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23 Luglio 2026

Pubblicità sanitaria, confermata la sospensione di sei mesi al direttore sanitario

La CCEPS respinge il ricorso e conferma la decisione della CAO di Brescia. Contestati: messaggio promozionale sull'implantologia, l'uso di termini ritenuti fuorvianti e l'omessa comunicazione dell'incarico all'Ordine


fusardiIl presidente CAO Brescia Gianmario Fusardi

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ha confermato la sospensione di sei mesi inflitta dalla Commissione Albo Odontoiatri di Brescia a un odontoiatra che ricopriva il ruolo di direttore sanitario di una Srl odontoiatrica a compagine “famigliare” già oggetto di una lunga serie di variazioni negli assetti autorizzativi. Al centro della vicenda, una campagna pubblicitaria ritenuta non conforme alle norme che regolano l'informazione sanitaria e l'omessa comunicazione all'Ordine dell'assunzione del nuovo incarico di direttore sanitario. Il ricorso del professionista in CCEPS è stato integralmente respinto con condanna al pagamento delle spese.

Il messaggio pubblicitario contestato

L'origine del procedimento disciplinare risale a una segnalazione di un cittadino pervenuta all'Ordine di Brescia nel gennaio 2024, relativa alla presenza di grandi cartelloni stradali sulla rete viaria che riportavano il messaggio: “Clinica dentistica integrativa mutualistica” e lo slogan “Con l'implantologia la tua protesi mobile diventa fissa in 12 ore!”, accompagnati dall'indicazione del direttore sanitario e da un recapito telefonico. Secondo la CAO bresciana, il contenuto e l'impostazione della comunicazione superavano i limiti della pubblicità meramente informativa, assumendo un carattere attrattivo e promozionale. In particolare, sono state contestate le diciture "clinica", "integrativa" e "mutualistica", oltre alla mancata indicazione del soggetto realmente autorizzato e a irregolarità relative all'identificazione e alla comunicazione del direttore sanitario. Nel provvedimento, la CAO riteneva che il termine "clinica" fosse idoneo a evocare nell'utenza una struttura sanitaria particolarmente qualificata e organizzata, mentre la definizione "mutualistica" è stata giudicata fuorviante perché richiamava modelli organizzativi e condizioni di accesso alle prestazioni non riscontrabili nel caso concreto. Per la CAO, tali espressioni erano suscettibili di alterare la percezione dell'offerta sanitaria da parte dei pazienti. 

Anche l'omessa comunicazione dell'incarico tra le violazioni

Oltre agli aspetti pubblicitari, la CAO ha contestato al professionista di non avere comunicato l'assunzione dell'incarico di direttore sanitario della struttura coinvolta. La Commissione Albo Odontoiatri ha ritenuto la condotta rilevante sotto il profilo disciplinare, evidenziando che si tratta di un obbligo imposto dalle norme deontologiche e dalle recenti disposizioni che regolano l'attività professionale. La CCEPS ha confermato questa valutazione, osservando che la documentazione prodotta dal ricorrente si riferiva a una realtà organizzativa e societaria differente da quella cui era attribuita la contestazione e che non dimostrava quindi l'effettivo adempimento dell'obbligo comunicativo contestato. 

Il ruolo di garanzia del direttore sanitario

Nella motivazione CCEPS assume particolare rilievo il richiamo al ruolo di garanzia del direttore sanitario. La Commissione afferma infatti che tale figura è tenuta a vigilare sulla correttezza delle informazioni diffuse al pubblico e ad attivarsi per impedirne o farne cessare la diffusione quando risultino non conformi alla normativa vigente. Nel caso esaminato, questo obbligo di vigilanza è stato ritenuto non adempiuto.

I motivi del ricorso e le valutazioni della CCEPS

Uno dei punti centrali della difesa riguardava la titolarità della cartellonistica. Il professionista ha sostenuto che i manifesti fossero riconducibili non alla società che gestiva la struttura per la quale svolgeva l'incarico di direttore sanitario, ma a una precedente società cooperativa sempre di ambito “famigliare” posta successivamente in liquidazione (l’odontoiatra sanzionato ne era anche liquidatore). Secondo questa ricostruzione, proprio la natura mutualistica della cooperativa avrebbe giustificato l'utilizzo delle espressioni contestate. 

La difesa ha inoltre richiamato l'esistenza di convenzioni con fondi sanitari integrativi e la circostanza che la rimozione della cartellonistica fosse già stata richiesta al concessionario degli spazi pubblicitari. 

La CCEPS ha ritenuto irrilevante il richiamo formale alla distinzione tra i diversi soggetti societari coinvolti nella vicenda. Dall'esame degli atti, secondo i componenti CCEPS, emergeva una sostanziale continuità dei rapporti giuridici e funzionali e, soprattutto, la circostanza che la cartellonistica continuasse concretamente a promuovere l'attività della società presso la quale il professionista rivestiva attualmente il ruolo di direttore sanitario. 

Per la Commissione, dunque, il cambio di veste societaria o le successive vicende societarie peraltro sempre in ambito “famigliare” non erano sufficienti a interrompere il collegamento tra la pubblicità contestata e l'attività effettivamente svolta dalla struttura nello stesso luogo e con gli stessi recapiti. Inoltre, la successiva disdetta degli spazi pubblicitari e la futura rimozione dei cartelloni sono state considerate circostanze intervenute dopo i fatti e quindi non idonee a escludere la responsabilità disciplinare. 

Nel ricorso il professionista aveva sollevato anche numerose questioni procedurali: dalla presunta invalidità del provvedimento disciplinare per mancanza della sottoscrizione di tutti i componenti dell'organo giudicante, alla violazione del termine minimo per l'esercizio del diritto di difesa, fino alle richieste di astensione e ricusazione di alcuni componenti della Commissione disciplinare. 

La CCEPS ha respinto nettamente tutte queste eccezioni. In particolare, ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione del provvedimento da parte dei soggetti previsti e ha escluso qualsiasi effettiva lesione del diritto di difesa, rilevando che l'incolpato aveva attivamente partecipato al procedimento e aveva potuto presentare ampie memorie e presentare le proprie argomentazioni. Sono state inoltre respinte le contestazioni relative alla presunta incompatibilità di alcuni componenti, giudicate del tutto prive di elementi concreti. 

La Commissione centrale ha infine negato l'asserita natura anonima della segnalazione da cui era partito il procedimento, confermando comunque l’orientamento secondo cui è sempre legittimo il procedimento scaturito anche da eventuale segnalazione anonima purché la stessa sia corredata da elementi “oggettivi e verificabili”.Con la decisione del 10 luglio 2026, la CCEPS ha quindi confermato integralmente la sospensione di sei mesi e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Ordine.

Il commento del presidente CAO Brescia Gianmario Fusardi 

Ci rallegra avere avuto conferma del nostro buon operato dalla Commissione Centrale autorevolmente presieduta dal Consigliere di Stato dott.ssa Ferrari a riprova dell’attenzione sia formale sia sostanziale che poniamo nei provvedimenti. La situazione che è stata sanzionata era particolarmente critica e nota e ripropone il tema della responsabilità del direttore sanitario, soprattutto se contemporaneamente proprietario o comunque strettamente legato alla titolarità della struttura sanitaria. E’ importante mantenere il controllo del territorio per poter dare tempestive risposte sia all’utenza sia alla comunità professionale su quali sono i comportamenti da adottare e quali no”.


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