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07 Ottobre 2026

Radiografie dello studio, quando devono essere consegnate al paziente

I presidenti provinciali di ANDI e AIO Ferrara ricordano ai colleghi che le radiografie, dalle endorali alle CBCT, vanno consegnate al paziente che le richiede, in un formato leggibile e con la prima copia gratuita. Una sintesi degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale


Dentista radiografia assistente

Egregi Colleghi, 

riteniamo opportuno ricordare che le radiografie eseguite presso uno studio odontoiatrico sono complementari a quella che è la nostra attività. Quindi, le possiamo eseguire in associazione ad altre terapie, ma anche in occasione di una visita. Queste devono essere conservate ed utilizzate dall’odontoiatra e rilasciate al paziente, non in automatico, ma su richiesta dello stesso oppure se sono necessarie ad un altro collega per un consulto che noi richiediamo oppure che ci viene richiesto. 

In caso di rapporto diretto con altro odontoiatra o medico è giusto associare, alla radiografia, una lettera di accompagnamento, riassuntiva di quanto da noi fatto, compreso quanto eventualmente ritenuto meritevole di menzione visto nella radiografia. Si tratta quindi, a tutti gli effetti, di una valutazione clinica direttamente connessa all'atto medico. Non possiamo quindi rilasciare un referto della sola immagine radiografica che è di esclusiva competenza del medico specialista in radiodiagnostica o medicina nucleare (art. 159, comma 2 D.lgs 101/20) 

Premesso questo, ritorniamo sul tema in quanto, capita ancora che non vengano rilasciate “facilmente” le radiografie, che rappresentano anche un dato relativo alla salute del paziente (normativa sulla privacy), a seguito di una sua richiesta. Questo deve avvenire indipendentemente dal fatto che questa sia stata pagata oppure no e vale sia per le endorali, come per le OPT, le latero-laterali e antero posteriori del cranio e CBCT. 

Ovviamente copie delle stesse, per evidenti motivi, devono essere anche conservate da chi le ha realizzate e comunque consegnate al paziente in formato analogico o digitale, ma leggibili e visibili. Se occorre uno specifico programma (ad esempio per le radiografie tridimensionali realizzate in formato DICOM) devono essere anche date le indicazioni relative alla tipologia di software da utilizzare, oppure, nel supporto consegnato deve essere anche presente il programma, installabile sul computer, di chi lo andrà ad aprire. 

La documentazione deve sempre essere consegnata al paziente anche se indirizzata ad uno specifico medico e non direttamente all’altro professionista bypassando l’interessato. È possibile inviarla direttamente all’altro medico (es: inviandolo via e-mail o consegnata a mano o spedita) solo a seguito di specifica autorizzazione, anche semplicemente annotabile sul diario o cartella clinica, possibilmente (ma non necessariamente) con la firma dello stesso paziente o di chi ne fa le veci.

L’obbligo di consegna è imposto da diverse normative che, in maniera schematica, andiamo a riproporre: 

• Art. 15. comma 3 Regolamento UE 2016/679 (normativa europea sulla privacy con completa applicazione anche in Italia): una radiografia è un dato personale di un paziente per cui, in caso di richiesta di una copia, questa deve essere consegnata. Lo stesso articolo aggiunge che “in caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune”. 

• Importante anche l’art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) che non fa altro che riproporre quanto scritto nel D.lgs 196/03 (normativa nazionale sulla privacy). Nello specifico riporta che la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata (quindi il Direttore Sanitario di una struttura ove previsto oppure il/i titolare/i di uno studio singolo o associato), entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. 

• L’art. 25 del Codice di Deontologia Medica (versione del 2014 ma riportato anche nei precedenti) recita che: “Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto”. Questo ci permette di consigliare che, in caso di richiesta di documentazione, compresa quella radiologica, è sempre necessario riportarlo nel diario o cartella clinica, compresa la motivazione (e gli eventuali colleghi o strutture interessate), solo se chiaramente espressa. Si ricorda che il paziente può anche non giustificare questa sua decisione e non è giuridicamente da noi possibile richiederne la motivazione. 

• Sicuramente più importante il D.lgs 101/20 che, in vari articoli, impone che il paziente ha il diritto di ricevere i dati ed il referto dell'esame eseguito per consentire la continuità delle cure ed evitare la ripetizione inutile di esami radiologici nel pieno rispetto del principio di limitazione delle dosi. 

• In questo contesto è anche utile ricordare la Sentenza Corte di Giustizia UE (C-307/22 del 26 ottobre 2023) la quale ha stabilito che la prima copia della documentazione medica (inclusi referti, immagini e cartella clinica) debba essere fornita al paziente a titolo gratuito, senza che il paziente debba giustificare la richiesta. Quanto sopra riportato ci permette di ricordare che gli originali devono essere trattenuti dalla struttura/studio presso la quale sono state eseguite le indagini strumentali. 

Dott. Marcello Chiozzi, Presidente Provinciale ANDI Ferrara 

Dott. Cesare Brugiapaglia, Presidente Provinciale AIO Ferrara

 
 

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