I Giudici ribadiscono che il reato di esercizio abusivo non richiede la verifica della qualità della prestazione resa e il diploma di Laurea deve essere riconosciuto anche in Italia
La Corte di Cassazione ribadisce un principio netto in materia di esercizio abusivo della professione odontoiatrica: il possesso di titoli formativi conseguiti o riconosciuti all’estero non consente di esercitare in Italia senza il preventivo riconoscimento da parte delle autorità nazionali e senza l’iscrizione all’Albo. Inoltre, il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale resta configurabile come fattispecie di pericolo astratto, che non richiede una verifica concreta della qualità della prestazione resa.
La vicenda processuale
La sentenza n. 7511, depositata il 25 febbraio 2026, origina dalla condanna di un soggetto, laureato in stomatologia in Serbia (titolo riconosciuto poi in Germania e Ungheria ma non in Italia) per esercizio abusivo della professione di odontoiatra. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, l’imputato aveva svolto attività di diagnosi e cura su pazienti all’interno di uno studio non dichiarato, pur essendo privo sia dell’abilitazione sia dell’iscrizione all’albo professionale. Sempre secondo quanto pubblicato nella sentenza, l’imputato aveva già subito condanne passate ed aveva tentato invano di regolarizzarsi dimostra la sua piena consapevolezza di agire fuori dalle regole.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, riconoscendo la sussistenza del reato previsto dall’articolo 348 cod. pen. Da qui il ricorso in Cassazione, con cui la difesa ha cercato di valorizzare il percorso formativo internazionale dell’imputato e la complessità del quadro normativo europeo.
I motivi del ricorso
Il ricorso si articolava su tre direttrici principali. In primo luogo, la difesa ha sostenuto che la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali – in particolare la direttiva 2005/36/CE – imporrebbe agli Stati membri di riconoscere automaticamente i titoli di dentista conseguiti o già validati in altri Paesi dell’Unione. Nel caso concreto, i titoli dell’imputato erano stati valutati e ritenuti idonei in Germania e Ungheria, circostanza ritenuta sufficiente per legittimare l’attività anche in Italia.
In secondo luogo, è stata contestata la configurazione del reato come fattispecie di pericolo, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto l’assenza di rischi per i pazienti, alla luce della qualificazione professionale dell’imputato.
Infine, la difesa ha escluso la sussistenza del dolo, evidenziando come l’interessato si fosse attivato per ottenere il riconoscimento del titolo e avesse confidato nella legittimità del proprio operato, anche alla luce del quadro europeo.
La decisione dei Giudici
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondati tutti i motivi. Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra diritto europeo e disciplina nazionale: il sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche, previsto dalla normativa UE, presuppone comunque un atto formale di riconoscimento da parte dello Stato membro in cui si intende esercitare.
Nel caso esaminato, tale passaggio non era mai avvenuto in Italia. Anzi, lo stesso imputato aveva riconosciuto di non aver ottenuto alcun riconoscimento dal Ministero della Salute Italiano. In questa prospettiva, il richiamo alla giurisprudenza europea è stato ritenuto inconferente: anche laddove l’ordinamento UE impone il riconoscimento, questo deve comunque tradursi in un procedimento nazionale concluso positivamente.
La Corte ha quindi chiarito che l’accesso alla professione resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento italiano, tra cui l’iscrizione all’Albo, che costituisce presidio essenziale di controllo pubblico sulle competenze dei professionisti sanitari.
Reato di pericolo astratto e irrilevanza della competenza tecnica
Sentenza che entra nel merito del reato di esercizio abusivo che, sostengono i Giudici, viene configurato come “fattispecie di pericolo astratto” e non richiede una verifica caso per caso della qualità della prestazione.
Accogliere la tesi difensiva che indicava come la qualificazione professionale dell’imputato (il titolo di laurea estero) non avrebbe comportato rischi per i pazienti, secondo la corte avrebbe significato attribuire al giudice una valutazione tecnica sulle capacità professionali dell’imputato che l’ordinamento affida invece alle autorità amministrative competenti. Ma il punto non è questo, motiva la Cassazione ribadendo che il dolo richiesto dall’articolo 348 cod. pen. è generico e consiste nella consapevolezza di esercitare una professione senza rispettare la disciplina di settore.
Nel caso concreto, tale consapevolezza è stata desunta da diversi elementi, tra cui i ripetuti tentativi – mai andati a buon fine – di ottenere il riconoscimento del titolo in Italia e, soprattutto, la presenza di precedenti condanne per lo stesso reato. Questi elementi dimostrano, secondo i Giudici, la piena cognizione dell’illiceità della condotta e la sua reiterazione consapevole.
La Corte ha inoltre chiarito il significato della clausola “abusivamente”, evidenziando che essa richiama la violazione delle regole amministrative e professionali, non una particolare forma di antigiuridicità penale, rafforzando così la centralità del rispetto delle procedure di abilitazione e iscrizione.
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