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05 Dicembre 2025

Estetisti e sbiancamento dentale non terapeutico: non è tra le attività esercitabili

Il parere dei Ministeri della Salute e delle Imprese e Made in Italy richiesto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti sulla possibilità di effettuare sedute di sbiancamento in farmacia

Nor. Mac.

Dentifricio sbiancante

Tra le tante attività che vengono svolte all’interno, o in luoghi contigui alla farmacia, anche quelle solte dagli estetisti.La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, ha posto un quesito al Ministero della Salute e quelle delle Imprese e del Made in Italy per capire “se gli estetisti possono eseguire prestazioni finalizzate allo sbiancamento dentaleaventi carattere non terapeutico mediante l’utilizzo di prodotti cosmetici il cui acquisto ed utilizzo non sia espressamente riservato ai dentisti”. 

Ministero della Salute ricorda che “la funzione di sbiancamento dentale comporta la classificazione di una sostanza o miscela di sostanze come prodotto cosmetico e che è possibile la presenza sul mercato di cosmetici aventi tale funzione il cui impiego non sia destinato a professioni sanitarie”. Di conseguenza, continua la nota del Ministero della Salute, “appare pacifico, altresì, che la legge 4 gennaio 1990, n. 1, consente all’estetista di utilizzare prodotti cosmetici per l’esercizio della propria professione”. 

Ma anche utilizzando prodotti cosmetici per lo sbiancamento dentale, l’estetista può applicarli direttamente sui denti, quini intervenire nella bocca del cliente? 

Per questo aspetto il Ministero della Salute rimanda al parere del Ministero competente sulla professione di estetista: quello dell’Industria e del Made in Italy. 

L'attività di estetista – ricorda il Ministero dell’Industria e del Made in Italy- comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”.

Per questo motivo, rileva il Ministero nella risposta, “pur lo sbiancamento dentale insistendo effettivamente sulla parte superficiale dei denti, non può tuttavia essere considerato un intervento operante sulla superficie del corpo umano; i denti infatti costituiscono nel loro insieme un organo interno al cavo orale”. 

Quindi, conclude la nota, “l’attività di sbiancamento dentale non sembrerebbe rientrare tra quelle esercitabili dagli estetisti ai sensi della legge n. 1/1990”.  

Sull’argomento leggi anche: 

12 Settembre 2013: Il Ministero fa il punto sugli sbiancanti dentali secondo le norme europee



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