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24 Ottobre 2018

Igiene orale di mantenimento. Dentista condannato: non riesce a dimostrare di averla prescritta


L’igiene orale, domiciliare e professionale, è una pratica determinante per la riuscita e la durata di una riabilitazione protesica ed il clinico ha l’onere di fornire al paziente tutte le informazioni necessarie per assicurare una corretta igiene orale e provare di averle rese. A sostenerlo è la Corte di Appello de L’Aquila chiamata a esprimersi sul ricorso posto da un dentista che era stato condannato a risarcire la paziente. Da quanto si riesce a riassumerne dalla sentenza, alla paziente erano state effettuate cure endodontiche, parodontali ed estrazioni giungendo alla applicazione di dispositivi protesici.

Riabilitazione che dopo un certo periodo ha dato dei problemi costringendo la paziente a denunciare il dentista che viene condannato al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 9.062,24 (spese sostenute dall'attrice per cure successive e per l'impianto di una nuova protesi dentaria), oltre interessi legali. Contro la sentenza il dentista ha posto ricorso indicando, tra le altre, che le cause erano da imputare alla paziente che non aveva mantenuto una corretta igiene orale. 

Dentista che ha sostenuto che fin dal primo incontro, aveva ricordato alla paziente l'importanza del rispetto di una accurata igiene orale, raccomandando l'utilizzo di presidi manuali (spazzolino, filo), meccanici ( spazzolino elettrico –idropulsore orale ) e chimici (collutori e gel antibiotici ) - e perseveranza nella loro applicazione. Aveva poi sottoposto la paziente a continue sedute di ablazione del tartaro con ultrasuoni e, solo dopo avere verificato il raggiungimento di un buon risultato di igiene, aveva formulato un piano di trattamento, accettato dalla paziente nella piena consapevolezza che le cure avrebbero avuto successo solo osservando dettagliatamente le prescrizioni impartite per una corretta igiene, da sempre trascurata. Aveva consegnato alla paziente, a tale fine, un modulo informativo che descriveva dettagliatamente le istruzioni relative all'utilizzo del dispositivo protesico e le modalità di pulizia dello stesso.  Dopo circa 5 mesi, continua la ricostruzione del dentista, si era concluso positivamente “l'iter di riabilitazione funzionale dell'apparato, al fine di accertarsi della corretta esecuzione della prescritta igiene orale, aveva sottoposto la paziente a ripetuti controlli, riscontrando le pessime condizioni di igiene ed infine un gonfiore in corrispondenza del quarto quadrante; stante il quadro clinico, aveva deciso di approntare un nuovo intervento destinato alla rimozione degli elementi protesici inferiori con interventi e sedute protratti fino al giugno 2004, allorquando la paziente interruppe volontariamente la terapia, non presentandosi più in studio”. 

Per il dentista, le cause dell’insuccesso erano da riscontrare nella sintomatologia ed il quadro clinico della paziente e sarebbero riconducibili “ad una evoluzione della malattia parodontale, da cui la stessa era affetta, causata, da un lato, da una predisposizione naturale, dall'altro, dalla negligenza della paziente per aver omesso di attenersi ai consigli sull'igiene orale impartitile e per avere interrotto bruscamente la terapia”. 

Sempre secondo la sentenza il CtU ha confermato la bontà delle cure e che la causa dell’insuccesso del trattamento odontoiatrico è “causalmente riconducibile alla mancata scrupolosa osservanza di corrette misure di igiene orale che non risultavano prescritte alla paziente nel modulo di consenso informato e di cui non vi era menzione neppure in cartella, prescrizioni che nella fattispecie erano determinanti per il conseguimento del fine terapeutico, considerata l'anamnesi della paziente ed il programma di riabilitazione protesica proposto e realizzato dal dentista”. 

La Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di appello conferma la decisione del tribunale Giudicando il dentista responsabile “per omessa informazione delle predette prescrizioni di igiene orale, con conseguente riconoscimento del diritto della paziente al risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese necessarie per nuove cure e per l'istallazione di una nuova protesi”.  



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