"Talvolta la legge e la tutela dei diritti presuppongono il rispetto di meccanismi intricati che possono far sfumare le garanzie che il nostro ordinamento dovrebbe offrire ai cittadini. Con la conseguenza che anche un cittadino che sia stato curato da un odontotecnico nella convinzione di aver a che fare con un odontoiatra potrebbe non essere risarcito".
A sottolinearlo è il sito studiocataldi.it nel dare notizia di una sentenza che può sembrare illogica anche se giuridicamente ineccepibile.
Da circa vent'anni un paziente cerca di ottenere il rimborso da parte di un finto dentista a cui si era rivolto per delle cure convinto di rivolgersi ad un dentista vero. Il fatto nasce nel 1992 quanto il paziente si rivolge allo studio per delle cure (devitalizzaizoni e ripristino della funzione masticatoria attraverso protesi).
Le cure non vengono eseguite correttamente ma i problemi insorgono solo anni dopo ed il paziente si rivolge ad un nuovo dentista, questa volta laureato ed abilitato, scoprendo i danni provocati dal finto dentista, siamo nel 1998.
A questo punto il paziente cita in giudizio il finto dentista chiedendo la restituzione della somma pagata per le cure errate oltre alla somma necessaria per effettuare le cure dal nuovo dentista.
Il giudice giudica il finto dentista colpevole imponendo il pagamento di 6500 euro nei confronti del paziente. Finto dentista che ricorre in appello. Il giudice accogli l'istanza a blocca il pagamento della somma.
A questo punto ad impugnare la sentenza in Appello è il paziente che, però, si vede, dopo venti anni, respingere il ricorso.
"Il problema giuridico -spiega Valeria Zeppilli sul sito- era stato che, da un lato, l'attore non aveva avanzato alcuna domanda di responsabilità extracontrattuale ma, dall'altro, la Cassazione aveva rilevato giustamente d'ufficio la nullità del contratto intervenuto con il "dentista abusivo".
Quindi essendo nullo il contratto non si può richiedere la restituzione di quanto versato in virtù di una inadempienza di un contratto di prestazione d'opera professionale che di fatto non poteva esistere non essendo l'odontotecnico un dentista abilitato.
"Insomma -conclude l'articolo- poiché la domanda risarcitoria proposta dal paziente vive in ragione della presupposta validità e dell'efficacia del contratto intercorso con l'odontotecnico qualificatosi odontoiatra, la nullità di tale contratto si pone come tramite per il rigetto della domanda risarcitoria".
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