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16 Gennaio 2019

Regime forfettario e flat-tax. Cosa cambia per chi detiene anche quote societarie?

Nor. Mac.

Il meccanismo che regolamenta il nuovo regime forfetario ampliato con la flat tax sta interessando molti professionisti ed attività del settore dentale per via del risparmio fisale e delle sburocratizzazione dell’attività, a cominciare dall’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica. 

Il “meccanismo” fiscale per chi decide di aderire, se ne ha i requisiti, è estremamente semplice. Sul fatturato del professionista o dell’artigiano, a seconda dell’attività svolta viene applicato un coefficiente di redditività (coefficiente per dentista ed igienista dentale 22%, il laboratorio odontotecnico 33%). Sulla cifra rimanente viene applicata una imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap con aliquota proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività). Non si potrà dedurre nessuna altra spesa se non i contributi previdenziali versati nell’anno. 

Vincolo determinate per decidere se poter aderire o meno alla flat-tax è quello di non avere fatturato nell’anno precedente più di 65 mila euro. 

Le cose si complicano se il titolare della partita Iva ha anche altre attività, in particolare quote societarie. Per esempio il dentista con quote in una Srl ma che ha anche una partita iva per fare consulenze come libero professionista.

 La Legge di Stabilità 2019 approvata a fine anno ha modificato il comma 55 lettera d) della Legge 190/2014 che ha introdotto il regime Forfettario introducendo nuove limitazioni per soci di società, in particolare di Srl. 

 Questo il testo di legge che regola la materia.  

“…gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitatao associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivitàeconomiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;” 

“La nostra interpretazione allanorma entrata in vigore dal 01/01/2019 –spiega ad Odontoiatria33 Silvio Deponti, presidente dell’Associazione Italiana Contribuenti Minori- è che il Legislatore abbia voluto fare una distinzione tra:

●     Titolari di Partita Iva che detengono quote in Srl e possano usare il Regime agevolato per “distrarre” redditi dalla Srl e tassarli con un Regime più favorevole;

●     chi, pur avendo quote in Srl, svolga con la propria partita Iva attività con un codice ATECO diverso da quella in uso alla Srl”. 

Deponti spiega che non potrà quindi, avvalersi del Regime forfettario chi contemporaneamente detiene una partecipazione di controllo direttamente o indirettamente nella società ed esercita attività con Partita Iva direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dalla Srl – medesimo codice ATECO. 


Alcuni esempi 

A) Sono titolare di quote di partecipazione pari al 15% in una Srl che svolge attività di Studio Odontoiatrico (codice Ateco 86.23.00)e contemporaneamente svolgo la stessa attività in regime forfettario con la mia Partita Iva individuale è possibile? Posso restare nel regime forfettario o aprire la mia partita iva in questo regime agevolato? 
SI, dato che non ho una percentuale di quote che consentano il controllo, potrò avere la mia partita iva in Regime forfettario anche se si svolge la stessa attività della società. 

B) Possiedo il 50% di quote di una Srl che svolge attività di Studio Odontoiatrico, posso applicare il Regime forfettario? 
In questo caso si esercita il controllo della società, quindi:
●     La risposta è SI se con la Partita Iva individuale si svolge un’attività diversa da quella di Odontoiatra.
●     La risposta è NO se con la Partita Iva individuale si svolge la stessa attività della Srl, ovvero quella di Odontoiatra. 

Ma non è tutto del tutto chiaro, dice Deponti. “Dato che nella norma è specificato che il controllo non deve essere esercitato sia direttamente che indirettamente, e non essendo chiaro cosa si intenda per controllo indiretto, si suggerisce, in attesa delle circolari esplicative dell’Agenzia delle entrate, di prestare attenzione sulle situazioni nelle quali il controllo risulta essere indiretto”. 

Quindi, se si esercita il controllo di una Srl e allo stesso tempo si svolge un’attività riconducibile a quella della società si è esclusi dal Regime forfettario. 


Come mi comporto se mi trovo in una situazione di esclusione alla data di entrata in vigore della norma?  

“Riteniamo che –risponde Deponti- nel caso in cui si controlli una Srl alla data del 31/12/2018 si possa applicare il Regime forfettario nell’anno 2019, e mantenere lo stesso regime anche nel 2020, purché le quote della stessa vengano cedute o ridotte, sotto il limite del controllo previsto dall’art. 2359 del codice civile entro il 31/12/2019".  

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