dal TAR Marche con la sentenza n. 752/2026, pronunciata in primo grado nel contenzioso relativo alla disciplina autorizzatoria regionale.
Queste pronunce meritano attenzione. Resta però un elemento significativo: la compresenza non è espressamente prevista dal DM 137/1999, ma deriva dall’interpretazione della locuzione «su indicazione». Lo stesso Consiglio di Stato, nel 2020, ha rimesso al legislatore la possibilità di individuare soluzioni differenti alla luce dell’evoluzione della formazione, delle tecniche e delle conoscenze scientifiche.
Una professione che si è evoluta
Sono trascorsi ventisette anni dall’emanazione del DM 137/1999. Nel frattempo, la legge n. 42/1999 ha superato la precedente concezione delle professioni sanitarie come «ausiliarie» e la legge n. 251/2000 ha riconosciuto alle professioni tecnico-sanitarie lo svolgimento delle attività di competenza con autonomia professionale, nel rispetto dei rispettivi profili.
Anche la formazione è cambiata: l’igienista dentale è oggi un professionista sanitario laureato, formato attraverso un percorso universitario abilitante che comprende insegnamenti teorici, attività cliniche e tirocinio professionalizzante. Questa evoluzione non cancella i confini delle competenze, ma non può essere trascurata nella riflessione sull’organizzazione dell’attività.
Se «su indicazione» definisce il necessario rapporto funzionale con l’odontoiatra, tale rapporto deve necessariamente comportare, in ogni circostanza, la sua presenza fisica nella stessa struttura? Indicazione, collaborazione, integrazione e compresenza non sono necessariamente concetti coincidenti.
La sicurezza del paziente come obiettivo comune
La CAO richiama la necessità di garantire la sicurezza del paziente: un principio che gli igienisti dentali condividono pienamente. Proprio per questo è utile individuare, sulla base di dati verificabili, quali rischi concreti rendano indispensabile la presenza fisica dell’odontoiatra durante le prestazioni proprie dell’igienista dentale.
UNID, richiamando dati assicurativi presentati il 6 giugno scorso al Convegno della Commissione Albo degli Igienisti Dentali, relativi a oltre 10.000 professionisti e a sei anni di osservazione, ha riportato una percentuale di sinistri aperti dello 0,32%, descritti come di lieve entità e senza emergenze che abbiano richiesto interventi sanitari esterni. Sono informazioni meritevoli di approfondimento, da rendere disponibili in forma completa e verificabile.
Quando una limitazione dell’esercizio professionale è motivata dalla sicurezza, appare ragionevole chiedere che sia proporzionata al rischio effettivo. Anche la direttiva UE 2018/958 richiama il principio di proporzionalità nella valutazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni regolamentate. L’obiettivo non è contrapporre autonomia e sicurezza, ma individuare modelli organizzativi capaci di garantirle entrambe.
Compresenza e titolarità dello studio: due questioni distinte
Un ulteriore aspetto merita particolare attenzione: anche qualora si ritenesse necessaria, in determinate situazioni cliniche, la presenza fisica dell’odontoiatra, da tale esigenza dovrebbe necessariamente derivare l’impossibilità per l’igienista dentale di essere titolare del proprio studio?
Un conto è definire i requisiti clinico-assistenziali necessari per la sicurezza delle prestazioni. Un altro è stabilire chi possa essere titolare e responsabile dell’organizzazione di una struttura professionale. La collaborazione con l’odontoiatra resta essenziale, così come il riconoscimento delle condizioni che richiedono una valutazione o un intervento odontoiatrico.
L’igienista dentale è personalmente responsabile dei propri atti professionali ed è soggetto a obblighi deontologici, formazione continua e responsabilità professionale. Si potrebbero individuare protocolli condivisi, criteri per la valutazione odontoiatrica e procedure per la gestione delle emergenze, distinguendo le situazioni nelle quali la presenza fisica dell’odontoiatra sia effettivamente necessaria. Un requisito clinico dovrebbe essere commisurato al rischio, senza tradursi automaticamente in un vincolo generale sulla titolarità dello studio.
Un confronto istituzionale aperto a entrambe le professioni
L’igienista dentale svolge un ruolo importante nella prevenzione delle patologie del cavo orale. Valorizzarne pienamente le competenze significa anche favorire l’accesso alle prestazioni preventive, nel rispetto dell’integrazione con l’odontoiatra e delle rispettive competenze.
La CAO ha espresso la propria posizione al Ministro della Salute e ha chiesto di partecipare al confronto istituzionale: una richiesta legittima. È altrettanto importante che, su una questione che riguarda direttamente l’esercizio della professione di igienista dentale, siano ascoltati con pari attenzione anche i rappresentanti di questa professione.
Al Ministro Schillaci chiediamo chiarezza su tre punti: che cosa significhi oggi «su indicazione»; quando la compresenza sia effettivamente necessaria in relazione al rischio; e per quali ragioni un eventuale requisito clinico debba comportare anche una limitazione alla titolarità dello studio professionale.
Non chiediamo di ridurre le garanzie per il paziente, ma di individuare regole chiare, proporzionate e coerenti con l’attuale realtà delle professioni sanitarie. Auspichiamo che, nello stesso confronto e con pari dignità istituzionale, possa trovare spazio anche la voce degli igienisti dentali. Solo un dialogo equilibrato potrà valorizzare le rispettive competenze, garantendo sicurezza e qualità dell’assistenza”.
M. Irene Riccitelli Guarrella
Past Presidente della Federazione Europea degli Igienisti Dentali (EFDH) | Già componente effettivo della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), quadriennio 2021–2025
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