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13 Ottobre 2017

Ddl Lorenzin e profilo dell'odontotecnico, è giallo sull'emendamento presentato. Renzo (CAO) riceve rassicurazioni dal Ministro, "dovrebbe essere cassato"


Continua lo scontro tra FNOMCeO e politica sul Ddl Lorenzin che in questi giorni ha cominciato il suo iter in Aula alla Camera. A buttare benzina sul fuoco la notizia dell'emendamento presentato in Aula (quelli presentati in Commissione erano stati ritirati) dall'On. Marco Rondini. odontotecnico della Lega Nord, in tema di profilo dell'odontotecnico.

"Il Ministro mi ha personalmente assicurato che tutti gli emendamenti tesi a stravolgere il testo del Disegno di Legge che porta il suo nome, e recante anche la Riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, dovrebbero essere cassati, ivi compreso quello riguardante il riconoscimento del profilo di Odontotecnico, ripresentato in Aula" - dichiara il presidente CAO Giuseppe Renzo che ha incontrato il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin a margine del Convengo sui fondi integrativi organizzato ieri giovedì 12 ottobre da ANDI

"Il Ministro -continua la nota del presidente CAO- in risposta a una mia precisa domanda, ha inoltre ribadito la sua piena collaborazione con le istituzioni ordinistiche e in particolare con la FNOMCeO".

Ma è giallo sul testo. Secondo alcuni documenti informali che giravano in queste ore il testo presentato alla Camera dall'On. Rondini era uguale a quello presentato al Ddl nel passaggio al Senato nel 2016 dal Senatore Astorre (Pd), poi ritirato ma fatto proprio dal Governo come ordine del giorno dall'allora Sottosegretario al Ministero della salute, On. De Filippo.

Secondo quanto Odontoiatria33 è riuscita a sapere da fonti vicine all'On. Rondini, il testo circolato sarebbe stato depositato per errore. In queste ore il testo sarebbe stato sostituito con quello corretto.

Oltre all'emendamento sul profilo dell'odontotecnico l'On. Rodini ha anche presentato un emendamento contro l'abusivismo odontotecnico ed il prestanomismo.

Sotto gli emendamenti presentati dell'Onorevole Rondini con il documento introduttivo:

 

Onorevoli Colleghi

l'attività degli odontotecnici è tuttora regolamentata da un Regio Decreto del 1928, un vero e proprio record di longevità ed inadeguatezza.

Per decenni gli odontotecnici italiani hanno tentato inutilmente di adeguare la disciplina della loro attività, sino a quando nel febbraio 2000, su istanza delle Associazioni Odontotecniche, il Ministero della salute avvio la prevista procedura del DLGS 502/92 che aveva già provveduto a regolamentare oltre 20 attività come professioni sanitarie.

Nell'aprile 2002, il Consiglio di Stato, ultimo passaggio prima della pubblicazione in GU del nuovo profilo dell'odontotecnico, rinviò lo schema di profilo - che peraltro aveva riscosso il parere favorevole della FNOMCeO e della principale Associazione odontoiatrica oltre a quello del Consiglio Superiore di Sanità - al Ministero della salute per l'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione che, come noto, assegna alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni la disciplina delle professioni.

Nel gennaio 2006, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, il Parlamento licenziò la legge 43/2006 sulle professioni sanitarie che all'art. 5 disciplina l'iter di approvazione.

Nel luglio 2007, lo schema di profilo dell'odontotecnico ha avuto - per la seconda volta - il parere favorevole dell'apposita commissione istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità, ma nonostante il parere favorevole di tutti i Ministri della salute succedutisi, il testo di profilo si è arenato nelle complesse pastoie della legislazione concorrente.

Come noto, se il referendum sulle riforme costituzionali avesse riscontrato il 4 dicembre 2016 il voto favorevole dei cittadini italiani, la disciplina delle professioni sarebbe tornata fra le competenze del Ministero della salute e più volte ed in più sedi, l'attuale amministrazione del Ministero si è espressa favorevolmente per l'approvazione del profilo dell'odontotecnico.

Da ultimo in sede di approvazione del presente DDL Lorenzin in Senato, il sen. Astorre (PD) ha presentato un emendamento per l'approvazione del profilo dell'odontotecnico, emendamento accolto e trasformato in OdG dall'allora Sottosegretario alla Salute, on. De Filippo.

Durante le audizioni delle Associazioni Odontotecniche nel corso dei lavori della Commissione Affari Sociali sono stati - tra l'altro - presentate alcune proposte di emendamenti riguardanti il profilo dell'odontotecnico, le sanzioni per l'abusivismo odontotecnico ed il prestanomismo.

La Commissione ha accolto solo in parte alcuni emendamenti su abusivismo odontotecnico e prestanomismo, modificando - spiace affermarlo - "in pejus" il già complesso iter di approvazione previsto dalla legge 43/2006.

Con i seguenti emendamenti si intende quindi:

- per il profilo: salvaguardare gli atti già compiuti dal profilo dell'odontotecnico sia nel 2000 nel percorso previsto dal DLGS 502/92, sia nel 2007 nel percorso previsto dalla Legge 43/2006 in ordine sia alla volontà espressa dal Ministero della salute di avviare l'iter di approvazione su cui si sono espressi favorevolmente tutti i Ministri della salute dal 2000 ad oggi, sia al parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità che come accennato si è espresso favorevolmente ben due volte.

Non si vuole, in altri termini, perseguire per la terza volta questo tragico "gioco dell'oca" con il ritorno, ad ogni innovazione legislativa che rende sempre più complesso l'iter, alla stazione di partenza, mentre gli odontotecnici attendono da ben 89 anni di veder adeguata la disciplina della loro attività;

- per l'abusivismo odontotecnico: equiparare le sanzioni a quelle previste dell'abusivismo odontoiatrico atteso che le innovazioni tecnologiche in essere e soprattutto quelle "in fieri" consentono di sostituire l'attività odontotecnica da parte di operatori abusivi, mentre l'intero comparto soffre da tempo di una crisi strutturale;

- per il prestanomismo odontoiatrico: fenomeno che favorisce, copre e sfrutta l'abusivismo si preveda fra le altre sanzioni per il professionista anche l'interdizione dall'attività per un congruo periodo di tempo così come previsto per l'abusivo. Non si può infatti provare a curare la malattia, se non si aggrediscono adeguatamente le cause che la determinano.

Inserire il seguente articolo

Art. 3 - quater

(Individuazione e istituzione della professione sanitaria dell'odontotecnico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione dell'odontotecnico per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1 febbraio 2006 n. 43 come modificato dalla presente legge. In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi della presente legge, sono fatti salvi gli atti compiuti nel 2001 con il dlgs 502/92 e nel 2007 con la legge 43/2006 relativamente alla pronuncia positiva del Ministero della salute in merito all'avvio dell'iter di approvazione e al parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità;

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge sono stabiliti l'ambito di attività e l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'odontotecnico nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico;

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica per il conseguimento del titolo abilitante all'esercizio dell'attività;

4. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'Albo della professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito il titolo universitario abilitante all'esercizio dell'attività in odontotecnica ai sensi del comma 3 del presente articolo ed i soggetti in possesso dei titoli equipollenti di cui al comma 2 del presente articolo;

5. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264 e al Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334, sono soppresse le parole "dell'odontotecnico" ovunque ricorrano.

Art. 9.

(Esercizio abusivo della professione sanitaria).

1. Comma

- dopo le parole "Chiunque abusivamente esercita una professione" inserire le parole "o un'arte ausiliaria"

- alla fine del 1. Comma inserire le seguenti parole:" La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione al competente Ordine per l'interdizione da 3 a 5 anni dalla professione."

2. Comma

- Cassare 2-quater. "Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro». " sostituito dall'emendamento al 1. Comma

-

Di seguito il nuovo testo emendato con in neretto gli emendamenti proposti ed evidenziato in rosso quanto da cassare.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione o un'arte ausiliaria, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione al competente Ordine per l'interdizione da 3 a 5 anni dalla professione.

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria».

2-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

2-quater. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

2-quinquies. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente:

«Art. 86-ter. - (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

 
 

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