Il Tar delle Marche ribadisce quanto già espresso dal Consiglio di Stato. Confermata anche la possibilità per l’odontoiatra di eseguire prestazioni di igiene dentale
Norberto MaccagnoIl Tar delle Marche (sentenza numero 752 del primo giugno 2026) torna sulla questione della possibilità per un abilitato all’esercizio della professione di igienista dentale di aprire uno studio autonomo e chiarisce il concetto dell’autonomia nell’esercizio professionale. La sentenza nasce a seguito del ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contro la contro la legge regionale sulle autorizzazioni sanitarie Regione Marche e nei confronti della FNOMCeO e degli Ordini dei Medici delle Marche, che si sono costituiti in giudizio. Questi i punti chiave del ricorso.
Autorizzazione sanitaria dello studio da parte dell’igienista e autonomia professionale
Il primo motivo del ricorso è la richiesta di soppressione del paragrafo relativo allo studio di igienista dentale nel quale viene indicato che i professionisti laureati in igiene dentale non possono aprire strutture sanitarie e/o studi professionali autonomi, come già indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2020 (leggi il nostro approfondimento a questo link), sottolineando come questo divieto mini l’autonomia professionale dell’igienista dentale.
Il Tar Marche, respingendo il ricorso e richiamando la sentenza del 2020, ricorda che “l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.
“Il punto che qui è in discussione – sottolineano i giudici – non è la natura autonoma del lavoro svolto o, detto altrimenti, il possibile esercizio libero-professionale dell’attività di igienista dentale, ma l’autonomia funzionale e operativa nei rapporti col paziente, rispetto a un’altra figura professionale: l’odontoiatra”.
Per i giudici si deve porre “l’accento sulla circostanza che l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”. Se per la Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP il termine “indicazione” utilizzato dalla norma descriverebbe un’azione meno pregnante della “prescrizione” e sarebbe compatibile con mere istruzioni fornite verbalmente dall’odontoiatra anche a distanza per il tramite del paziente, per i giudici ciò non sarebbe in linea con le indicazioni normative che conferiscono certamente all’igienista dentale “autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, ecc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra”.
“Il vecchio e superato concetto di ‘stretta dipendenza’ dell’igienista dall’odontoiatra all’interno della struttura o dello studio è – precisano i giudici – oggi evoluto in quello di necessaria integrazione funzionale, nell’ottica, impregiudicata e permanente, della prevenzione dei rischi legati alla natura e peculiarità dell’attività condotta nel cavo orale, non esente da profili di pericolosità, di modo che alla previa valutazione della necessità o opportunità del trattamento, poi concretamente demandato all’igienista dentale nell’esercizio della propria autonomia professionale, si associ una pronta disponibilità dell’odontoiatra a intervenire, ove quanto indicato si risolva, in executivis, in un rischio per la salute del paziente”.
La necessaria compresenza tra la figura dell’igienista dentale e quella del medico odontoiatra, rilevano i giudici, non si traduce in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere, ma rappresenta una tutela del paziente, ponendo il medico nelle condizioni di intervenire prontamente in casi di urgenza o necessità.
Giudici che “comprendono” che l’interpretazione data dalle norme del “concetto di indicazione dell’odontoiatra” non sia appagante per l’igienista dentale, impedendone la “concreta possibilità che l’igienista dentale possa essere autorizzato ad avviare un proprio autonomo ed esclusivo studio professionale”, ma deve essere, rilevano, una legge a superare il vincolo ove “l’evoluzione e l’approfondimento dei percorsi formativi, l’affinamento e la sicurezza delle tecniche di intervento ne lascino intravedere i presupposti secondo la migliore scienza ed esperienza”.
Esclusività delle sedute di igiene da parte del laureato in igiene dentale
Nel ricorso, la Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contesta il requisito minimo organizzativo contenuto nella delibera regionale, in base al quale “le prestazioni di igiene orale sono effettuate da odontoiatri e/o medici abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica e/o da igienisti dentali”.
Per la Federazione delle professioni sanitarie ciò comporterebbe il rischio di un “indebito e ingiustificato ‘assorbimento’ delle competenze professionali dell’igienista dentale da parte degli odontoiatri o dei medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’odontoiatria”.
Di parere opposto i giudici che ritengono che “sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario”, in particolare se queste sono finalizzate a “fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia e che, dunque, richiedano il necessario coinvolgimento della figura medica, esorbitando dalle competenze dell’igienista dentale”.
A questo link la sentenza pubblicata sul sito della FNOMCeO
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
lettere-al-direttore 16 Giugno 2026
Le riflessioni del direttivo di AIDIPRO in merito alla sentenza del Tar sull’autonomia dell’igienista dentale
Alcune considerazioni della presidente AIDI Maria Teresa Agneta in merito dell’autonomia professionale dell’igienista dentale
igienisti-dentali 05 Giugno 2026
In occasione della Giornata contro il fumo celebrata domenica scorsa, la prof.ssa Nardi evidenza il ruolo centrale dell’igienista dentale nel motivare il paziente nella riduzione del rischio da...
di Prof.ssa Gianna Maria Nardi
approfondimenti 03 Giugno 2026
Senna: il Tar Marche accoglie la linea della CAO nazionale. “Necessarie l’indicazione e la compresenza dell’Odontoiatra, che può anche svolgere prestazioni di igiene...
approfondimenti 03 Giugno 2026
AIO: il TAR Marche conferma la necessità dell’integrazione con l’Odontoiatra, un elemento essenziale per garantire continuità assistenziale, appropriatezza clinica e...
Per ANDI sarà opportuno programmare l’adesione al fine di mantenere una condizione di piena coerenza al dettame legislativo
O33approfondimenti 22 Luglio 2024
Anche all’interno dello studio odontoiatrico l’igienista dentale può operare solo se è presente un odontoiatra abilitato
Lettere al Direttore 16 Giugno 2026
Le riflessioni del direttivo di AIDIPRO in merito alla sentenza del Tar sull’autonomia dell’igienista dentale
Il punto con l’AD Margherita Costa. Il futuro: sempre più integrazione tra biologia e tecnologia digitale, materiali personalizzabili e semplificazione dei protocolli clinici
Lettere al Direttore 15 Giugno 2026
Sulla sicurezza delle cure e compresenza l’Associazione porta i dati e le valutazioni giuridiche che confuterebbero il parere dei Giudici
I dati evidenziando le linee di sviluppo future tra digitalizzazione dei flussi clinici e mutamenti nei consumi degli studi e dei laboratori
Cronaca 15 Giugno 2026
L’Assemblea Elettiva ha tracciato la rotta per i prossimi due anni all’insegna della transizione e continuità. Questo il nuovo Consiglio in carica per i prossimi due anni
Cronaca 12 Giugno 2026
Per il sindacato il riconoscimento mantiene saldo il principio della distinzione tra atto clinico, esclusivo dell’odontoiatra e attività tecnico‑laboratoriale propria dell’odontotecnico
Cronaca 12 Giugno 2026
Attiva la piattaforma per presentare le domande. Rimangono ancora fuori i software in cloud
Cronaca 12 Giugno 2026
Ipoplasia mascellare e progenismo mandibolare nel paziente pediatrico: dalla diagnosi al trattamento è il tema del ciclo di incontri organizzati sul territorio
Approfondimenti 12 Giugno 2026
Il Governo approva uno schema di decreto sull’intelligenza Artificiale. Tra i principi enunciati anche quelli che interessano operatori sanitari e professionisti
Cronaca 10 Giugno 2026
Capita a Genova dove un giovane ha aggredito la dentista che lo stava curando. Contro l’aggressore applicate le misure previste dalla normativa sulle aggressioni ai danni dei sanitari: Arrestato e...
O33Normative 10 Giugno 2026
La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente
O33Approfondimenti 10 Giugno 2026
Un confronto in vitro tra matrici animali e vegetali rivela nuove strategie per il controllo metabolico ed enzimatico dei patogeni orali.
Cronaca 09 Giugno 2026
Il convegno della Commissione Albo di Roma fotografa una professione sicura, responsabile e orientata alla prevenzione
Cronaca 09 Giugno 2026
Senna: l’attività svolta dall’odontotecnico è strettamente riservata a un momento non clinico, la fabbricazione delle protesi dentarie nel proprio laboratorio artigianale
