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07 Luglio 2016

Ddl Marinello, la Commissione approva emendamenti con norme più stringenti per direttore sanitario e prestanome


Dopo mesi di attesa, la Commissione Giustizia della Camera è tronata -martedì 5 luglio- ad esaminare il testo del DDL Marinello già approvato al Senato.

In discussione gli emendamenti presentati. Tra quelli approvati passa la punibilità diretta del prestanome ma con un testo riformulato rispetto a quello presentato dall'On. Rondini che potrebbe lasciare aperta qualche via di scampo al prestanome, visto che viene specificato che le pene verranno comminate "nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo". Quindi un dentista che non "dirige" l'attività dell'abusivo, per esempio perché non è in studio, potrebbe risultare non sanzionabile. Ma ovviamente dipende da come il giudice interpreterà la futura norma.

Passa anche un emendamento che impone per il direttore sanitario una anzianità di almeno 7 anni di iscrizione all'Albo. Norma che se vedrà l'approvazione definitiva potrebbe complicare ancora di più la vita per le strutture complesse già obbligate dal Ddl Concorrenza, se mai vedrà l'approvazione, ad avere un direttore sanitario esclusivo per ogni struttura.

Il relatore, l'On. Alessandro Pagano, come aveva anticipato ad Odontoaitria33 per accelerare la sua approvazione ha chiesto che il testo del Ddl sia posto in discussione sede legislativa. In merito alla proposta la presidente della Commissione, On. Donatella Ferranti, ha ricordato che deve essere il Governo a dare parere positivo e che la decisione spetta ai gruppi parlamentari. Ora il testo comprensivo degli emendamenti approvati passa alle Commissioni competenti per i pareri di rito.

Nor. Mac.

 

Di seguito gli emendamenti approvati:

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art.348, primo comma, sostituire le parole:fino a due annicon le seguenti:da sei mesi a tre anni.
1. 10.Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art.348, secondo comma, sostituire le parole:delle attrezzature e degli strumenti utilizzaticon le seguenti:delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
1. 12.Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art.348, dopo la parola:utilizzatiinserire le seguenti:e la trasmissione, nel caso in cui il medesimo soggetto eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.
1. 1. (Nuova formulazione)Rondini.

  Al comma 2, al capoverso, dopo le parole:nell'esercizio abusivo di una professioneinserire le seguenti:per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
1. 4.Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, al capoverso, dopo le parole:nell'esercizio abusivo di una professioneinserire le seguenti:per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
1. 5.Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso «Art.348» dopo il secondo comma aggiungere il seguente:Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15000 a 75000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
1. 2. (Nuova formulazione)Rondini.

ART. 2.

  Al comma 1, le parole:500 a 1.500 eurosono sostituite dalle seguenti:1.500 a 3.000 euro.
2. 1.Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 3.

  Al comma 3, al capoverso, dopo le parole:attestato di abilitazioneinserire le seguenti:richiesto dalla normativa vigente.
3. 1.Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 4.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.
4. 07.(Nuova formulazione)Il Relatore.

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