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28 Febbraio 2017

Pubblicità, per la CAO rimane l'obbligo di indicare il nome del direttore sanitario. Renzo (CAO): in caso contrario si deve sospendere l'autorizzazione del Centro


La legge 4 agosto 2006, n. 248 (il decreto Bersani) ha abrogato l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 che impone l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile nel messaggio pubblicitario? E la stessa legge ha abrogato anche l'art. l'art. 5, comma 5, della legge n. I 75/92, che sanziona l'omissione del nome del direttore sanitario nella pubblicità con la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria?

A porre il quesito è Giuseppe Guarnieri (nella foto) presidente della CAO di Cosenza, all'Ufficio legale della FNOMCeO, Albo degli Odontoiatri.

FNOMCeO che risponde con una nota a firma del presidente nazionale CAO Giuseppe Renzo ricordando che "è questione estremamente discussa se la normativa di cui all'art. 2 della Legge 4 Agosto 206 n. 248 abbia abrogato in tutto o in parte la Legge 5 Febbraio 1992 n. 175".

"Si ritiene -continua la nota- che l'effetto abrogativo della disposizione di legge susseguente rispetto a quella precedente si manifesti soltanto nelle disposizioni direttamente incompatibili nell'ambito del principio della successione delle leggi nel tempo".

"Certamente -afferma il presidente CAO- la Legge Bersani del 2006 ha abrogato la normativa che prevedeva il procedimento autorizzativo preventivo per la diffusione della pubblicità sanitaria attribuendo agli Ordini il compito di rilasciare un nullaosta preventivo".

Tornando sulle norme di cui all'art. 4 della L. 175/92, il presidente Renzo ricorda che pur "facendo riferimento alle strutture complesse e disciplinando il procedimento di autorizzazione dei messaggi pubblicitari", la norma "esplicitamente prevedeva l'obbligo di menzionare il nome del responsabile della Direzione sanitaria della struttura". Inoltre, continua, "l'art. 5 stabiliva che qualora l'annuncio pubblicitario non contenesse l'indicazione del direttore sanitario, la competente autorità avrebbe dovuto sospendere per un periodo da sei mesi ad un anno l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria".

Ammettendo come sia "estremamente difficile" stabilire se anche queste norme debbano ritenersi abrogate dalla legge Bersani, il parere dalla CAO Nazionale è quello che non si tratta di "norme direttamente disciplinanti il procedimento autorizzativo ma che si stratta di disposizioni di carattere più generale, a tutela del pubblico affido, che mantengono la loro efficacia in quanto non delimitate soltanto dall'ambito pubblicitario".

La conferma a quanto premesso arriverebbe per la CAO dall'art. 2 della L. 4 agosto 2006 n. 248, che attribuisce agli Ordini la verifica della trasparenza e veridicità del messaggio.

"E' quindi assolutamente corretto -dice il presidente CAO- ritenere che l'indicazione del nominativo del direttore sanitario non possa essere mancante in quanto di fatto violerebbe il principio di trasparenza rendendo impossibile per i cittadini ricondurre l'informazione pubblicitaria ad un legittimo esercente della professione odontoiatrica, quale garante della sicurezza delle cure erogate nella struttura complessa".

"In buona sostanza -chiarisce Renzo- sembra certamente gravemente scorretto e sanzionabile dall'Ordine il messaggio pubblicitario riferentesi alla struttura complessa che non contenga il nominativo del direttore sanitario".

Presidente CAO che, comunque, conferma ai presidenti CAO la "possibilità di segnalare alla Regione o al Comune titolare del potere di rilasciare l'autorizzazione per l'apertura delle strutture sanitarie complesse, la violazione relativa alla mancanza della menzione del nominativo del direttore sanitario sui messaggi pubblicitari per richiedere la valutazione in base alla normativa sopra richiamata".

Verifica più difficile, aggiungiamo noi, nel caso il messaggio pubblicitario non riguardi direttamente una clinica odontoiatrica ma solo la promozione del marchio della Catena a cui è affiliato. In questo punto a quale direttore sanitario dovrà essere "intestato" il messaggio pubblicitario, sempre se in questo caso l'obbligo è previsto?

Norberto Maccagno

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