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22 Giugno 2018

Sorveglianza delle strutture sanitarie: il ruolo del Direttore sanitario

La professoressa Vilma Pinchi interviene sul tema


In merito alla sentenza del Consiglio di Stato riportata da Odontoiatria33 sulla sospensione dell’autorizzazione sanitaria del Centro odontoiatrico di Sarzana per non aver indicato il nome del direttore sanitario nella comunicazione vorrei soffermarmi sul tema della sorveglianza sulle strutture sanitarie. Si tratta di una materia complessa e delicata, normata fin dagli inizi del ‘900 (circolare del Ministero degli Interni 20400/1929), che annovera tra i pilastri normativi su cui si fonda, la legge per l’istituzione del SSN, L. 833/79, il D.Lgs 229/1999 e molteplici leggi regionali.  

Centrale è la figura del direttore sanitario o direttore tecnico della struttura che deve essere sempre nominato e che risponde dei profili organizzativi, strutturali e strumentali della struttura medesima.  La ratio della norma è chiara: lo studio professionale si identifica con il professionista titolare che risponderà ad ogni titolo per cui l’individuazione del “responsabile” è immediata. Le strutture hanno, invece, propria personalità giuridica ed i proprietari della struttura possono non essere dei sanitari, così come i sanitari che vi operano possono andare incontro ad un rapido turn over.  Per questo vi è l’obbligo della nomina del direttore sanitario come figura che risponde dell’organizzazione della struttura ed ha anche l’obbligo di sorveglianza sulla appropriatezza dei titoli posseduti dagli operatori.  

La pubblicità delle strutture sanitarie (targhe, insegne, pagine web, ecc.)  prevede un’autorizzazione preventiva da parte del comune e richiede sempre la specifica dei dati relativi al Direttore Sanitario.  

Nella fattispecie la questione verteva sulla mancata indicazione sulla pubblicità del nominativo di un direttore sanitario pur regolarmente nominato. Certamente si è trattato di una violazione delle specifiche norme sulla pubblicità, maben più grave sarebbe stata la mancata nomina del direttore sanitario stesso.  

E’ evidente che la funzione e la responsabilità del Direttore Sanitario di strutture odontoiatriche sono state peraltro, correttamente a mio avviso, definite in modo stringente dal DDL c.d. concorrenza (Legge 124/2017) che prevede che il direttore sanitario sia un medico-odontoiatra e che non possa assumere tale funzione in più di una struttura.  

Le strutture odontoiatriche sono realtà sovente complesse con molti professionisti e staff dentali compositi, alla cui organizzazione e sorveglianza il Direttore Sanitario si deve convenientemente dedicare giacché sia tutto l’assetto normativo pre-esistente, sia da ultimo  la legge 24/2017 (legge c.d “Gelli- Bianco”), hanno massimizzato la responsabilità della struttura sanitaria e, quindi, del direttore sanitario  in caso di danno al cittadino alla luce di un sistema normativo che si orienta sempre di più verso la sicurezza delle cure, che è un processo che richiede la massima sorveglianza da parte di tutte le istituzioni, prima tra tutte l’Ordine professionale e le CAO provinciali. 

A cura di:  Professoressa Vilma Pinchi: medico odontoiatra, Associato di Medicina Legale all’Università di Firenze.

 
 

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