Le norme ma anche e soprattutto le regole dal punto di vista della deontologia. Ne abbiamo parlato con il presidente CAO di Catanzaro che ha posto (sui social) la questione
Negli ultimi anni, con l’avvento dei social, anche nel settore odontoiatrico, i dentisti sono oggi protagonisti di una presenza digitale che passa attraverso siti web, profili social e, sempre più spesso, collaborazioni con aziende produttrici di materiali, strumenti o dispositivi medicali. Una trasformazione che apre nuove opportunità, ma che espone anche a rischi concreti sotto il profilo normativo e deontologico. Anche la stampa scientifica ha iniziato a monitorare il fenomeno con ricerche ad hoc; Odontoiatria33 ne ha riprese alcune, le trovate al fondo di questo articolo.
Quando un professionista sanitario “parla” di prodotti di settore online, o durante corsi di formazione, di fatto può rientrare — almeno funzionalmente — nella categoria degli influencer. E, come tali, anche ai dentisti possono essere applicate molte delle regole che il legislatore e le autorità di vigilanza hanno previsto per la comunicazione commerciale digitale, a cominciare dai principi di trasparenza, correttezza e riconoscibilità della pubblicità. Ed infatti, alcune Commissioni di Albo Odontoiatri stanno convocando gli iscritti particolarmente attivi sui social per contestare la loro attività giudicata non conforme a norme e regole deontologiche.
“Il problema non è essere presenti sui social, o collaborare con le aziende del settore, se sono rispettati i termini previsti dagli articoli 30 (Conflitto di interessi, con i relativi indirizzi applicativi allegati) e 57 (Divieto di patrocinio a fini commerciali) del Codice Deontologico” - osserva il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro Salvatore De Filippo (nella foto), che qualche mese fa dedicò alla questione un post Facebook.
“Il problema potrebbe nascere quando le aziende, che fanno commercio di prodotti e/o dispositivi medici, si fanno anche promotrici della formazione scientifica e dell’aggiornamento professionale degli odontoiatri. In tal caso, il confine tra formazione sanitaria e comunicazione commerciale si fa talmente sottile da non risultare più chiaro. Quando ciò si verifica, la professione potrebbe subire il condizionamento dell’influenza commerciale, con la possibile conseguenza di un orientamento certamente non libero verso l’utilizzo di determinati prodotti “sponsorizzati”, che potrebbero non raramente determinare l’incremento del costo di quel prodotto, con, ovviamente, relative ricadute economiche sull’utente finale, cioè il cittadino. L’indipendenza e l’autonomia sono principi fondamentali ed inalienabili della professione odontoiatrica, insieme al dovere pubblico dell’obiettività e della tutela della salute”.
Le regole degli influencer applicate ai dentisti
La promozione di prodotti ad uso odontoiatrico, dispositivi medici o elettro-medicali (è vietate sempre invece quella dei dispositivi medici su misura) attraverso i canali social rientra a pieno titolo nel perimetro della comunicazione commerciale, e, se effettuata verso il pubblico, deve essere autorizzata dal Ministero della Salute per alcuni dispositivi, ovvero è vietata per altri (D. Lgs. 05/08/2022 n. 137, art. 26). È possibile solo se indirizzata verso l’operatore sanitario, ma il contenuto sponsorizzato deve essere immediatamente riconoscibile come tale, senza ambiguità. Il professionista deve indicare con chiarezza se per quella divulgazione ha rapporti di sponsorizzazione, ricorda il presidente De Filippo.
Le indicazioni FNOMCeO sulla pubblicità informativa sanitaria online
La FNOMCeO ha più volte richiamato l’attenzione degli iscritti sull’uso appropriato dei mezzi di comunicazione digitali. Pur riconoscendo il valore informativo dei social media, la Federazione ribadisce che la pubblicità informativa sanitaria deve mantenere caratteri di sobrietà, veridicità e scientificità, evitando ogni forma di messaggio suggestivo, autocelebrativo o ingannevole.Non sono ammesse affermazioni non supportate da evidenze scientifiche, né espressioni che possano creare aspettative irrealistiche nei pazienti.La linea da non superare è chiara: ciò che è consentito a un content creator comune non è automaticamente lecito per un professionista sanitario iscritto a un Ordine.
Gli articoli del Codice Deontologico: 30, 55, 56 e 57
Il Codice di Deontologia Medica fornisce un riferimento preciso anche per l’attività online, ricorda il presidente De Filippo. L’articolo 55 richiama il medico al dovere di una informazione corretta, scientificamente fondata e prudente, mentre l’articolo 56 vieta espressamente la pubblicità ingannevole, equivoca, o denigratoria.Di particolare rilievo, nel contesto dei social media, sono gli articoli 30 e 57, che disciplinano i rapporti con l’industria. Il medico deve mantenere la propria indipendenza professionale, evitando situazioni di conflitto di interessi reali o percepiti. Le scelte cliniche e la comunicazione scientifica non possono mai essere condizionate dall’ accettazione di indebiti vantaggi economici o di altra natura.
“Il Codice deontologico non è un freno alla comunicazione”, rileva il Presidente CAO Catanzaro. “È una bussola. Serve a evitare che la ricerca di visibilità comporti conseguenze sul piano etico e deontologico”.
Collaborazioni con le aziende: chiarezza su compensi e materiali
Le collaborazioni tra dentisti e aziende del settore sono legittime, ma devono essere gestite con particolare attenzione agli aspetti economici, fiscali e previdenziali. Quando il professionista riceve un compenso in denaro per attività che non rientrano nella prestazione sanitaria — come consulenze, partecipazioni a eventi, produzione di contenuti o promozione di prodotti — tali somme devono essere regolarmente fatturate con applicazione dell’IVA, poiché non beneficiano dell’esenzione prevista per le cure alla persona.Lo stesso principio vale per i beni e i servizi forniti gratuitamente. Materiali, dispositivi, attrezzature, software o ospitalità non possono essere considerati semplici omaggi quando sono collegati, anche implicitamente, ad un’attività svolta dal professionista. In questi casi si tratta di corrispettivi in natura, economicamente valutabili, che concorrono alla formazione del reddito professionale.
Compensi e utilità ricevute in ragione della competenza professionale devono quindi essere dichiarati anche all’ENPAM, tramite il modello D, perché rilevanti ai fini contributivi. La forma del compenso non è determinante: ciò che conta è il nesso con l’attività professionale.Anche le aziende hanno obblighi precisi. I rapporti economici con professionisti sanitari devono essere tracciabili e dichiarati, inclusa la fornitura gratuita di materiali e attrezzature. La trasparenza è oggi un requisito essenziale, sotto il profilo fiscale ma anche deontologico e comunicativo. La normativa di riferimento è quella del Sunshine Act.
Social media e professionisti dentali: un equilibrio delicato
Più in generale, la presenza sui social dei dentisti, anche per la propria autopromozione, è oggi pienamente legittima se avviene nel rispetto delle regole e, in molti casi, anche utile per la diffusione di contenuti educativi e di prevenzione, chiarisce De Filippo. Tuttavia, ricorda, restano validi alcuni principi cardine: rispetto della dignità della professione, tutela della privacy dei pazienti, divieto di spettacolarizzazione dell’atto sanitario e linguaggio sempre misurato.
La pubblicazione di immagini cliniche, casi “prima e dopo” o video in sala operativa richiedono particolare cautela, sotto il profilo del consenso informato, della privacy e del decoro professionale.
“Essere sui social non significa rinunciare alla propria identità professionale”, conclude il presidente De Filippo. “Al contrario: significa portare il nostro essere medici anche online, con la stessa responsabilità che si avrebbe nello studio o in un congresso”.
Attualmente, ricorda il presidente De Filippo, non esiste una regolamentazione esclusiva sull’influencer marketing a tema medico, ma in Italia ci sono comunque alcune regole da rispettare tra cui:
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