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21 Settembre 2026

Sbiancanti dentali professionali sono potenzialmente degli esplosivi, almeno per la normativa

Il perossido di idrogeno utilizzato nei trattamenti sbiancanti professionali rientra tra i precursori di esplosivi disciplinati dal Regolamento UE 2019/1148. Ecco perché i depositi stanno richiedendo nuova documentazione agli studi

Norberto Maccagno

esplosivo

Alcuni studi dentistici utilizzatori di prodotti per lo sbancamento professionale, stanno ricevendo dai propri depositi di riferimento una comunicazione che li invita a compilare una dichiarazione per rispettare la normativa sugli esplosivi, ma cosa centra la normativa con gli sbiancanti?Una richiesta che può sembrare anomala, difficilmente, infatti, un odontoiatra associa un gel sbiancante professionale a una norma nata per contrastare terrorismo e criminalità. Eppure il collegamento esiste ed è legato a uno degli componenti più utilizzati nei prodotti sbiancanti professionali: il perossido di idrogeno.

Il Regolamento (UE) 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei precursori di esplosivi, disciplina infatti una serie di sostanze chimiche che, pur avendo numerosi impieghi legittimi in ambito professionale e industriale, potrebbero essere utilizzate impropriamente per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Tra queste figura anche il perossido di idrogeno, inserito nell'Allegato "I" del regolamento tra i precursori di esplosivi soggetti a restrizione. 

Una normativa nata per la sicurezza pubblica

L'obiettivo della normativa europea non è limitare l'attività sanitaria o odontoiatrica, ma rafforzare il controllo sulla circolazione di determinate sostanze considerate sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica. Il regolamento stabilisce infatti le regole per la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'utilizzo di sostanze che potrebbero essere impiegate nella produzione illecita di esplosivi. 

Tra i prodotti soggetti a restrizioni figura il perossido di idrogeno, per il quale l'Allegato “I” individua una concentrazione limite del 12% p/p oltre la quale si applicano specifici obblighi e controlli.

Perché riguarda anche l'odontoiatria?

Perchè molti sistemi professionali per lo sbiancamento dentale contengono perossido di idrogeno o sostanze che lo liberano durante il trattamento.Di conseguenza, quando il prodotto supera le soglie previste dalla normativa, la sua commercializzazione non è disciplinata soltanto dalle norme di settore che ne regolano l'impiego odontoiatrico, ma anche dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1148 relative ai precursori di esplosivi. Ciò non significa che tali prodotti siano vietati o che il loro utilizzo clinico venga messo in discussione. Significa invece che la filiera distributiva è tenuta ad adottare procedure di controllo e tracciabilità per documentarne la destinazione professionale. 

Chi può acquistare questi prodotti?

Uno dei concetti chiave del regolamento è quello di utilizzatore professionale, definito dall'articolo 3, punto 9. La norma distingue infatti il privato dall'operatore che utilizza la sostanza nell'ambito della propria attività professionale. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che i precursori di esplosivi soggetti a restrizione non possano essere messi a disposizione dei privati oltre le concentrazioni indicate nell'Allegato “I”. La limitazione non è invece rivolta agli utilizzatori professionali che ne fanno un uso legittimo nell'ambito della propria attività. Proprio qualche settimana fa era stato denunciato un centro estetico che faceva uso di prodotti sbancanti ad uso professionale.

In tale contesto, gli studi odontoiatrici che utilizzano prodotti sbiancanti professionali rientrano normalmente tra i soggetti legittimati all'acquisto.

Perché il deposito dentale chiede una dichiarazione?

La richiesta di compilare una dichiarazione non deriva da una disposizione della normativa sanitaria, ma dagli obblighi di verifica previsti dal regolamento europeo.L'articolo 8 impone infatti agli operatori economici che vendono precursori soggetti a restrizione di effettuare verifiche sull'acquirente professionale e sulla legittimità dell'utilizzo dichiarato. Per adempiere a tali obblighi, molti depositi dentali richiedono ai clienti la compilazione della documentazione prevista dall'Allegato IV del regolamento, denominata: "Dichiarazione del cliente concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione". 

Dal deposito dentale vengono generalmente richiesti:

  • Un documento di identità della persona autorizzata a rappresentare la clinica/studio.
  • Dimostrazione dell'attività professionale svolta (es. iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, Partita IVA, numero di registrazione).
  • La dichiarazione scritta dell'uso previsto (compilata preferibilmente sul modello dell'Allegato IV del Regolamento).
  • Il distributore o produttore deve anche conservare i dati (Articolo 8, par. 4) relativi alle transazioni e le dichiarazioni d'uso per 18 mesi a disposizione delle autorità di controllo.
  • Informazione lungo la catena di fornitura (Articolo 7): Il fornitore deve informare l'acquirente professionale e assicurare che il proprio personale sia istruito e consapevole del fatto che il prodotto contiene un precursore soggetto a restrizione.

Chi deve firmare la dichiarazione?

La normativa farebbe riferimento al cliente acquirente o al soggetto che rappresenta l'organizzazione che effettua l'acquisto. L’interpretazione data da molti depositi dentali è fare firmare la dichiarazione a chi acquista, quindi al titolare dello studio o al suo legale rappresentate, alcuni anche al direttore sanitario se previsto. Nel regolamento non vi sarebbe indicazioni che impongano una dichiarazione separata per ogni utilizzatore interno alla struttura.  


Nota: immagine realizzata con IA

 
 

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