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23 Ottobre 2026

Sicurezza in studio, formazione e aggiornamento Rls e titolari: i chiarimenti Andi

Una circolare di Andi chiarisce il riconoscimento dei corsi già svolti e la formazione del datore di lavoro per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza degli studi con meno di 15 lavoratori.


studio odontoiatrico

La formazione sulla sicurezza nello studio odontoiatrico richiede di verificare la validità dei corsi già frequentati, programmare gli aggiornamenti obbligatori e individuare chi deve seguire il percorso da datore di lavoro. Su questi aspetti interviene una circolare di ANDI Nazionale, alla luce dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 e del decreto-legge 159/2025. Particolare attenzione è dedicata agli studi con meno di 15 lavoratori, per i quali l’associazione ribadisce l’obbligo di aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e propone un percorso di 10 ore ogni cinque anni, in attesa che la contrattazione collettiva ne definisca le modalità.  

Rls nei piccoli studi: obbligo di aggiornamento e proposta ANDI

ANDI ricorda che, dal 2008 a marzo 2025, la propria posizione era “quella di ritenere l’aggiornamento Rls per le aziende con meno di 15 dipendenti non obbligatorio in quanto non normato”. Il corso di aggiornamento di 10 ore ogni cinque anni, comprensivo dell’aggiornamento lavoratori di 6 ore, veniva tuttavia “vivamente consigliato”, a maggior tutela e in via prudenziale. Secondo l’associazione, proprio perché ritenuto non obbligatorio, la maggior parte dei datori di lavoro associati non aveva effettuato l’aggiornamento Rls.

Dopo un approfondimento giuridico richiesto nel marzo 2025, l’associazione ha rivisto questa interpretazione, riconoscendo l’obbligo anche per le realtà più piccole, in particolare in presenza di un’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi. Il decreto-legge 159/2025 ha poi esplicitato che, per le imprese con meno di 15 lavoratori, spetta alla contrattazione collettiva nazionale disciplinare le modalità dell’aggiornamento periodico, rispettando il principio di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’impresa e del rischio dell’attività.

In attesa delle indicazioni contrattuali, ANDI ritiene sostenibile un aggiornamento Rls di 10 ore ogni cinque anni. Si tratta della soluzione proposta dall’associazione, supportata dal parere legale acquisito, e non di una durata stabilita direttamente dalla legge. La definizione delle modalità di aggiornamento è stata inoltre indicata da ANDI tra i temi da affrontare nel percorso di rinnovo del CCNL degli studi professionali.

La circolare ricorda anche che l’aggiornamento Rls costituisce credito formativo per l’aggiornamento quinquennale dei lavoratori, pari a 6 ore, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti.  

Corso Rls già frequentato: verificare data e contenuti

Un secondo chiarimento riguarda il rapporto tra le 32 ore di formazione iniziale dell’RLS e la formazione obbligatoria dei lavoratori prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008. Il riconoscimento dipende dalla data del corso e dai contenuti effettivamente erogati.

Secondo la ricostruzione di ANDI, per i corsi RLS svolti con l’associazione prima dell’11 gennaio 2013 e comunque entro il 3 settembre 2016, è possibile riconoscere anche la formazione dei lavoratori, a condizione che il percorso comprendesse i contenuti generali e specifici richiesti e che ciò sia dimostrabile. La sola data dell’attestato, quindi, non basta a stabilire l’esonero.

Per i corsi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 2016, la circolare precisa invece che la formazione RLS dà diritto al credito per la sola parte generale della formazione lavoratori, pari a 4 ore. Occorre pertanto affiancare le 12 ore di formazione specifica richiamate per il settore odontoiatrico.

Il documento nasce anche dall’esigenza di rispondere ad alcune contestazioni ispettive sulla validità della formazione pregressa. Per i casi descritti, ANDI dichiara la disponibilità a offrire tutela legale al socio che intenda presentare ricorso, sulla base dei pareri acquisiti dall’associazione.  

Datore di lavoro e Rspp: i percorsi formativi

Un capitolo distinto riguarda la formazione del datore di lavoro introdotta dall’Accordo Stato-Regioni 2025. Il percorso prevede un corso di 16 ore, da completare entro maggio 2027, e un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Per il datore di lavoro che svolge direttamente anche i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la circolare richiama un ulteriore modulo di 8 ore, accessibile dopo il corso da datore di lavoro, e un aggiornamento quinquennale di 8 ore.

I due percorsi rispondono quindi a funzioni diverse: il primo riguarda il ruolo e le responsabilità del datore di lavoro; il secondo le competenze necessarie per assumere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. La posizione del singolo titolare deve essere valutata anche considerando la formazione già acquisita e i riconoscimenti previsti dall’Accordo, senza presumere che tutti debbano ripetere integralmente i corsi.  

Studi associati e società: individuare il datore di lavoro

La circolare affronta infine l’individuazione del datore di lavoro negli studi associati e nelle strutture societarie. Secondo il parere legale acquisito da ANDI, il ruolo è generalmente riferibile al legale rappresentante, salvo diverse previsioni statutarie e attribuzioni dei poteri direttivi.

Questo criterio viene richiamato sia per gli studi associati sia per le Srl e le società tra professionisti. Nelle strutture con un consiglio di amministrazione occorre considerare anche la ripartizione delle attribuzioni tra presidente e consiglieri.

La presenza di un direttore sanitario non determina automaticamente l’assunzione del ruolo di datore di lavoro. Secondo il parere riportato, questa possibilità richiederebbe, nelle strutture particolarmente complesse, una rilevante attribuzione di poteri gestionali, comprendente anche la capacità di spesa.

Per i titolari non Rspp, ANDI consiglia di frequentare il corso da datore di lavoro, anche per affrontare possibili dubbi sulla loro qualificazione in sede ispettiva. La circolare presenta questa indicazione come una cautela associativa e ricorda che il percorso consente il riconoscimento della formazione lavoratori prevista dall’articolo 37.

 
 

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