I Giudici ribadiscono che il reato di esercizio abusivo non richiede la verifica della qualità della prestazione resa e il diploma di Laurea deve essere riconosciuto anche in Italia
La Corte di Cassazione ribadisce un principio netto in materia di esercizio abusivo della professione odontoiatrica: il possesso di titoli formativi conseguiti o riconosciuti all’estero non consente di esercitare in Italia senza il preventivo riconoscimento da parte delle autorità nazionali e senza l’iscrizione all’Albo. Inoltre, il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale resta configurabile come fattispecie di pericolo astratto, che non richiede una verifica concreta della qualità della prestazione resa.
La vicenda processuale
La sentenza n. 7511, depositata il 25 febbraio 2026, origina dalla condanna di un soggetto, laureato in stomatologia in Serbia (titolo riconosciuto poi in Germania e Ungheria ma non in Italia) per esercizio abusivo della professione di odontoiatra. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, l’imputato aveva svolto attività di diagnosi e cura su pazienti all’interno di uno studio non dichiarato, pur essendo privo sia dell’abilitazione sia dell’iscrizione all’albo professionale. Sempre secondo quanto pubblicato nella sentenza, l’imputato aveva già subito condanne passate ed aveva tentato invano di regolarizzarsi dimostra la sua piena consapevolezza di agire fuori dalle regole.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, riconoscendo la sussistenza del reato previsto dall’articolo 348 cod. pen. Da qui il ricorso in Cassazione, con cui la difesa ha cercato di valorizzare il percorso formativo internazionale dell’imputato e la complessità del quadro normativo europeo.
I motivi del ricorso
Il ricorso si articolava su tre direttrici principali. In primo luogo, la difesa ha sostenuto che la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali – in particolare la direttiva 2005/36/CE – imporrebbe agli Stati membri di riconoscere automaticamente i titoli di dentista conseguiti o già validati in altri Paesi dell’Unione. Nel caso concreto, i titoli dell’imputato erano stati valutati e ritenuti idonei in Germania e Ungheria, circostanza ritenuta sufficiente per legittimare l’attività anche in Italia.
In secondo luogo, è stata contestata la configurazione del reato come fattispecie di pericolo, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto l’assenza di rischi per i pazienti, alla luce della qualificazione professionale dell’imputato.
Infine, la difesa ha escluso la sussistenza del dolo, evidenziando come l’interessato si fosse attivato per ottenere il riconoscimento del titolo e avesse confidato nella legittimità del proprio operato, anche alla luce del quadro europeo.
La decisione dei Giudici
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondati tutti i motivi. Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra diritto europeo e disciplina nazionale: il sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche, previsto dalla normativa UE, presuppone comunque un atto formale di riconoscimento da parte dello Stato membro in cui si intende esercitare.
Nel caso esaminato, tale passaggio non era mai avvenuto in Italia. Anzi, lo stesso imputato aveva riconosciuto di non aver ottenuto alcun riconoscimento dal Ministero della Salute Italiano. In questa prospettiva, il richiamo alla giurisprudenza europea è stato ritenuto inconferente: anche laddove l’ordinamento UE impone il riconoscimento, questo deve comunque tradursi in un procedimento nazionale concluso positivamente.
La Corte ha quindi chiarito che l’accesso alla professione resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento italiano, tra cui l’iscrizione all’Albo, che costituisce presidio essenziale di controllo pubblico sulle competenze dei professionisti sanitari.
Reato di pericolo astratto e irrilevanza della competenza tecnica
Sentenza che entra nel merito del reato di esercizio abusivo che, sostengono i Giudici, viene configurato come “fattispecie di pericolo astratto” e non richiede una verifica caso per caso della qualità della prestazione.
Accogliere la tesi difensiva che indicava come la qualificazione professionale dell’imputato (il titolo di laurea estero) non avrebbe comportato rischi per i pazienti, secondo la corte avrebbe significato attribuire al giudice una valutazione tecnica sulle capacità professionali dell’imputato che l’ordinamento affida invece alle autorità amministrative competenti. Ma il punto non è questo, motiva la Cassazione ribadendo che il dolo richiesto dall’articolo 348 cod. pen. è generico e consiste nella consapevolezza di esercitare una professione senza rispettare la disciplina di settore.
Nel caso concreto, tale consapevolezza è stata desunta da diversi elementi, tra cui i ripetuti tentativi – mai andati a buon fine – di ottenere il riconoscimento del titolo in Italia e, soprattutto, la presenza di precedenti condanne per lo stesso reato. Questi elementi dimostrano, secondo i Giudici, la piena cognizione dell’illiceità della condotta e la sua reiterazione consapevole.
La Corte ha inoltre chiarito il significato della clausola “abusivamente”, evidenziando che essa richiama la violazione delle regole amministrative e professionali, non una particolare forma di antigiuridicità penale, rafforzando così la centralità del rispetto delle procedure di abilitazione e iscrizione.
A questo link la sentenza integrale su Dirittosanitario.net, gli abbonati ad Odontoiatria33 possono scaricarla gratuitamente inserendo le proprie credenziali.
Se hai trovato utile questo articolo e non sei ancora abbonato ad Odontoiatria33, sostieni
la qualità della nostra informazione
ABBONATI
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
O33normative 14 Luglio 2026
Respinta la domanda di un giovane dentista che voleva far riconoscere come dipendente un rapporto professionale svolto in uno studio dentistico
O33normative 10 Giugno 2026
La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente
La sentenza del tribunale di Venezia ha disposto che anche un risarcimento ad una paziente e ad ANDI che si era costituita parte civile
cronaca 30 Gennaio 2026
Avrebbero estratto 11 denti non compromessi per sostituirli con impianti e protesi che poi si sono rilevate inadatte. La sentenza dal tribunale di Torino
O33approfondimenti 24 Novembre 2025
L’odontoiatra viene assolto in appello e la Cassazione conferma: ha rispettato le linee guida
cronaca 07 Luglio 2026
Più collaborazione contro abusivismo e illeciti professionali. OMCeO e CAO potranno essere individuati come parte offesa in determinati processi penali
cronaca 30 Aprile 2025
Capita a Modena, l’odontoiatra titolare dello studio e l’ASO denunciati per concorso ed esercizio abusivo della professione
normative 26 Febbraio 2025
A ribadirlo è la Cassazione giudicando il caso di un medico non iscritto all’Albo degli odontoiatri accusato di esercizio abusivo della professione per aver visitato un...
cronaca 23 Gennaio 2025
L’odontoiatra avrebbe permesso all’odontotecnico ed all’ASO di rilevare delle impronte su tre pazienti. Dovranno risarcire anche l’Ordine di Reggio Emilia
cronaca 22 Luglio 2024
Scoperto uno studio gestito da un diplomato odontotecnico che avrebbe effettuato, abusivamente, interventi odontoiatrici ed ortodontici direttamente su pazienti
aziende 12 Maggio 2026
Il perché te lo spieghiamo in questo articolo e scarica gratuitamente il libro “Il dentista cieco”. Vieni a trovarci a Rimini, ne parleremo insieme e ti presenteremo...
normative 01 Agosto 2025
Ancora in vigore un accordo nato dopo la Seconda guerra mondiale tra Italia ed Egitto. Le indicazioni FNOMCeO agli Ordini
Cronaca 02 Settembre 2026
Entro venerdì si deve dichiarare il reddito libero professionale prodotto nel 2025 attraverso il modulo D
Cronaca 02 Settembre 2026
In un centro estetico venivano eseguite sedute di sbancamento dentale con prodotti ad uso esclusivo di odontoiatri ed igienisti dentali
Lettere al Direttore 02 Settembre 2026
Se ne parla a novembre al Congresso internazionale AIOP di Bologna. Ecco la presentazione del presidente Noè e del dirigente Angeloni
Inchieste 02 Settembre 2026
Stipendi bassi, scarsa valorizzazione e poche prospettive di crescita le criticità ma molto forte l’aspetto vocazionale. Interessanti dati di una ricerca IDEA
Cronaca 01 Settembre 2026
Scatta la gara di solidarietà per riattivarlo. AIO Roma effettuerà una donazione per l'acquisto delle attrezzature necessarie per permettere allo studio di tornare a curare i pazienti più...
Inchieste 01 Settembre 2026
1783 i posti disponibili negli Atenei italiani sede di corso di laurea, di cui 560 quelli assegnati alle università private. Ecco i posti ateneo per ateneo. Odontoiatria il corso con meno iscritti
Cronaca 01 Settembre 2026
Superata la soglia dei mille posti disponibili, 148 posti in più rispetto allo scorso anno. Il 16 settembre il test
Cronaca 31 Agosto 2026
Senna (CAO): soddisfatti per il provvedimento ma permangono le criticità sul tema dell’esiguità delle borse e dei pochi posti disponibili
Roma capitale della normazione per operatori della salute orale per l'Annual Meeting ISO/TC 106 “Dentistry”
Cronaca 31 Agosto 2026
Lo studio, autorizzato, aveva come direttore sanitario un odontoiatra sospeso dall’Ordine
Normative 31 Agosto 2026
Meno burocrazia, più certezze per i professionisti e maggiore tutela per i pazienti. Senna: un modello esportabile in altre Regioni
Approfondimenti 31 Luglio 2026
Una revisione scientifica aggiornata separa le evidenze dalle convinzioni diffuse e fotografa lo stato attuale delle conoscenze
O33Approfondimenti 31 Luglio 2026
La parodontite resta strettamente legata al tabacco, se ne parla in un approfondimento dell’ European Federation of Periodontology
Cronaca 31 Luglio 2026
Dal primo settembre iniziano le lezioni del semestre aperto, queste le novità fino ad ora attivate
