La sesta sezione penale ha respinto il ricorso di un odontotecnico condannato per aver lavorato come dentista in uno studio da lui organizzato, dove un odontoiatra era presente solo di rado. Per la Corte il divieto dell’articolo 11 del regio decreto 1334 del 1928 riguarda qualunque manovra nella bocca del paziente, anche le prove protesiche
Garze ancora bagnate di liquidi biologici, cestini pieni di bavaglini e siringhe da anestesia pronte all’uso, in uno studio dove l’unico odontoiatra si presentava circa una volta al mese. È il quadro trovato dai NAS che ha portato alla condanna di un odontotecnico per esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Con la sentenza n. 37317, depositata il 26 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna e ha ribadito il principio: all’odontotecnico è preclusa qualsiasi manovra nella bocca del paziente.
Il caso: uno studio sotto il laboratorio
L’imputato, odontotecnico, aveva il laboratorio al primo piano di un edificio. Al piano terra aveva organizzato una struttura destinata alle prestazioni odontoiatriche, intestata a una società in accomandita semplice. Nella struttura lavorava formalmente un solo dentista, che però vi andava in modo sporadico.
Il Tribunale e la Corte d’appello lo avevano condannato per il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale, perché aveva esercitato l’attività di odontoiatra senza il titolo abilitante. La difesa aveva fatto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove. Secondo il ricorso, uno studio può benissimo essere organizzato per ricevere solo pazienti con interventi programmati, eseguiti dal medico nei giorni in cui è presente.
Le prove: dal sopralluogo dei NAS al diario clinico
La sesta sezione penale ha giudicato il ricorso infondato e ha confermato il ragionamento dei giudici di merito, fondato su indizi “gravi, precisi e concordanti”.
Il primo indizio è lo stato dello studio al momento dell’accesso dei NAS: materiali appena usati che indicavano prestazioni recenti, non riconducibili all’odontoiatra, il cui ultimo accesso risaliva a diverso tempo prima.
Il secondo è l’organizzazione stessa della struttura. Secondo la Corte non avrebbe avuto senso allestirla per i soli pazienti di un professionista che si presentava circa una volta al mese.
Ci sono poi gli elementi documentali:
● prescrizione di una panoramica: la perizia grafologica l’ha attribuita all’imputato per la compilazione. La firma era un tratto grafico non attribuibile, ma i giudici l’hanno ricondotta a lui in via logica, considerata l’assenza del dentista quel giorno;
● diario clinico di un paziente: riportava le annotazioni “prova metallo su 24” e “adattato provvisorio 24”, relative a giornate in cui l’odontoiatra non era in studio. La Corte le ha lette come attività eseguite direttamente sul paziente, e non come semplici attività amministrative;
● frequenza delle visite: lo stesso paziente è andato in studio diciotto volte tra settembre 2021 e gennaio 2022, un numero difficile da conciliare con le presenze del dentista.
La Corte ha anche ritenuto non decisiva la distinzione proposta dalla difesa tra diario clinico, che potrebbe compilare anche chi non è un professionista, e scheda clinica, riservata all’abilitato. Secondo i giudici conta il significato dell’annotazione, non chi era formalmente legittimato a scriverla.
Il principio: nessuna manovra nel cavo orale
Nella motivazione la Cassazione richiama due precedenti.
Il primo è la sentenza delle Sezioni Unite n. 11545 del 2012. Secondo questa pronuncia, il reato di esercizio abusivo si realizza anche con atti che non sono riservati in esclusiva a una professione ma sono “univocamente individuati come di competenza specifica di essa”. Serve però che siano compiuti con continuità, onerosità e organizzazione tali da dare l’apparenza di un’attività svolta da un professionista abilitato.
Il secondo, più specifico per il settore, è la sentenza della quinta sezione n. 17164 del 2024. Integrano l’esercizio abusivo della professione “la diretta rilevazione delle impronte dentarie e l’ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla”. La ragione è che per questa figura l’articolo 11 del regio decreto 1334 del 1928 “preclude qualunque manovra nella bocca del paziente”.
Pena e sospensione condizionale
La Corte ha respinto anche il motivo sulla pena, fissata in primo grado vicino al minimo edittale. Il risarcimento del danno era arrivato solo dopo la condanna di primo grado e quindi, secondo i giudici, non in forma spontanea.
Confermato anche il diniego della sospensione condizionale. Il Procuratore generale ne aveva chiesto l’annullamento, ma la Corte d’appello aveva motivato il diniego con un precedente specifico a carico dell’imputato. Anche se risalente, quel precedente non lo aveva distolto dal ripetere condotte analoghe “in forma organizzata e non certo occasionale”.
Il ricorso è stato rigettato e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 37317, udienza del 10 settembre 2026, depositata il 26 ottobre 2026.
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