Amerighi: non prevede l’esclusività della fabbricazione della protesi ed esclude la possibilità delle prove in studio su richiesta del clinico, e poi non serve un DDL per regolamentarlo
La Presidenza Nazionale CNA-SNO ha esaminato il testo del DDL N. 2432 presentato dal Sen. Serafini ed altri sul profilo professionale dell’odontotecnico che fa seguito all’analogo DDL n.2203 presentato lo scorso maggio dalla Sen. Boldrini Va precisato innanzitutto che i due DDL differiscono sostanzialmente proprio nei contenuti più qualificanti per la categoria e comunque CNA-SNO ha preso pubblicamente le distanze dal DDL Serafini attraverso un comunicato che precisa, in maniera incontrovertibile, i motivi del nostro più completo dissenso.
Infatti il DDL Serafini non menziona affatto la possibilità da parte dell’odontotecnico di compiere gli atti di prova di congruità del dispositivo (nei termini espressamente previsti sia dal precedente DDL Boldrini sia dai testi approvati dal CSS nel 2001 e 2007). Se non espressamente prevista nell’articolato tale possibilità è di fatto inibita all’odontotecnico e qualora questi la realizzasse cadrebbe inevitabilmente nella fattispecie del reato di abusivo esercizio della professione medica, come purtroppo avviene oggi.
Ma oltre a ciò, altri più gravi carenze contraddistinguono il DDL Serafini.
Sia nel precedente DDL Boldrini che nei testi approvati dal CSS nel 2001 e 2007 veniva espressamente prevista per l’odontotecnico, al primo comma dell’art. 2 , “l’esclusività della fabbricazione del dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico”.
Una questione ogni giorno più strategica vista la progressiva invadenza delle industrie nella produzione di tali dispositivi e per quanto è possibile fare in house da parte dell’odontoiatra con il sistema 3D e le altre innovazioni tecnologiche a disposizione. Il tutto in barba alle tante conclamate battaglie in difesa dello spazio professionale dell’odontotecnico.L’odontotecnico, inoltre, non viene più definito “fabbricante” ma solo “responsabile della produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico”, riducendo lo stesso odontotecnico a semplice prestatore d’opera con conseguenze rovinose per la categoria.
Non a caso da parte delle associazioni odontoiatriche si è tentano più volte di acquisire la qualifica di “fabbricante” sia attraverso ricorsi al TAR Lazio, al tempo dell’introduzione della Direttiva 93/42, sia più recentemente in sede di discussione anche ai tavoli ministeriali sul Regolamento UE sui dispositivi medici.
Per CNA-SNO tali temi diventano “non negoziabili”.
Nessuna norma, se non i testi del profilo, per i quali conduciamo una battaglia storica, chiariscono in maniera incontrovertibile (oltre alla possibilità di collaborare agli atti di prova di congruità) l’esclusività per l’odontotecnico della fabbricazione dei dispositivi e la qualifica di fabbricante.
Ma oltre ai contenuti, c’è ancora più dissenso da parte nostra sulla via legislativa intrapresa.
La nostra posizione sul DDL Serafini è stata anche l’occasione per riflettere sulla liceità di normare il profilo dell’odontotecnico tra le professioni sanitarie attraverso una legge del Parlamento. Avevamo già manifestato dubbi in proposito all’epoca della presentazione del DDL Boldrini.
Oggi un ulteriore parere dell’Ufficio Legislativo CNA ci conferma che la regolamentazione del profilo odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie (uno storico cavallo di battaglia della nostra Associazione) non può derogare dalla legislazione concorrente Stato-Regioni come espressamente previsto dal vigente Titolo V della Costituzione e dalle sue leggi di attuazione, da noi comunque sempre contestato. La legge 43/2006 sulle professioni sanitarie (espressamente richiesta dal Consiglio di Stato nel 2002 proprio per dare attuazione all’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione e dalle residuali modifiche introdotte dalla legge 3/2018 in ordine all’avvio del percorso normativo) come si dovrebbe sapere è una legge del Parlamento e non può disciplinare nulla “in deroga” alla Costituzione.
Se così non fosse, il profilo dell’odontotecnico come professione sanitaria, CNA-SNO lo avrebbe già ottenuto nel 2001-2002, visto che in materia la nostra Associazione ha una indiscussa e storica leadership”.
CNA-SNO assume una posizione molto dura e netta nei confronti della altre associazioni odontotecniche e pone rilievi di carattere tecnico-legislativo dopo aver approfondito con molta serietà, e con l’ausilio dell’Ufficio Legislativo CNA, tali questioni , mentre sul DDL Serafini basta leggerlo e verificare le nostre obiezioni.
CNA-SNO ha molteplici responsabilità derivanti dall’essere non solo la più antica ma anche incomparabilmente la più rappresentativa associazione odontotecnica con tesseramento certificato da INPS. Proprio sul profilo, da sempre, abbiamo combattuto una strenua battaglia senza alcun cedimento e/o compromissione con le Istituzioni e le rappresentanze odontoiatriche.
Abbiamo quindi un patrimonio di autorevolezza e credibilità da custodire e difendere e per questo motivo “non viviamo” sui social per prendere qualche ingenuo applauso e sollecitare inutili e dannose aspettative, né tanto meno ci possiamo permettere arzigogolate trattazioni pseudo-giuridiche senza alcun fondamento. Offriamo quindi queste nostre riflessioni a quanti hanno le necessarie competenze giuridiche e legislative. E comunque, come sempre succede, il tempo si farà carico di stabilire la giustezza di tali nostre posizioni.
Francesco Amerighi: presidente nazionale CNA-SNO Odontotecnici
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