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31 Agosto 2026

Nel Lazio nuove regole per gli studi professionali

Meno burocrazia, più certezze per i professionisti e maggiore tutela per i pazienti. Senna: un modello esportabile in altre Regioni


Senna pollifrone

E’ stata approvata dalla Regione Lazio, con la DGR n. 669 del 6 agosto 2026, la nuova disciplina che ridefinisce in modo organico le regole per gli studi professionali medici, odontoiatrici e degli altri esercenti le professioni sanitarie ordinistiche non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente le precedenti DGR n. 447/2015 e DGR n. 1247/2025, introducendo un quadro normativo più chiaro, moderno e coerente con l’evoluzione dell’attività professionale.

L’obiettivo è eliminare le numerose incertezze interpretative emerse negli anni, definire con precisione le fattispecie escluse dal regime autorizzativo e uniformare le procedure amministrative.

È il risultato di un grande lavoro di squadra che ha consentito di ottenere regole più chiare, moderne e coerenti con la reale organizzazione dell’attività professionale di medici e odontoiatri”, commenta Brunello Pollifrone, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Roma.Un percorso condiviso anche dalla CAO Nazionale, nella consapevolezza che quanto realizzato nel Lazio possa rappresentare un modello di riferimento per le altre Regioni italiane.

Si tratta di un modello esportabile, capace di semplificare l’attività degli studi medici e odontoiatrici senza mai perdere di vista l’obiettivo prioritario della tutela della salute del paziente”, sottolinea Andrea Senna, Presidente Nazionale della CAO.La nuova disciplina riconosce infatti un regime amministrativo semplificato, fondato sulla Comunicazione di Avvio Attività, per l’esercizio professionale svolto in forma individuale, associata o tramite Società tra Professionisti (STP), purché l’attività non rientri tra quelle considerate a maggiore invasività.

Secondo Andrea Tuzio, consulente normativo dell’OMCeO di Roma e componente del Tavolo tecnico regionale che ha contribuito alla predisposizione della Delibera, “la vera innovazione consiste nell’aver finalmente superato un sistema basato su un elenco di prestazioni, sostituendolo con un criterio fondato sul livello di invasività e sul rischio clinico per il paziente. È una scelta che rende la disciplina più razionale, più facilmente applicabile e soprattutto maggiormente orientata alla sicurezza delle cure”. 


Le principali novità della DGR 669/2026 


Nuovo criterio per individuare gli studi soggetti ad autorizzazione

Viene definitivamente superato il precedente sistema fondato sull’elenco delle prestazioni. La nuova disciplina individua il regime autorizzativo sulla base del livello di invasività della prestazione e del rischio clinico per il paziente.Le procedure che prevedono tecniche anestesiologiche o sedative farmacologiche e che richiedono un’organizzazione sanitaria più complessa restano soggette ad autorizzazione sanitaria, mentre le prestazioni eseguite con anestesia locale infiltrativa o loco-regionale (tronculare) continuano a rientrare nel regime della semplice comunicazione di avvio attività.È inoltre espressamente chiarito che la sedazione cosciente inalatoria con protossido d’azoto, non alterando lo stato di vigilanza del paziente, può essere effettuata negli studi non soggetti ad autorizzazione.

Società tra Professionisti (STP)

La Delibera chiarisce definitivamente che la Società tra Professionisti è sempre uno studio professionale e non si trasforma mai in ambulatorio in funzione del numero dei soci o dei professionisti che vi operano. Di conseguenza, qualora vengano svolte esclusivamente prestazioni a minore invasività, la STP non necessita di autorizzazione sanitaria.Viene inoltre precisato che non è obbligatoria la nomina del Direttore Sanitario, eliminando uno dei principali dubbi interpretativi degli ultimi anni.

Maggiore flessibilità nell’utilizzo degli spazi

I professionisti appartenenti alla stessa disciplina, qualora operino nell’ambito di uno studio associato o di una STP,  possono utilizzare gli stessi locali in maniera alternata, superando il precedente orientamento che imponeva la disponibilità di un ambiente dedicato per ciascun professionista.

Nasce il “Polistudio”

Viene introdotto il concetto di Polistudio, costituito da più studi professionali autonomi che condividono lo stesso immobile. All’interno del Polistudio possono operare professionisti appartenenti a diverse professioni sanitarie ordinistiche, ciascuno mantenendo piena autonomia clinica, organizzativa, amministrativa e fiscale.

Collaboratori e sostituti

La Delibera distingue in maniera chiara la figura del collaboratore, che affianca il professionista nell’attività, da quella del sostituto, che opera temporaneamente in sua vece.La sostituzione è consentita nei casi di malattia, infortunio o maternità per un periodo massimo di dodici mesi.

Collaborazione multidisciplinare

Medici e odontoiatri possono avvalersi dell’attività di altri professionisti sanitari quando il loro intervento risulti funzionalmente collegato al piano terapeutico del paziente, senza che ciò comporti automaticamente la trasformazione dello studio in una struttura soggetta ad autorizzazione. Resta necessario che il paziente venga preventivamente informato e presti il proprio consenso scritto.Ulteriori chiarimentiLa Delibera conferma che gli studi professionali non sono soggetti all’obbligo di adeguamento alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, recependo un orientamento già consolidato nella prassi amministrativa ma mai esplicitato in maniera così chiara.Vengono inoltre disciplinati numerosi aspetti organizzativi che in passato erano rimessi all’interpretazione delle singole amministrazioni.La Comunicazione di Avvio Attività dovrà essere esposta al pubblico e la sua mancata esposizione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa regionale.

Regime transitorio

Gli studi che, in base alla nuova disciplina, risultano soggetti ad autorizzazione sanitaria potranno continuare a svolgere l’attività senza interruzioni. È previsto, infatti, un periodo transitorio di 180 giorni entro il quale presentare la domanda di autorizzazione, garantendo la continuità assistenziale e consentendo ai professionisti di adeguarsi gradualmente ai nuovi requisiti. 

A cura di: Ufficio Stampa FNOMCeO     



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