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28 Ottobre 2026

Pubblicità odontoiatrica, chi giudica il giudicante?

L’odontoiatra Stefano Salzano, sospeso per undici mesi complessivi al termine di due procedimenti disciplinari, ripercorre le contestazioni ricevute sulla pubblicità del proprio studio e chiede criteri più prevedibili e uniformi e maggiori garanzie di terzietà nel sistema disciplinare


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Riceviamo e pubblichiamo la lettera del dottor Stefano Salzano, medico odontoiatra, che a partire dalla propria esperienza di due procedimenti disciplinari conclusi con undici mesi complessivi di sospensione, confermati in secondo grado dalla CCEPS, interviene sul tema della pubblicità sanitaria e sulle garanzie del sistema disciplinare ordinistico. Le valutazioni espresse sono dell’autore. Odontoiatria33 resta a disposizione della CAO di Cuneo e delle altre istituzioni chiamate in causa per eventuali repliche.


Quando cinque colleghi che possono essere concorrenti sullo stesso territorio hanno il potere di sospenderti, chi garantisce che le regole siano uguali per tutti?

Gentile Direttore,

vorrei raccontare alcuni episodi della mia storia professionale. Non per chiedere ai lettori di decidere se io abbia ragione in ogni singolo procedimento, ma per porre una domanda che riguarda tutti noi: quanto è prevedibile, uniforme e imparziale il sistema disciplinare che può impedirci di esercitare la professione per mesi?

In primo grado un odontoiatra è giudicato dai componenti della Commissione Albo Odontoiatri del proprio Ordine: colleghi che esercitano sullo stesso territorio, talvolta potenziali concorrenti. La decisione può comportare mesi di sospensione, con effetti sullo studio, sul lavoro e sui pazienti. Chi viene giudicato non dispone, ovviamente, dello stesso potere nei confronti di chi lo giudica.

Non occorre dimostrare un'intenzione concorrenziale per chiedersi se questa architettura offra garanzie sufficienti. Basta osservare che cosa può accadere quando una regola poco chiara incontra un potere sanzionatorio enorme.

La pubblicità sanitaria è lecita. Anche quando funziona.

Ho l'impressione che, per alcune Commissioni, una pubblicità diventi sospetta nel momento stesso in cui riesce ad attirare l'attenzione dei pazienti. Ma chi investe in comunicazione non lo fa per dissipare denaro: lo fa perché un paziente possa conoscere una struttura, comprenderne le attività e scegliere.

Naturalmente pubblicità efficace non significa pubblicità ingannevole. Ed è giusto impedire comunicazioni false e messaggi che inducano a cure inappropriate. La disciplina modificata nel 2023 collega proprio gli elementi attrattivi e suggestivi al rischio di ricorso improprio a trattamenti sanitari. Ma attrarre l'attenzione su una visita non equivale automaticamente a indurre qualcuno a sottoporsi a una cura inutile.

Se promuovo una giornata di prevenzione scrivendo che i posti sono limitati, sto mentendo? Sto spingendo verso una terapia inappropriata? Oppure sto comunicando un dato organizzativo reale e invitando le persone a prenotare? Sono domande alle quali dovrebbero corrispondere criteri comprensibili, non impressioni variabili da una Commissione all'altra.

Il numero degli interventi: un dato vero che non si sa come dimostrare

In un articolo del blog del mio studio, il mio socio Federico Tirone aveva scritto: «Eseguo più di mille interventi implantari in un anno». In qualità di direttore sanitario della struttura, e quindi garante della veridicità delle informazioni sanitarie della stessa, mi è stato chiesto di dimostrarlo e ho prodotto i tabulati estratti dal gestionale della struttura.

Prima la CAO di Cuneo e poi la CCEPS, nella decisione n. 289/2026, hanno giudicato insufficiente quella documentazione: secondo la motivazione, non permetteva di distinguere gli interventi eseguiti personalmente da me (che non faccio chirurgia) da quelli del mio socio Federico Tirone e non presentava un collegamento con fatture o documenti equivalenti.

Fermiamoci sul punto: non sto dicendo che l'Ordine non possa verificare un numero pubblicizzato. Deve poterlo fare. Ma quali prove sono sufficienti? E come deve saperlo prima chi è sottoposto al controllo?

Per dimostrare un'attività composta da un numero elevatissimo di interventi, avrei dovuto produrre centinaia o migliaia di documenti amministrativi e sanitari? Con quali modalità di oscuramento dei dati personali? Sarebbe stato sufficiente un diverso report nominativo, una verifica sul gestionale, un'attestazione contabile o cos'altro? Non risulta, dalla motivazione che contesto, una risposta operativa chiara.

La differenza è decisiva: non è stata accertata la falsità del numero; è stata ritenuta insufficiente la prova della sua veridicità. E questa contestazione è rientrata in un procedimento conclusosi con cinque mesi di sospensione complessivi, confermati appieno in secondo grado, che sto scontando in questi giorni.

In sostanza vengo allontanato dal lavoro e dai miei pazienti non perché lavoro male, ma perché come direttore sanitario del mio studio non ho impedito che in una riga delle centinaia di articoli del blog del mio studio venisse riportato un numero assolutamente reale di interventi eseguiti. Il risultato è che vengo trattato come se avessi pubblicato un dato falso, nonostante non ne sia stata dimostrata la falsità e nonostante la documentazione che ho prodotto a sostegno della sua veridicità!

Chiunque conosca Federico Tirone e i numeri della nostra struttura non dubiterebbe un solo istante del numero che veniva contestato anche senza chiedere chiarimenti. E invece, nonostante le stampe fornite, la mia comunicazione è stata considerata ingannevole per i potenziali pazienti che avessero letto quella riga…

Mi domando quanti altri studi, quando indicano numeri di prestazioni, siano sottoposti a verifiche dello stesso livello e secondo quali criteri vengano selezionati. Perché la tutela dei pazienti richiede controlli seri, certo. Ma anche regole uguali per tutti.

Invisalign, sconti e due esiti che esigono una spiegazione

Nel mio primo procedimento, nel 2013 (prima dell'emendamento Boldi che vietava contenuti promozionali), mi furono attribuiti inizialmente 25 giorni di sospensione per aver pubblicizzato una scontistica nell'ambito di un Open Day di ortodonzia trasparente senza aver indicato il prezzo di partenza, pratica considerata ingannevole, e altri 25 per l'uso del marchio Invisalign® nella stessa comunicazione, considerato patrocinio di presidio sanitario.

Si trattava di cinquanta giorni attribuiti inizialmente a queste due contestazioni, nell'ambito di una sospensione complessiva che sarebbe stata successivamente ridotta in appello da tre a due mesi.

A poche settimane di distanza, documentai una pubblicità su Facebook dello studio del presidente della CAO che mi aveva giudicato: vi compariva il marchio Invisalign® e veniva offerto uno sconto generico del 10%, accompagnato dalle parole «Solo se prenoti ora», senza indicazione del prezzo ordinario…

Segnalai quella comunicazione…

…e il procedimento nei confronti del presidente si concluse con un proscioglimento in sede nazionale!

Per me, cinquanta giorni inizialmente attribuiti a quelle tipologie di contestazioni.

Per il presidente che mi aveva giudicato, un proscioglimento su una comunicazione che presentava elementi apparentemente analoghi.

Non pretendo che due messaggi diversi siano automaticamente identici in ogni dettaglio giuridicamente rilevante. Pretendo però che sia possibile capire quali differenze abbiano giustificato conseguenze così lontane sullo stesso territorio nazionale, per condotte identiche all’interno della medesima provincia. Perché se la stessa regola produce effetti opposti, qualcuno dovrebbe spiegare pubblicamente il criterio.

Prima «Clinica» non va bene. Poi non va bene neppure «Studio».

C'è poi una vicenda che faccio ancora fatica a raccontare senza incredulità.

Quando avevo 29 anni mi ero pesantemente indebitato per aprire una struttura di circa 700 metri quadrati, con nove unità operative. Avevo scelto di chiamarla «Clinica Odontoiatrica», pensando che quel termine descrivesse una realtà di dimensioni e organizzazione superiori a quelle del piccolo studio tradizionale di 80 metri quadri che avevo avuto fino a quel momento.

Nel primo procedimento disciplinare che ho subito, nel 2013, mi fu contestato l'uso del termine «Clinica», giudicato potenzialmente ingannevole perché avrebbe potuto far pensare a una struttura con degenza notturna, possibilità di eseguire interventi in narcosi o altre caratteristiche organizzative complesse. Questa contestazione rientrava tra gli addebiti pubblicitari ai quali erano stati attribuiti complessivamente 25 giorni di sospensione, senza che quella durata fosse riferita esclusivamente alla parola «Clinica».

Quando ai tempi chiesi dove si trovasse la disposizione nazionale che definisce il termine «Clinica» in quei termini e ne vieta l'uso a una struttura come la mia, mi veniva richiamato il Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che disciplina anche le case di cura; non mi è stata però indicata una definizione normativa del vocabolo «clinica» che risolvesse il problema così come veniva posto.

Si poteva cogliere l'occasione di una convocazione ex art. 39 per discutere dell'effetto che avevo forse sottovalutato del messaggio sul potenziale paziente.

Si poteva chiedere un adeguamento del nome della struttura nelle future comunicazioni e magari formulare un'ammonizione, per dire: «Io ti ho avvertito di come interpretiamo in questa CAO il termine "clinica", tu valuta se adeguarti». Invece quella condotta potenzialmente ingannevole, fatta in totale buona fede e senza che nessuno abbia mai dimostrato dove sia riportata quella definizione che avrei dovuto conoscere del termine «clinica», entrò direttamente in un procedimento di sospensione.

Presi sul serio la contestazione.

Cambiai a stretto giro la nostra comunicazione, adottando la nomenclatura «Studio Odontoiatrico Salzano-Tirone» e cambiando anche il logo della mia struttura. Bene: problema risolto, penserete.

No.

Nel procedimento del 2019 mi venne contestato anche l'impiego della parola «Studio», perché la struttura risultava autorizzata sotto la denominazione societaria «Clinica Odontoiatrica Salzano-Tirone S.r.l.» e la comunicazione, a giudizio della Commissione, non identificava con sufficiente chiarezza il soggetto autorizzato.

Prima la parola «Clinica» era un problema. Dopo che l'avevo tolta per adeguarmi, diventava un problema anche la parola «Studio». Anche questo addebito non portò a un avvertimento che mi segnalasse che forse qualcosa, nella mia buona volontà di adeguarmi, mi fosse sfuggito, ma concorse direttamente a un procedimento concluso con cinque mesi di sospensione.

Non sto sostenendo che denominazione commerciale e soggetto autorizzato siano questioni irrilevanti. Sto chiedendo quale possibilità concreta abbia un professionista di adeguarsi, se una modifica fatta proprio per rispondere alla contestazione precedente diventa a sua volta materia disciplinare, senza che una preventiva richiesta di chiarimento sia ritenuta sufficiente.

Ma la storia non finisce qui.

Negli anni ho continuato a osservare altre strutture odontoiatriche utilizzare il termine «Clinica», anche nella mia stessa città, senza che, a mia conoscenza, fossero state sospese per questo motivo.

In un recente colloquio con il presidente della CAO di Cuneo, Gian Paolo Damilano, ho affrontato proprio questo argomento.

Gli ho chiesto perché oggi altre strutture potessero continuare a utilizzare una denominazione per la quale io ero stato sanzionato.

La risposta, per come ricordo il nostro colloquio, mi ha lasciato incredulo: oggi a Cuneo non si procederebbe più con sospensioni per l'utilizzo del termine «Clinica», pur continuando a considerarla pratica scorretta, perché il contesto sarebbe cambiato. All'epoca ero praticamente l'unico a utilizzarlo, mentre oggi lo utilizzano in molti.

Rileggete queste parole.

Una denominazione sarebbe meritevole di sospensione quando la utilizza un professionista, ma non più quando cominciano a utilizzarla in tanti?

E allora il criterio qual è? La legge? La tutela dei pazienti? Oppure il numero di colleghi che adottano una determinata comunicazione?

Non conosco tutti i procedimenti disciplinari riguardanti le altre strutture e non pretendo di affermare che nessun altro sia mai stato sospeso. Ma, per quanto mi risulta, esistono strutture che hanno continuato a utilizzare il termine «Clinica» senza subire sanzioni analoghe alla mia.

Se oggi per la stessa parola non si ricorre più alla sospensione, perché nei miei confronti si scelse immediatamente quella strada?

E soprattutto: se oggi il termine «Clinica» non giustifica più una sospensione perché il contesto è cambiato, significa che è cambiata la norma, la sua interpretazione oppure soltanto la severità con cui viene applicata?

Perché, se una parola era davvero ingannevole per i pazienti, dovrebbe esserlo indipendentemente dal numero di colleghi che la utilizzano.

Se invece il suo utilizzo è diventato tollerabile soltanto perché ormai è diffuso, allora è legittimo domandarsi perché io abbia dovuto pagare con una sospensione quella che oggi sembrerebbe essere considerata una questione da affrontare senza ricorrere a una sanzione così grave.

E ho l'impressione che la stessa cosa stia accadendo per l'utilizzo delle videorecensioni, per cui io e il direttore sanitario di una nostra sede distaccata abbiamo già subito una sospensione, mentre sul territorio reperisco tuttora molte strutture che vi fanno ricorso...

È proprio questa imprevedibilità che considero inaccettabile.

Un professionista non dovrebbe essere costretto a indovinare quale sarà, anno dopo anno, il grado di tolleranza della Commissione che ha il potere di impedirgli di lavorare.

Una mattina scopri che la legge è cambiata. O forse no.

C'è infine un episodio che, a mio giudizio, racconta il problema meglio di molte discussioni giuridiche.

Nel 1992 viene approvata una legge sulla pubblicità sanitaria che, tra le sue disposizioni, contiene un limite agli investimenti pubblicitari. Nel 2006 arriva il decreto Bersani, che liberalizza la pubblicità informativa professionale e abroga le disposizioni che la vietano, anche solo parzialmente, nei termini indicati dall'articolo 2.

Io comincio a fare pubblicità nel 2008. La faccio nel 2009, nel 2010, nel 2011. Continuo negli anni successivi, investendo nella crescita della struttura, nella convinzione che le precedenti restrizioni incompatibili con quella liberalizzazione fossero superate.

Poi arriva il 2019.

La CAO di Cuneo svolge un'indagine autonoma sui costi delle inserzioni nei giornali locali e mi contesta il superamento del limite di spesa pubblicitaria della legge 175/1992, ritenuto ancora applicabile.

Sì: una disposizione del 1992, la cui sopravvivenza dopo la riforma del 2006 è oggetto di contestazione giuridica nel mio ricorso. Non sono io a poter decidere definitivamente se sia stata abrogata: sarà la sede competente a pronunciarsi. Ma c'è una domanda che viene ancora prima.

Se quella norma era tuttora applicabile, perché la medesima strategia pubblicitaria non mi era stata contestata negli anni precedenti? E se la questione era controversa, perché non renderla chiara agli iscritti prima di arrivare al procedimento disciplinare?

Sarebbe bastato un avviso: «Questa Commissione ritiene tuttora applicabile il limite di spesa previsto dalla legge del 1992, nonostante la riforma Bersani. Invitiamo gli iscritti a tenerne conto e chiediamo un chiarimento interpretativo». Avrei potuto discuterne, contestare la lettura oppure adeguarmi in via prudenziale.

Invece quella contestazione è confluita in un procedimento definito con cinque mesi di sospensione complessivi!

Il Ministero della Salute, nella propria pagina dedicata alla pubblicità delle professioni sanitarie, ricorda che la riforma del 2006 ha abrogato le disposizioni precedenti che contenessero divieti anche parziali in materia di pubblicità sanitaria, attribuendo agli Ordini la vigilanza sulla correttezza secondo trasparenza e veridicità. Questo non risolve da solo ogni questione interpretativa sul singolo limite di spesa. Ma rende ancora più ragionevole chiedere come un iscritto avrebbe dovuto prevedere l'interpretazione adottata nei suoi confronti.

Un professionista deve conoscere le regole prima di essere sanzionato, non scoprirne l'interpretazione dopo. E soprattutto deve poter distinguere un comportamento chiaramente vietato da una questione sulla quale persino i giuristi discutono.

Chi giudica i giudicanti?

Dopo episodi come questi è inevitabile chiedersi chi controlli sul piano nazionale l'uniformità del sistema di giudizio in ambito di deontologia medica. In primo grado è previsto che giudichino in piena autonomia colleghi che lavorano sullo stesso territorio. E in appello?

La CCEPS è un organo giurisdizionale speciale con una composizione più ampia, che comprende anche componenti designati dalla FNOMCeO. Un dato ufficialmente pubblicato dalla stessa Odontoiatria33 merita però attenzione: i cinque odontoiatri effettivi designati per gli affari della professione nel quadriennio 2025-2029 sono tutti presidenti di CAO provinciali. Anche i due odontoiatri indicati per la sezione stralcio sono presidenti provinciali.

Dunque un professionista che contesta una sanzione assunta da un organismo provinciale può vedere il proprio caso esaminato da un organo nel quale siedono anche presidenti di organismi dello stesso tipo. Non è la prova di una decisione parziale. È una sovrapposizione di ruoli che, da sola, merita un dibattito serio sull'apparenza e sulle garanzie sostanziali di terzietà.

E c'è un ulteriore intreccio: alcuni presidenti provinciali ricoprono incarichi nella rappresentanza nazionale; la rappresentanza nazionale partecipa alle designazioni dei componenti della CCEPS e il sistema nazionale esercita competenze anche nei confronti di componenti degli organismi territoriali.

Mi domando allora: quando a essere sottoposto a procedimento è un presidente provinciale, il meccanismo di controllo offre davvero le stesse condizioni di indipendenza previste per un normale iscritto? Le competenze formalmente distinte bastano? Oppure occorre separare meglio rappresentanza, controllo e giudizio?

Non sto chiedendo di presumere la colpevolezza di qualcuno. Sto chiedendo l'opposto: un sistema che non costringa nessuno, né il giudicato né il giudicante, a confidare soltanto nella correttezza personale di chi esercita il potere.

La Cassazione può intervenire nei limiti dei motivi ammessi dalla legge, ma non rappresenta un nuovo ordinario giudizio completo su tutti i fatti: detto in parole semplici, non può semplicemente sostituire la propria valutazione di merito a quella della CCEPS e decidere che, al posto di sei mesi di sospensione, ne sarebbero stati sufficienti due. Può invece intervenire sui vizi di legittimità previsti dalla legge, anche con conseguenze sulla decisione e sulla necessità di un nuovo esame.

Arrivati al secondo grado, il professionista può quindi trovarsi a dover scontare le decisioni di due commissioni composte in toto o in prevalenza da colleghi. E quelli che siedono nelle commissioni di secondo grado sono designati da rappresentanze del sistema ordinistico al quale appartengono anche le commissioni che hanno giudicato in primo grado. Anche per questo le garanzie nel merito e l'uniformità delle sanzioni sono fondamentali.

Undici mesi consecutivi. E i pazienti?

Le conseguenze di questo sistema non restano sulla carta.

Due miei procedimenti, risalenti al 2019 e al 2023, si sono conclusi con sospensioni rispettivamente di cinque e sei mesi. I ricorsi sono stati decisi nel 2026, dopo anni, dalle sezioni di stralcio chiamate a smaltire l'arretrato della CCEPS.

Le sospensioni sono state confermate in toto nonostante le criticità di cui sopra e ritenute esecutive dal giorno successivo alla notifica e da eseguire consecutivamente, per un totale di undici mesi senza poter esercitare la professione.

E con udienza tenuta a fine maggio le notifiche di sospensione sono arrivate a fine agosto, il che fa sì che il sottoscritto potrà tornare ad operare nel mese di agosto 2027, mensilità in cui la maggior parte degli studi dentistici italiani chiude i battenti…

Un effetto impressionante, anche considerando che i procedimenti erano nati a quattro anni di distanza. E c'è un aspetto ancora più difficile da accettare: dopo anni di attesa non mi è stato concesso neppure un breve margine di tempo per riorganizzare le agende dei pazienti, alla luce della lettura applicata della circolare FNOMCeO n. 43 del marzo 2026 che decreta l'immediata esecutività a partire dal giorno successivo alla notifica, che il professionista non ha modo di prevedere quando possa arrivare.

Provate a immaginare che cosa significhi per chi ha trattamenti complessi già iniziati, appuntamenti organizzati, pazienti che hanno pagato, rapporti terapeutici consolidati e interventi da seguire nel tempo. Il paziente, che dovrebbe essere il destinatario finale della tutela deontologica, dove finisce in tutto questo?

Non chiedo che una sanzione valida non venga eseguita. Chiedo perché non possano essere previste modalità che salvaguardino la continuità delle cure e consentano una minima organizzazione, specialmente dopo ritardi che non dipendono dal professionista.

La deontologia deve tutelare i pazienti, non la posizione dei concorrenti

Non pretendo che ogni pubblicità sia lecita. Non chiedo immunità disciplinare. E non chiedo al lettore di credere sulla parola alla mia ricostruzione: le decisioni e i documenti che richiamo possono essere esaminati.

Chiedo però che ogni professionista possa prevedere che cosa è vietato, con quali prove si possa dimostrare un'affermazione, perché comportamenti apparentemente analoghi ricevano trattamenti differenti a livello locale e nazionale e chi garantisca davvero l'indipendenza di chi decide.

Chiedo che una sanzione di mesi non sia la prima occasione nella quale scopriamo un'interpretazione normativa inattesa. Che si distinguano gli inganni veri dalle controversie interpretative. Che le decisioni siano proporzionate. Che chi esercita il potere disciplinare debba spiegare le proprie scelte in modo verificabile e uniforme.

Perché c'è un rischio che riguarda tutta la professione: che molti odontoiatri smettano di comunicare non perché la legge lo vieta, ma perché il costo di una contestazione imprevedibile diventa troppo alto.

E allora non è più soltanto una questione di deontologia. È una questione di libertà professionale, di concorrenza e di garanzie.

La deontologia deve proteggere i pazienti dalla pubblicità scorretta. Non proteggere i professionisti dalla concorrenza.

E chi ha il potere di impedire a un collega di esercitare deve essere sottoposto a garanzie di imparzialità almeno tanto rigorose quanto è severo il potere che esercita.

Stefano Salzano, Medico odontoiatra

 
 

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