Ferma critica alla sentenza del TAR Marche della Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali e della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali esprimono la più ferma – rispettosa, ma motivata – critica nei confronti della sentenza del TAR Marche n. 752/2026, che ha respinto il ricorso promosso avverso la disciplina regionale in materia di autorizzazione all’esercizio professionale dell’Igienista dentale.
Pur prendendo atto del dispositivo, si ritiene che l’impianto motivazionale della decisione proponga una lettura eccessivamente restrittiva e anacronistica del ruolo e delle competenze dell’Igienista dentale. Tale interpretazione non è coerente con l’evoluzione dell’ordinamento, in particolare con i principi sanciti dalle leggi n. 42/1999, n. 24/2017 e n. 3/2018, che hanno progressivamente riconosciuto alle professioni sanitarie piena autonomia, responsabilità e dignità ordinistica.
La sentenza del TAR Marche rispolvera un arcaico principio di “assorbimento” che, di fatto, rischia di svuotare di significato la professione dell’Igienista dentale. È paradossale e giuridicamente insostenibile che una professione sanitaria, dotata per legge di un proprio profilo, di un autonomo percorso formativo universitario abilitante, di un Albo dedicato e di un Ordine di appartenenza, possa essere considerata fungibile o assorbibile da un’altra.
Del resto, ogni professione sanitaria esiste in quanto titolare di un proprio campo di attività e di responsabilità.
L’interpretazione dei Giudici marchigiani, basata sul principio obsoleto per cui “il più contiene il meno”, nega questa specificità e riporta l’orologio indietro a una concezione gerarchica e non multidisciplinare del sistema sanitario, in netto contrasto con le più moderne logiche di integrazione e collaborazione tra professionisti.
La piena autonomia dell’Igienista dentale non è, infatti, una rivendicazione corporativa o di categoria, ma una garanzia di qualità, appropriatezza e accessibilità delle cure per i cittadini.
L’interpretazione restrittiva della “compresenza” fisica e funzionale con l’odontoiatra, lungi dal rappresentare un reale vantaggio per la sicurezza del paziente, finisce per limitare la possibilità di sviluppare modelli organizzativi innovativi, fondati sulla prossimità e sulla presa in carico preventiva della persona assistita.
Si ha il fondato timore che, dietro la foglia di fico della tutela della salute, si celino in realtà logiche che nulla hanno a che vedere con la sicurezza delle cure, ma che rispondono piuttosto a una visione conservatrice dei modelli professionali. Tale visione appare tesa a preservare assetti economici consolidati a discapito dell’innovazione, dell’efficienza del sistema e, in ultima analisi, della libera scelta del cittadino di accedere a prestazioni di prevenzione fondamentali per la propria salute.
La decisione del TAR Marche, infatti, fonda la necessità della compresenza dell’odontoiatra su un generico e non meglio specificato “rischio per la sicurezza del paziente”. Tale affermazione appare priva di qualsiasi riscontro scientifico e normativo. Le prestazioni tipiche dell’Igienista dentale, come l’ablazione del tartaro o l’educazione sanitaria, sono definite a “rischio pressoché nullo” e sono fortemente raccomandate dalle linee guida del Ministero della salute quali strumenti essenziali di prevenzione per la salute orale e sistemica. Imporre un vincolo organizzativo così gravoso e indifferenziato per tutte le attività dell’igienista dentale appare, pertanto, una misura manifestamente sproporzionata e irragionevole.
Infine, l’enfasi sul termine “indicazione” come presupposto di una necessaria subordinazione o compresenza spaziale travisa del tutto il significato del rapporto tra professionisti. L’indicazione” definisce l’opportunità di un trattamento (“il cosa”), ma lascia al professionista sanitario che lo esegue la piena autonomia tecnica e operativa nella sua realizzazione (“il come”), in base al principio cardine dell’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, che fonda l’esercizio di ogni professione intellettuale.
Per tutte queste ragioni, la Federazione nazionale e la Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali:
Così come richiamato dal Relatore nella sentenza del TAR Marche n. 752/2026 e dapprima nello stesso epilogo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020, le attuali ed oggettive conoscenze scientifiche e le opportunità terapeutiche impongono un intervento apposito e chiarificatore del Legislatore, affinché il quadro normativo rifletta finalmente l’attuale realtà clinica e garantisca risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini.
A cura di: Ufficio Stampa
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