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23 Settembre 2021

Sanitario non vaccinato: per il Ministero la sospensione è tout court

Il Ministero della Salute invia una nuova circolare agli Ordini in cui ribadisce che la vaccinazione è requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale, mentre i dipendenti possono essere destinati ad altre mansioni

Nor. Mac.

L’articolo 4 del dl n.44/2021 “prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. 
A scriverlo è il Direttore Generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute Rossana Ugenti agli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie per portare il parere del Ministero in tema di sospensione dei sanitari non vaccinati. 

“Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza –continua la nota del Ministero- la vaccinazione dei professionisti sanitari è quindi, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica. Tale condizione, in base alla lettura testuale della norma, deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione all'albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività, pena la sospensione dall’esercizio della professione”. Per quanto riguarda il lavoro dipendente, secondo il Ministero la norma consente, ove possibile, di destinare il soggetto inadempiente “a diverse mansioni non inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e comunque con forme che non comportino rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. 

In merito al ruolo dell’Ordine la nota ministeriale ritiene che il comma 7 dell’art. 4 prevede che la sospensione decisa dall’ASL sia comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza. 

“Da ciò –si legge nella nota ministeriale- consegue che la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un’ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore a tutela della salute pubblica; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell’obbligo vaccinale”. 

“Pertanto –continua la nota- l’attività dell’Ordine prevista dal summenzionato comma 7, consiste in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante ex /ege dall’atto di accertamento dell’ ASL, riportando l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali”. 

Infine il Ministero ribadisce che l’eventuale ricorso dell’iscritto sospeso alla CEEPS non potrà avere “nessun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione ope legis dall’esercizio della professione in quanto la norma limita l’effetto sospensivo dell’impugnazione ai provvedimenti di cancellazione dall’Albo e ai provvedimenti disciplinari”.

“Abbiamo apprezzato, una volta di più, l’impegno del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e l’attenzione alle questioni poste dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie – commenta il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Questa circolare è, infatti, il frutto di un percorso di ascolto promosso dal Ministro, che si è adoperato per superare le problematiche emerse e dare uniformità all’applicazione della norma sul territorio nazionale”. “Il chiarimento del Ministero della Salute, che è aderente all’indirizzo già fornito dalla FNOMCeO agli Ordini, apporta certezza sulle azioni di competenza degli Ordini stessi– conclude Anelli -. E stabilisce con fermezza che la vaccinazione è un requisito fondamentale per poter esercitare le professioni sanitarie, tanto quanto la laurea e l’abilitazione”.



 
 

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