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03 Maggio 2012

Imposta sul valore di immobili e investimenti all'estero

Nel mirino case o attività fuori confine

di Paolo Giuliano, dottore commercialista e revisore dei conti in Milano


investimentiinvestimenti

Tutte le persone fisiche, residenti in Italia, titolari di immobili situati all'estero a qualsiasi uso (abitativo, la casa di vacanza o investimento, con o senza affitto della stessa) dovranno pagare la nuova imposta, sul valore degli immobili stessi, entro il termine di versamento a saldo dell'Irpef (16 giugno 2012).
Il tributo deve essere pagato dal proprietario dell'immobile, ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il medesimo si è protratto il possesso, intendendosi per "mese" un periodo di almeno quindici giorni: l'aliquota d'imposta è fissata nello 0,76% da applicarsi al valore d'immobile, rappresentato dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
È comunque riconosciuto al contribuente di dedurre dal tributo dovuto, sino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Come compilare il modello Unico
Coloro che possiedono immobili all'estero quest'anno dovranno compilare il quadro RM in cui calcolare la nuova imposta.

Da non dimenticare
Coloro che possiedono immobili all'estero, anche se non affittati, dovranno ricordarsi di compilare anche il quadro RW del modello Unico/2012

Imposta sulle attività finanziarie all'estero
Sono altresì dovute, nuove imposte sulle attività finanziarie detenute all'estero (es. conto corrente estero, titoli, ecc.) entro il 16/6/2012. L'imposta, nella misura dello 0,10% annuo per il 2011 ed il 2012, elevata allo 0,15% dal 2013 si applica sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, proporzionalmente alla quota ed al periodo di detenzione.
L'aliquota in parola deve essere applicata al valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

È comunque riconosciuto al contribuente di dedurre dal tributo dovuto, sino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Come compilare il modello Unico
Coloro che possiedono investimenti all'estero quest'anno dovranno compilare il quadro RM in cui calcolare la nuova imposta.

Da non dimenticare
Coloro che possiedono investimenti all'estero, anche se non produttivi di reddito (es. conto corrente infruttifero), dovranno ricordarsi di compilare anche il quadro RW del modello Unico/2012.

Sui capitali all'estero leggi anche:
Maggiori sanzioni contro i capitali all'estero

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