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14 Maggio 2026

Odontoiatri con titoli esteri, CAO e FNOMCeO scrivono alla Regione Piemonte

Anelli (Fnomceo) e Senna (Cao nazionale): “Occorrono controlli rigorosi e verifiche sostanziali anche da Regioni, mai più casi Torino”


Senna Anelli

Controlli “rigorosi e sistematici” per il riconoscimento “in deroga” dei titoli conseguiti all’estero, ai fini dell’iscrizione di Medici e Odontoiatri all’elenco temporaneo per l’esercizio della professione. A raccomandarne l’adozione, “con estrema urgenza”, sono oggi il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, e il Presidente della Cao, la Commissione Albo Odontoiatri, nazionale, Andrea Senna. Che, allertati dalle notizie di stampa riguardanti l’iscrizione in tale elenco di un soggetto non abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica, che esercitava quindi abusivamente a Torino, hanno scritto una nota alla Regione Piemonte - nelle persone del Presidente Alberto Cirio, dell’Assessore alla Sanità Federico Riboldi e del Direttore generale della Sanità Antonino Sottile - per sollecitare “la verifica autentica dei titoli esteri e l’adozione di una procedura per il riconoscimento sostanziale delle specifiche capacità”. 

“Questa Federazione – esordiscono i due Presidenti – ritiene opportuno esprimere preoccupazione circa la sicurezza dei controlli che vengono effettuati sulle iscrizioni all’elenco per l’esercizio temporaneo dei professionisti Odontoiatri in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero”. 

Ma cosa è successo a Torino? E si tratta di un caso isolato o potenzialmente in grado di ripetersi?

Facciamo un passo indietro. Marzo 2025: un controllo presso uno studio odontoiatrico del capoluogo piemontese rilevava il coinvolgimento diretto di un cittadino torinese, amministratore unico di una Srl, nelle cure ai pazienti. E questo in assenza di titolo abilitante e iscrizione all'Albo degli Odontoiatri: tale soggetto risultava invece iscritto all'elenco regionale sulla base di un falso attestato di laurea, titolo presumibilmente conseguito nel Regno Unito presso una struttura non accreditata. Ora, con la sentenza n°402/2026, il Tribunale di Torino lo ha condannato alla reclusione, con pena sostituita in multa di 12.000 euro, per falsità ideologica, aggravata dall’aver agito al fine di commettere un ulteriore reato, ossia l’esercizio abusivo di una professione sanitaria.  

Della vicenda ne aveva dato notizia Odontoiatria33 in questo articolo clicca qui. 

“La vicenda – commentano Anelli e Senna - accende un riflettore sulle criticità della normativa vigente, che consente iscrizioni basate su semplici dichiarazioni e attestazioni che richiederebbero, da parte delle Regioni, una adeguata verifica dei titoli conseguiti all’estero”. 

Una normativa, questa, introdotta durante il Covid, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, poi prorogata più volte in ragione della carenza di personale sanitario e sociosanitario e che consente, sino al 31 dicembre 2029, l’esercizio temporaneo dell’attività, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, in deroga all’iter normale di riconoscimento dei titoli, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero. Il Decreto-legge 56 del 2023, nell’introdurre una di queste proroghe, prevedeva che, entro 90 giorni dalla conversione in legge, la materia fosse disciplinata da un’intesa in Conferenza Stato-Regioni. Intesa che, ad oggi, non è però ancora stata definita. 

“Il legislatore – spiegano ancora i due Presidenti - ha quindi delineato una sorta di doppio binario: da un lato, il procedimento ordinario amministrativo da parte gli uffici del Ministero della salute, dettato dal d.lgs. n. 206/2007, che recepisce le disposizioni eurounitarie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero. Dall’altro, una serie di discipline derogatorie all’attività di controllo ministeriale, dettate per le professioni sanitarie e sociosanitarie”. 

Le criticità, più volte segnalate dalla FNOMCeO e dalla CAO nazionale, sono state confermate anche dalla giurisprudenza: il Tar Lombardia, con una sentenza “pilota”, arrivata in riposta proprio a un ricorso della Federazione e da poco passata in giudicato, ha imposto alle regioni una verifica sostanziale delle competenze tecniche, attitudinali e linguistiche, precisando che la deroga si limita agli aspetti procedurali.  

Tale interpretazione sistematica – concludono Anelli e Senna - e costituzionalmente orientata in aderenza agli articoli 3 e 32 della Carta, coordinata con la normativa europea, impone che le Regioni, nelle more dell'intesa Stato-Regioni, applichino procedure semplificate limitatamente ai meri aspetti formali, preservando il riconoscimento sostanziale delle qualifiche professionali, per tutelare la salute pubblica”. 

Secondo l’Ordine dei Medici di Torino, sono 3.224 in Piemonte i sanitari stranieri extra-Ue che non hanno il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute ma da parte della Regione: 518 sono medici, oltre 160odontoiatri. La normativa nazionale prevede il “doppio binario” sino al dicembre 2029. Da qui le azioni coordinate e continuative della FNOMCeO e della CAO per richiamare le diverse Regioni all’adozione di una disciplina uniforme che preveda un controllo sostanziale dei titoli conseguiti all’estero.  


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