Obiettivi In Italia anche gli odontoiatri possono effettuare interventi di medicina estetica nelle regioni anatomiche di loro competenza. Questa pratica fa insorgere discussioni di carattere clinico e medico-legale sui materiali utilizzati, sullo scopo degli interventi eseguiti dagli odontoiatri e sulla gestione delle complicanze. Lo scopo di questo articolo è quello di delineare i principali aspetti tecnici e medico-legali inerenti all’utilizzo dei dermal filler.
Materiali e metodi Gli autori hanno svolto una ricerca della letteratura medica analizzando le evidenze ottenute tra il gennaio 2001 e il dicembre 2017 riguardanti report sui dermal filler. Parte della ricerca ha riguardato le sentenze della Corte di Cassazione e le principali leggi italiane e comunitarie che disciplinano questa materia.
Risultati e conclusioni In letteratura sono riportate delle complicanze precoci e tardive correlate ai dermal filler, e ben delineati appaiono i rischi per l’odontoiatra derivanti da questa pratica clinica. Si sottolineano tutti gli aspetti dell’acquisizione del consenso informato, evidenziando le analogie tra la responsabilità professionale dell’odontoiatra e del medico chirurgo che pratica la medicina estetica.
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doi: https://doi.org/10.19256/d.cadmos.04.2018.06
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