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30 Settembre 2026

Profilo dell’odontotecnico

Intervento di Ivan Pintus, Presidente nazionale Confartigianato Odontotecnici



pintus

Il dibattito sul riconoscimento dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie tecniche richiede oggi un confronto serio, concreto e libero da contrapposizioni.

La questione è tornata all’attenzione del Parlamento con il DDL C.2700, recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, presentato dal Governo il 13 novembre 2025 e attualmente all’esame della XII Commissione della Camera dei deputati.

Abbiamo letto le recenti dichiarazioni del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, Andrea Senna, che richiamano la necessità di preservare la distinzione tra attività clinica e attività tecnico-professionale e pongono il tema della sicurezza delle cure.

Sono principi che condividiamo pienamente.

Proprio per questo riteniamo necessario chiarire un punto: il riconoscimento dell’odontotecnico come professione sanitaria tecnica non comporta alcuna sovrapposizione con la professione odontoiatrica. Non significa attribuire competenze cliniche all’odontotecnico, né modificare il perimetro dell’attività dell’odontoiatra. Significa dare un inquadramento coerente a una professione che, nel corso degli anni, è profondamente cambiata sotto il profilo della formazione, delle tecnologie, dei materiali, dei dispositivi realizzati e delle responsabilità connesse alla propria attività.

L’odontotecnico opera oggi in un contesto nel quale progettazione, realizzazione, conformità e tracciabilità dei dispositivi medici su misura assumono un rilievo centrale. È quindi legittimo domandarsi se una disciplina professionale le cui radici risalgono al 1928 sia ancora adeguata a rappresentare la realtà del 2026.

Questa non è una battaglia corporativa. È una questione di coerenza tra formazione, competenze, responsabilità e ordinamento.

Una richiesta che viene da lontano

Il percorso per il riconoscimento dell’odontotecnico non nasce con il DDL C.2700. Da anni Confartigianato Imprese Odontotecnici e CNA SNO Odontotecnici sostengono questa esigenza nelle sedi istituzionali, amministrative e giudiziarie. Le due organizzazioni hanno inoltre presentato congiuntamente osservazioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva della Camera sul riordino delle professioni sanitarie, evidenziando la necessità di affrontare il tema alla luce dell’evoluzione della professione e del quadro normativo vigente.

Si tratta quindi di una richiesta strutturata e portata avanti nel tempo dalla rappresentanza organizzata del comparto.

Un passaggio importante è rappresentato dalla sentenza n. 932/2024 del Consiglio di Stato, che costituisce un elemento da considerare nel confronto sull’evoluzione ordinamentale della professione.

La posizione della categoria, del resto, è lineare:

  • l’odontotecnico non chiede di svolgere il lavoro dell’odontoiatra; chiede che il proprio ruolo venga riconosciuto per quello che realmente è.
  • Il DDL C.2700 non può essere la risposta automatica
  • Il DDL C.2700 affronta in termini generali il riordino delle professioni sanitarie e contiene anche disposizioni sulla responsabilità professionale.

Non può quindi essere automaticamente identificato con la soluzione della specifica questione odontotecnica. Per questo è importante distinguere due piani. Il riconoscimento della professione è un obiettivo. Il giudizio sul singolo provvedimento legislativo è un’altra cosa.

La categoria sostiene il primo, ma non ritiene che qualsiasi intervento normativo debba essere necessariamente considerato adeguato. La domanda da affrontare è quale modello professionale sia oggi più coerente con la formazione, le competenze e le responsabilità dell’odontotecnico.

La proposta respinta

Nel corso dell’esame del DDL C.2700 è stata presentata una proposta finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione della professione di odontotecnico. La proposta non è stata approvata. Prendiamo atto della decisione parlamentare.

Ciò che riteniamo necessario, però, è che il confronto non si fermi a un voto e che le motivazioni utilizzate per respingere la proposta siano esaminate con attenzione, soprattutto quando viene chiamato in causa il quadro normativo europeo.

Europa: occorre indicare le norme

Il riferimento all’Europa merita una precisazione. Nessuno mette in discussione che una riforma nazionale debba essere compatibile con il diritto dell’Unione europea. Ma è necessario distinguere tra la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla mobilità dei professionisti e l’affermazione secondo cui esisterebbe, in via generale, un divieto europeo di istituire o riconoscere una professione sanitaria nell’ordinamento nazionale.

Sono due questioni differenti.

Per questo, quando il quadro europeo viene indicato come elemento ostativo al riconoscimento dell’odontotecnico, riteniamo doveroso chiedere un’indicazione precisa: quale disposizione del diritto europeo impedirebbe all’Italia di disciplinare la professione odontotecnica, definendone formazione, competenze, responsabilità e limiti?

La domanda non è polemica. È una richiesta di chiarezza giuridica. Se esiste una norma europea direttamente ostativa, è corretto indicarla. Se invece il diritto dell’Unione non impedisce in sé una diversa scelta ordinamentale, il confronto deve spostarsi sul merito e sulle modalità con cui l’Italia intende disciplinare la professione. Il richiamo all’Europa deve fondarsi su norme precise, non su formule generiche.


Chiarezza dei ruoli, non contrapposizione

La sicurezza del cittadino e la qualità delle cure richiedono ruoli definiti e responsabilità chiare. Su questo non esiste alcuna divergenza:

  • L’odontoiatra mantiene le proprie competenze cliniche.
  • L’odontotecnico mantiene la propria funzione tecnico-professionale.

Il riconoscimento può anzi rappresentare l’occasione per rendere ancora più chiari formazione, responsabilità e confini operativi.

La domanda, dunque, non è se l’odontotecnico debba svolgere attività proprie dell’odontoiatra. La domanda è se l’ordinamento riconosca in modo adeguato la professione che esiste oggi. È questo il punto sul quale chiediamo alle istituzioni di confrontarsi. Non basta aggiornare una vecchia disciplina Una riforma efficace non può limitarsi a modificare formalmente una disciplina risalente nel tempo. Deve misurarsi con la realtà attuale della professione: con la formazione, l’innovazione tecnologica, i dispositivi medici, la qualità dei processi, la tracciabilità e le responsabilità professionali. l rischio, altrimenti, è di ottenere un aggiornamento soltanto formale senza affrontare la questione ordinamentale di fondo.

È su questo che chiediamo attenzione.

Un percorso amministrativo ancora aperto

La vicenda non si esaurisce, inoltre, nell’esame parlamentare del DDL C.2700. È in corso un percorso amministrativo già avviato, sul quale le rappresentanze della categoria hanno chiesto di arrivare a una conclusione. Su questo punto intendiamo mantenere il massimo rispetto per le istituzioni e per le procedure in corso. Non è quindi nostra intenzione anticipare contenuti, valutazioni o possibili esiti. È però importante ricordare che il futuro dell’odontotecnico non passa necessariamente attraverso un solo provvedimento o un’unica sede istituzionale. Gli atti e le decisioni assunte nelle diverse sedi saranno determinanti per comprendere quale sarà il percorso successivo.

Nessuna invasione di campo

Confartigianato Odontotecnici continuerà a sostenere, insieme alle altre rappresentanze della categoria, un percorso di riconoscimento coerente con l’evoluzione della professione. Lo faremo nel rispetto delle competenze dell’odontoiatra e senza rivendicare attività cliniche. Allo stesso tempo, continueremo a chiedere che l’odontotecnico venga considerato per le competenze e le responsabilità che caratterizzano concretamente il suo lavoro.

Nessuna invasione di campo, quindi. Ma nemmeno la rinuncia a una discussione che dura da anni.

Ora servono risposte

Guardiamo con rispetto al Parlamento, al Governo, al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni coinvolte. Proprio per questo riteniamo legittimo porre alcune domande.

Se il riconoscimento dell’odontotecnico non trova spazio nel DDL C.2700, quale sarà il percorso alternativo? Se la normativa europea viene indicata come ostacolo, quale specifica disposizione lo determina?

E se l’attuale provvedimento non affronta la questione, quando e in quale sede verrà affrontata?

Sono domande semplici, ma non marginali. Una professione che attende da anni una risposta ha diritto a conoscere quale prospettiva viene indicata dalle istituzioni. Non chiediamo privilegi. Non chiediamo scorciatoie. Non chiediamo di modificare le competenze dell’odontoiatra.

Chiediamo un ordinamento capace di riconoscere una professione che è cambiata insieme alla sanità, alla tecnologia e al sistema dei dispositivi medici.

Il DDL C.2700 rappresenta un passaggio del confronto sulle professioni sanitarie, ma non esaurisce la questione odontotecnica. Il nostro obiettivo resta quello di costruire un percorso serio, trasparente e coerente con la realtà professionale, nel rispetto delle istituzioni e del quadro normativo. Perché il tempo delle contrapposizioni può lasciare spazio a un confronto più maturo. E perché, alla fine, a definire il futuro della professione dovranno essere le norme, gli atti e le competenze, non le contrapposizioni tra categorie.  

Ivan Pintus, Presidente nazionale Confartigianato Odontotecnici



 
 

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