La CCEPS, conferma la sanzione all’odontoiatra che non motiva la mancata assenza alla convocazione da parte del suo Ordine
Una sentenza della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie ritorna sulla questione della mancata presentazione dell’iscritto alla convocazione da parte del presidente della Commissione Albo Odontoiatri.
La vicenda su cui si è espressa la CCEPS (decisione 30895 del 28 aprile 2026) riguarda una sanzione comminata dalla CAO di Cosenza nei confronti di un iscritto che per più volte non si era presentato, nonostante convocato, per riferire in merito alla comunicazione di una paziente che lamentava la mancata consegna della documentazione clinica da parte dell’iscritto.
La CAO Cosenza, dopo ripetute convocazioni lo sanzionava per violazione dell’art. 25 del Codice deontologico (l’obbligo del sanitario di mettere a disposizione del paziente la documentazione clinica) e dell’articolo 64 che impone al medico di collaborare con il proprio ordine.
L’iscritto poneva ricorso contro la sospensione comminata (un mese) alla Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie sostenendo il suo diritto a rinunciare alla difesa, non presentandosi, e che l’art. 25, nel prevedere l’obbligo per il sanitario di mettere a disposizione dei suoi pazienti la documentazione clinica in suo possesso, non si riferirebbe agli studi privati libero-professionali.
La CCEPS ritiene il ricorso infondato e conferma la decisone della CAO di Cosenza.
Obbligo di consegna al paziente della documentazione clinica
Nel merito dell’obbligo di consegna da parte del sanitario della documentazione clinica attestante le cure effettuate, la CCEPS rileva come da un punto di vista letterale, il fatto che l’art. 25 Codice deontologico si riferisca in termini generali al “medico”, non può che comportare la sua riferibilità non solo ai sanitari operanti nell’ambito del SSN e/o strutture convenzionate, ma anche a quelli operanti nell’ambito degli studi libero-professionali.
“Tale interpretazione –si legge nella decisione- si salda poi con quella teleologico-funzionale, unica essendo la ratio dell’obbligo, da ricercarsi nel correlato diritto del paziente di avere il diario clinico delle prestazioni effettuate dal professionista al quale si è rivolto, onde disporre di elementi documentali idonei a consentire una valutazione obiettiva (se del caso a mezzo di propri consulenti) in ordine al rispetto delle regole dell’arte da parte del sanitario. Per tali ragioni, l’obbligo in parola costituisce diretta applicazione della previsione di cui all’art. 32 Cost, rendendo concreto e immediatamente tutelabile in sede giurisdizionale il diritto alla salute”.
Questione della mancata comparizione a seguito della convocazione del Presidente CAO
La CCEPS, motivando l’inammissibilità del ricorso, chiarisce che non è in discussione il diritto di difesa dell’odontoiatra, che comprende anche la facoltà di non presentarsi all’audizione personale. A rilevare, viene motivato, è invece il comportamento tenuto, ovvero il rifiuto di comparire motivato da presunti “impegni professionali inderogabili” mai documentati e quindi ritenuti non credibili.
Secondo la decisione, tale condotta ha ostacolato il corretto svolgimento del procedimento, costringendo la Commissione a ripetuti rinvii e determinando un inutile dispendio di risorse. L’inconsistenza delle giustificazioni emerge anche dal fatto che il ricorrente si era dichiarato disponibile a partecipare da remoto, circostanza incompatibile con impegni davvero inderogabili. Da qui la motivazione della conferma della sanzione: è stato violato l’art. 64 del C.D. e cioè che l’obbligo di collaborazione si applica anche alla fase preliminare del procedimento disciplinare.
“La decisone della CCEPS pone un punto fermo su di un tema spesso non chiaro, quello della mancata comparizione dell'odontoiatra alle convocazioni del Presidente della CAO (Commissione Albo Odontoiatri) e delinea un confine preciso tra diritto di difesa e dovere di collaborazione, distinguendo tra le fasi del procedimento disciplinare”, commenta il presidente CAO Cosenza Giuseppe Guarnieri (nella foto).
Per il presidente Guarnieri, il punto chiave è il diritto dell’iscritto a non presentarsi alla convocazione della Commissione, anche in fase di audizione preliminare, ma portando motivazioni chiare, precise e documentate.
Secondo la CCEPS, “ciò che rileva, nella fattispecie in esame, non è il diritto di difesa, che implica anche la possibilità di non presenziare all’audizione personale disposta dal Presidente, essendo quest’ultima un atto a tutela dell’incolpato, e a cui quest’ultimo può pertanto rinuciare”.
Il principio sancito dalla CCEPS che lede il dovere di collaborazione previsto dall’art. 64 del C.D. non è quello che il sanitario può scegliere di non farsi audire dal Presidente della Commissione, sottolinea Guarnieri, ma il suo reiterato rifiuto ad ottemperare alle convocazioni con scuse evanescenti che non sono mai state documentate del tipo “ inderogabili impegni professionali” quindi ritenuti non veritieri. Tale condotta è stata ritenuta irrispettosa nei confronti dell’intera Commissione anche nella fase dell’audizione preliminare.
“In questa sentenza –conclude il presidente CAO Cosenza- la CCEPS interviene anche sul diritto dovere del paziente di vedersi consegnato il diario clinico delle prestazioni eseguite dal professionista, contrariamente al parere di alcuni che sostengono che tale obbligo non è in capo ai liberi professionisti”.
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