HOME - Normative
 
 
01 Febbraio 2018

In Gazzetta Ufficiale il Ddl Lorenzin. Dal 15 febbraio entrano in vigore le nuove pene per abusivi e prestanome. Ecco i contenuti


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 25 del 31 gennaio 2018, dal 15 febbraio 2018 la legge in materia di sperimentazione clinica di medicinali, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie, che prende il nome dal Ministro Lorenzin, diventa operativa.

Il Ddl Lorenzin approvato definitivamente il 22 dicembre scorso prende il nome di Legge 3/2018 dal titolo "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

Per il settore dentale la norma continente la riforma dell'Ordine dei medici, con più autonomia per l'Albo degli Odontoiatri, e l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie con l'Albo degli Igienisti dentali, ma per vedere attuate queste norme serviranno l'approvazione dei decreti attuativi

Dal 15 febbraio entrano invece in vigore le nuove pene per il reato inerente l'art.348 del codice penale in tema di esercizio abusivo di una professione e di un'arte sanitaria.

Questo quanto indica l'articolo 12.

Art. 12

Esercizio abusivo di una professione

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente:

«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria).

- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

Sull'argomento leggi anche:

8 Gennaio 2018: Esercizio abusivo di una professione, queste le nuove pene. Confisca dello studio anche se l'impronta la prende l'assistente o la protesi la prova l'odontotecnico

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Altri Articoli

Organizzata da UNIDI in collaborazione con Italian Exhibition Group, la manifestazione ha accolto 400 espositori e, grazie al contributo di ICE Agenzia, 100 dealer internazionali provenienti da 38...


Cronaca     29 Maggio 2026

La SIOH in Expodental Meeting

Convegni ed incontri con i colleghi. I tre giorni, intensi e stimolanti, di SIOH in Expodental: sintetizzati dal past president Marco Magi


Una revisione internazionale fotografa stress diffuso, errori clinici e carichi di lavoro insostenibili: la formazione emerge come possibile leva chiave per prevenire il burnout e...


Il prof. Massimo Gagliani presenta il nuovo Corso ECM che accompagnerà per i prossimi mesi gli abbonati con un percorso di approfondimento sull’odontoiatria digitale


L’AIO Palermo ha presentato un nuovo servizio, gratuito per i soci, basato sull’intelligenza Artificiale che consente di compilare in pochi minuti la complessa documentazione richiesta per le...


In una nota unitaria, i due sindacati rappresentano al Ministero l’opportunità di riconsiderare quanto definito a carico degli studi odontoiatrici ed esentare studi monoprofessionali, associati e...


Tra le novità per gli iscritti a Salute Mia l’iscrizione gratuita a FondoSanità. Ecco come aderire


Sanzionato un medico con 5 mila euro. Aveva pubblicato, senza consenso, le foto di un malato in un poster scientifico poi reso consultabile online sul sito di una Società...


All’Università Campus Bio-Medico di Roma il primo “Anatomy Lab” per una formazione avanzata tra pratica clinica ed eccellenza nella simulazione 


Ai Ministeri competenti, oltre ai chiarimenti viene ribadito: gli studi monoprofessionali non sono coinvolti


Un’occasione speciale per celebrare la storia, il valore della ricerca scientifica e delle soluzioni sviluppate dall’azienda


Ancora per questo fine settimana la mostra fotografica “5.000 lire per un sorriso”. Mello (CAO Torino): un sorriso naturale di sano benessere che purtroppo molti danno per...


La CCEPS, conferma la sanzione all’odontoiatra che non motiva la mancata assenza alla convocazione da parte del suo Ordine


A votarlo il 53% dei Delegati. Una presidenza nel segno della continuità che si apre nel segno del dialogo, per ricucire le tensioni nate in campagna elettorale, puntando alla coesione interna


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi